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Ricorso proposto il 3 ottobre 2011 - Igcar Chemicals/ ECHA

(Causa T-526/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Igcar Chemicals, SL (Rubí, Spagna) (rappresentante: L. Fernández Vaissieres, abogada)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare il ricorso fondato e ricevibile;

Annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui fa riferimento all'invio di una fattura per oneri amministrativi e annullare detta fattura;

Condannare la ECHA alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 3 agosto 2011, n. SME (2011)0572, ed alla conseguente cancellazione della fattura per oneri amministrativi (fattura del 5 agosto 2011, n. 10028302).

Si ricorda, a tal proposito, che la società richiedente a suo tempo aveva preregistrato svariate sostanze che intendeva registrare. Antecedentemente a dette registrazioni essa era stata erroneamente qualificata come impresa di piccole dimensioni.

Nel giugno 2011, sulla base dell'art. 13, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 16 aprile 2008, n. 340, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (in prosieguo: il "regolamento tariffe e oneri"), l'Agenzia aveva richiesto alla ricorrente di dimostrare di avere diritto alla riduzione della tariffa per le registrazioni ad essa applicata. la ricorrente contestava affermando di essere un'impresa di dimensioni medie, circostanza che era stata volontariamente corretta nel sistema REACH-IT e previamente alla ricezione della richiesta in parola dell'ECHA.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sull'incompetenza della Commissione europea relativamente alla delega all'ECHA dell'imposizione di tariffe o oneri amministrativi e sull'incompetenza dell'ECHA ad adottare la decisione del suo Consiglio di amministrazione 12 novembre 2010 MB/29/2010 ("on the classification of charges for which services are levied").

La ricorrente, con riferimento al fatto che, stabilendo all'art. 13, n. 4 del regolamento tariffe e oneri che l'ECHA riscuoterà un onere amministrativo distinto dalla tariffa per la registrazione, la quale è l'unica consentita dalle disposizioni costitutive dell'ECHA, lamenta che la Commissione va al di là di quanto permesso da queste ultime, e che, a siffatto riguardo, l'art. 114 TFUE non è sufficiente a fondare la competenza dell'ECHA o della Commissione.

Secondo motivo, vertente sull'irregolarità della delega di poteri di cui all'art. 13, n. 4, del regolamento tariffe e oneri.

A tale riguardo al ricorrente fa valere che la menzionata disposizione lascia alla discrezionalità dell'ECHA la fissazione di un onere amministrativo, senza definirne gli scopi, né la portata, né la durata, poiché l'art. 2 della decisione MB/29/2010, e segnatamente la Tabella 1 del relativo allegato, sarebbe illegittimo.

Terzo motivo, relativo al carattere sanzionatorio della decisione MB/29/2010.

A tale riguardo la ricorrente fa valere che, sebbene conformemente all'art. 74, comma 1, del regolamento di base dell'ECHA la circostanza che l'Agenzia sia legittimata a riscuotere per i servizi prestati, ai sensi dell'art. 74, n. 3, del medesimo testo, gli oneri e le altre fonti di entrate dell'Agenzia saranno stabilite in modo che siano sufficienti a coprire le spese concernenti i servizi prestati. Ciò nondimeno, un onere amministrativo fisso pari ad EUR 14 500 non può giustificarsi relativamente al compito di verifica dell'ECHA, in quanto il menzionato importo è sproporzionatamente elevato rispetto ai servizi prestati. D'altro canto, detti oneri amministrativi hanno in realtà carattere sanzionatorio.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto.

A tale riguardo si afferma che il sistema REACH-IT non offriva alle imprese sufficienti informazioni affinché potessero conoscere le sanzioni cui si espongono rispetto all'obbligo ad esse incombenti di verifica delle loro dimensioni. D'altro canto, l'Agenzia non ha tenuto conto della mancanza di intenzionalità della ricorrente, né della correzione volontaria dell'errore commesso.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nella fissazione degli oneri amministrativi in discussione.

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