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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 12 febbraio 2021 – «Romega» UAB / Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

(Causa C-89/21)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: «Romega» UAB

Resistente: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2073/2005 1 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, e l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, debbano essere interpretati nel senso che essi conferiscono alle competenti autorità di vigilanza di uno Stato membro la facoltà di stabilire che la carne fresca di pollame, che soddisfa i requisiti di cui alla riga l.28 del capitolo 1 dell’allegato I del regolamento n. 2073/2005, non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 178/2002 nel caso in cui un prodotto alimentare rientrante in tale categoria sia contaminato da sierotipi di Salmonella diversi da quelli di cui all’allegato I, capitolo 1, riga l.28, del regolamento n. 2073/2005, come è stato accertato nel caso di specie.

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1 Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU 2005 L 338, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002 L 31, pag. 1).