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Ricorso proposto il 4 febbraio 2022 – Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-75/22)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, M. Mataija, M. Salyková, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni

Dichiarare che la Repubblica ceca, non avendo dato corretta attuazione all’articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h), all’articolo 6, lettera b), all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 21, paragrafo 6, all’articolo 31, paragrafo 3, all’articolo 45, paragrafo 2, lettere c), f) e in parte e), all’articolo 45, paragrafo 3, all’articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 1, lettere d) ed e), dell’allegato VII e all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza delle suddette disposizioni;1

condannare Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h) - La Commissione afferma che la Repubblica ceca non ha dato attuazione agli obblighi di determinare lo status giuridico delle persone che hanno assolto un tirocinio e delle persone che si preparano per la prova attitudinale stabiliti in tali disposizioni della direttiva.

Articolo 6, lettera b) - La Commissione contesta alla Repubblica ceca di non aver esentato i prestatori di servizi dall’iscrizione a un ente di previdenza sociale dello Stato membro ospitante, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.

Articolo 7, paragrafo 3 - A parere della Commissione non è stata data una chiara attuazione a tale disposizione della direttiva, che consente agli architetti e ai veterinari di utilizzare il titolo professionale previsto per gli architetti e i veterinari nello Stato membro ospitante.

Articolo 21, paragrafo 6, e articolo 31, paragrafo 3 - La Commissione ritiene che la Repubblica ceca non abbia dato corretta attuazione a tali disposizioni, relative alla formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale con riferimento alla professione di assistente infermiere.

Articolo 45, paragrafo 2, lettere c), f) e in parte e) - La Commissione afferma che la Repubblica ceca non ha dato corretta attuazione a tali disposizioni, in quanto non ha assicurato ai farmacisti l’accesso alle attività in esse elencate.

Articolo 45, paragrafo 3 - La Commissione ritiene che la Repubblica ceca non abbia dato corretta attuazione a tale disposizione della direttiva, in quanto non ha assicurato l’accesso dei farmacisti in possesso di una qualifica professionale in un altro Stato membro ad un numero minimo di attività, mentre è possibile subordinare tale accesso al solo conseguimento di un’esperienza professionale complementare.

Articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 1, lettere d) ed e), dell’allegato VII - A parere della Commissione la Repubblica ceca non ha dato corretta attuazione a tali disposizioni della direttiva, in quanto non ha stabilito un periodo di due mesi per la presentazione da parte dello Stato membro di origine dei documenti richiesti.

Articolo 51, paragrafo 1 - La Commissione contesta alla Repubblica ceca di non aver dato corretta attuazione a tale disposizione della direttiva in quanto non ha stabilito un periodo di un mese per accusare ricevuta della domanda di riconoscimento del titolo professionale e per informare eventualmente il richiedente dei documenti mancanti.

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1 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

1 Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU 2013, L 354, pag. 132).