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Ricorso proposto l'8 gennaio 2008 - Buczek Automotive / Commissione

(Causa T-1/08)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Buczek Automotive sp. z o.o. (Sosnowiec, Polonia) (rappresentante: T. Gackowski, consigliere giuridico)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare gli artt. 1 e 3, nn. 1 e 3, della decisione della Commissione 23 ottobre 2007 concernente l'aiuto di Stato n. C 23/2006 (ex NN 35/2006) accordato dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Grupy Technologie Buczek;

in via subordinata annullare gli artt. 1 e 3, nn. 1 e 3, della decisione della Commissione 23 ottobre 2007 concernente l'aiuto di Stato n. C 23/2006 (ex NN 35/2006) accordato dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Grupy Technologie Buczek, nella parte in cui la Commissione ingiunge di procedere al recupero di PLN 7 183 528 presso la società Buczek Automotive sp. z o.o.;

annullare gli artt. 4 e 5 della decisione della Commissione 23 ottobre 2007 concernente l'aiuto di Stato n. C 23/2006 (ex NN 35/2006) accordato dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Grupy Technologie Buczek, nella parte in cui essa riguarda l'ingiunzione di recupero presso la Buczek Automotive sp. z o.o.;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle conclusioni del ricorso, la ricorrente si fonda su motivi identici a quelli fatti valere nella causa T-440/07, Huta Buczek contro Commissione 1.

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1 - GU 2008, C 22, pag. 50.