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Ricorso proposto il 30 settembre 2011 - Volvo Trademark / UAMI - Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)

(Causa T-524/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Svezia) (rappresentante: avv. M. Treis).

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd (Xuanhua, Cina).

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 luglio 2011, nel procedimento R 1870/2010-1;

respingere la domanda di marchio comunitario n. 5029731;

condannare la controinteressata a sopportare le spese della ricorrente relative al presente procedimento nonché ai procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "LOVOL" per prodotti delle classi 7 e 12 - domanda di marchio comunitario n. 5029731.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n 2361087 del marchio denominativo "VOLVO", per prodotti e servizi delle classi 1-9, 11-12, 14, 16-18, 20-22, 24-28 e 33-42; domanda di marchio comunitario n. 4804522 del marchio figurativo "VOLVO", per prodotti e servizi delle classi 1-4, 6, 7, 9, 11-12, 14, 16, 18, 25, 28, 35-39 e 41; registrazione del Regno Unito n. 747361 del marchio figurativo "VOLVO", per prodotti della classe 12; registrazione del Regno Unito n. 747362 del marchio denominativo "VOLVO", per prodotti della classe 12; registrazione del Regno Unito n. 1051579 del marchio denominativo "VOLVO", per prodotti della classe 7; registrazione del Regno Unito n. 1408143 del marchio figurativo "VOLVO", per prodotti della classe 7.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha preso in considerazione tutti i fattori pertinenti nel confrontare i marchi, concludendo erroneamente nel senso nell'assenza di somiglianza tra gli stessi. Violazione di una regola di diritto relativa all'applicazione del regolamento e, in particolare, dei principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle sentenze 12 gennaio 2006, causa C-361/04 P, Ruiz-Picasso e a./UAMI, Racc. pag. I-643 e 27 novembre 2008, causa C-252/07, Intel Corporation, Racc. pag. I-8823, applicandoli in maniera rigidamente formalistica, senza di conseguenza esaminare i fatti concernenti l'opposizione ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

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