Language of document : ECLI:EU:T:2016:376





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 giugno 2016 –
Al Matri / Consiglio

(causa T‑545/13)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Misure adottate nei confronti di persone responsabili di appropriazione indebita di fondi pubblici e di persone ed entità associate – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente – Base fattuale insufficiente – Errore di fatto – Errore di diritto – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Proporzionalità – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali – Presupposto – Interesse ad agire – Modifica di un regolamento relativo a misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Ricorrente non interessato da tale modifica – Inammissibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84; decisioni del Consiglio 2011/72/PESC, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC e 2015/157/PESC; regolamenti del Consiglio n. 101/2011, n. 735/2013 e n. 81/2014) (v. punti 37, 43, 44)

2.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Portata del sindacato giurisdizionale – Controllo ristretto per le regole generali – Controllo esteso alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove per gli atti che si applicano a entità specifiche (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2011/72/PESC, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC e 2015/157/PESC; regolamenti del Consiglio n. 101/2011, n. 735/2013 e n. 81/2014) (v. punti 48‑51)

3.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Portata del sindacato giurisdizionale – Prova della fondatezza della misura – Obbligo, per il Consiglio, di verificare sistematicamente gli elementi di prova forniti dalle autorità di un paese terzo – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47; decisioni del Consiglio 2011/72/PESC, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC e 2015/157/PESC; regolamenti del Consiglio n. 101/2011, n. 735/2013 e n. 81/2014) (v. punti 57‑59, 65‑67, 76)

4.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Natura di tali misure – Misure puramente cautelari – Natura non penale (Artt. 21 e 29 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2011/72/PESC, art. 1, § 1, e considerando 1 e 2) (v. punti 62, 64)

5.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Persona responsabile di distrazione di fondi pubblici – Nozione – Interpretazione ampia e autonoma – Obbligo di garantire l’effet utile (Decisioni del Consiglio 2011/72/PESC, art. 1, § 1, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC e 2015/157/PESC) (v. punti 81‑86)

6.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Distrazione di fondi pubblici – Nozione – Interpretazione autonoma e uniforme – Interpretazione ampia (Decisioni del Consiglio 2011/72/PESC, art. 1, § 1, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC e 2015/157/PESC) (v. punti 93‑99)

7.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome di una persona nell’elenco delle persone colpite da tali misure – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47; decisioni del Consiglio 2011/72/PESC, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC e 2015/157/PESC; regolamenti del Consiglio n. 101/2011, n. 735/2013 e n. 81/2014) (v. punti 127‑130, 132, 135)

8.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 134, 143, 147)

9.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Limiti – Motivazione che non può consistere in una formulazione generica e stereotipata (Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; decisioni del Consiglio 2011/72/PESC, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC e 2015/157/PESC; regolamenti del Consiglio n. 101/2011, n. 735/2013 e n. 81/2014) (v. punti 144‑146, 148, 149)

10.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17, § 1; decisioni del Consiglio 2011/72/PESC, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC e 2015/157/PESC; regolamenti del Consiglio n. 101/2011, n. 735/2013 e n. 81/2014) (v. punti 154‑156, 160, 161, 163, 167, 168)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 62), attuata dalla decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2013 (GU L 204, pag. 52), dalla decisione 2014/49/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2014 (GU L 28, pag. 38), e dalla decisione (PESC) 2015/157 del Consiglio, del 30 gennaio 2015 (GU L 26, pag. 29) e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 1), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2013 del Consiglio, del 30 luglio 2013 (GU L 204, pag. 23), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2014 del Consiglio, del 30 gennaio 2014 (GU L 28, pag. 2), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 147/2015 del Consiglio, del 30 gennaio 2015 (GU L 26, pag. 3), nella parte in cui tali atti si applicano al ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Fahed Mohamed Sakher Al Matri sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.