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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV / Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH

(Causa C-686/17)1

(Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Prodotti ortofrutticoli – Norme di commercializzazione – Nozione di “paese di origine” – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 113 bis, paragrafo 1 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 76, paragrafo 1 – Definizioni relative all’origine non preferenziale delle merci – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b) – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 60, paragrafo 1 – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 31, lettera b) – Fasi della produzione compiute in un altro Stato membro – Etichettatura dei prodotti alimentari – Divieto di un’etichettatura tale da indurre in errore il consumatore – Direttiva 2000/13/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i) – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 1, paragrafo 4 – Articolo 2, paragrafo 3 – Indicazioni esplicative)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV

Convenuto: Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH

Dispositivo

L’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CEE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 e l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che, per definire la nozione di «paese d’origine», di cui a tali disposizioni in materia agricola, occorre fare riferimento ai regolamenti in materia doganale per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci, ovvero gli articoli 23 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92, del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione.

L’articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 e l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013, in combinato disposto con l’articolo 31, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che il paese di origine dei funghi di coltivazione è il paese di raccolta degli stessi ai sensi delle disposizioni summenzionate, a prescindere dal fatto che fasi sostanziali della produzione abbiano luogo in altri Stati membri dell’Unione e che i funghi di coltivazione siano stati trasportati nel territorio di raccolta soltanto nei tre giorni precedenti la prima raccolta.

Il divieto generale di indurre il consumatore in errore sul paese di origine degli alimenti, sancito dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione non è applicabile, per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli freschi, all’indicazione di origine prescritta all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013.

4)    Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non possono essere imposte indicazioni esplicative integrative dell’indicazione del paese di origine prescritta all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 361/2008, e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 al fine di evitare di indurre il consumatore in errore, conformemente al divieto sancito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/13 e all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011.

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1 GU C 104 del 19.3.2018.