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Ricorso proposto il 23 aprile 2024 – Commissione europea / Repubblica Slovacca

(Causa C-281/24)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Repubblica Slovacca

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia

dichiarare che la Repubblica slovacca, non avendo riesaminato e nemmeno aggiornato, come richiesto, i piani di gestione delle alluvioni entro i termini previsti e non avendoli messi a disposizione della Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 14, paragrafo 3, e 15, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

condannare la Repubblica slovacca alle spese

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2007/60/CE, gli Stati membri sono tenuti a riesaminare e, se necessario, aggiornare i piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2021. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE, gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione la valutazione preliminare dei piani di gestione del rischio di alluvioni e, eventualmente, la versione aggiornata di tali piani entro il 22 marzo 2022.

La Repubblica Slovacca non avrebbe adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 14, paragrafo 3, e dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE entro le scadenze sopra indicate.

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1 GU 2007, L 288, pag. 1.