Language of document : ECLI:EU:T:2002:189

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

11 luglio 2002 (1)

«Dazi doganali - Importazione di televisori provenienti dall'India - Certificati di origine non validi - Domanda di sgravio dei dazi all'importazione - Art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1430/79 - Diritti della difesa - Situazione particolare»

Nella causa T-205/99,

Hyper Srl, con sede in Limena, rappresentata dagli avv.ti D. Ehle e D. Ehle, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J.-C. Schieferer, in qualità di agente, assistito dall'avv. M. Nuñez-Müller, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 febbraio 1999, REM 14/98, con cui è stato dichiarato ingiustificato lo sgravio dei dazi all'importazione per televisori provenienti dall'India, dovuti dalla ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 marzo 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto generale della causa

1. Contesto normativo

La normativa relativa allo sgravio dei dazi doganali

1.
    Le condizioni per lo sgravio dei dazi doganali, applicabili nella specie, sono fissate nell'art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1), come modificato dall'art. 1, n. 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069 (GU L 286, pag. 1). Tale articolo così recita:

«Si può procedere (...) allo sgravio dei diritti all'importazione in situazioni particolari (...) derivanti da circostanze (...) che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato».

2.
    L'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799, che fissa le disposizioni d'applicazione degli articoli 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento n. 1430/79 (GU L 132, pag. 19), considera come una situazione che non costituisce, di per sé stessa, una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 «la presentazione in buona fede, per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale a favore di merci dichiarate per la libera pratica, di documenti rivelatisi ad ulteriore esame falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento tariffario preferenziale».

3.
    Per quanto attiene alle disposizioni procedurali in materia di sgravio dei dazi doganali pertinenti nella specie, occorre fare riferimento agli artt. 235-239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), nonché agli artt. 878-909 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1).

4.
    Da tali disposizioni emerge segnatamente che la procedura amministrativa ai fini dello sgravio dei dazi doganali prevede due fasi. Il debitore deve anzitutto presentare la domanda di sgravio all'«ufficio doganale di contabilizzazione», ufficio che ha proceduto alla liquidazione dei dazi di cui è richiesto lo sgravio, il quale deve trasmettere la domanda all'«autorità di decisione», autorità nazionale competente a pronunciarsi sulla domanda medesima (art. 879 del regolamento n. 2454/93). Tale autorità, laddove ritenga che lo sgravio non possa essere concesso, può adottare, secondo quanto previsto dalla normativa, una decisione in tal senso senza sottoporre la domanda alla Commissione. Per contro, qualora l'autorità medesima non sia in grado di decidere sulla base degli artt. 899 e seguenti del regolamento n. 2454/93, che definiscono un certo numero di ipotesi in cui lo sgravio può essere accordato o meno, e «la domanda sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato», lo Stato membro da cui dipende tale autorità trasmette il caso alla Commissione (art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93). La pratica trasmessa alla Commissione deve contenere tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso sottoposto nonché una dichiarazione, sottoscritta dall'autore della domanda di sgravio, dove si attesti che il richiedente «ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi» (art. 905, n. 2, del regolamento medesimo). Quindi, previa consultazione di un gruppo di esperti composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nell'ambito del comitato doganale al fine di esaminare il caso di specie, la Commissione «adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione (...) dello sgravio oppure non la giustifica» (art. 907, primo comma, del regolamento medesimo). Tale decisione dev'essere adottata entro nove mesi dalla data di ricezione, da parte della Commissione, della pratica trasmessa dallo Stato membro (art. 907, secondo comma, del regolamento medesimo) e dev'essere comunicata al più presto allo Stato membro interessato (art. 908, primo comma, del regolamento medesimo). Infine, in base alla decisione della Commissione, l'autorità di decisione delibera in merito alla domanda che le è stata sottoposta (art. 908, secondo comma, del regolamento medesimo).

5.
    E' opportuno rilevare che, successivamente all'entrata in vigore, avvenuta il 6 agosto 1998, del regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n. 1677, recante modifica del regolamento n. 2454/93 (GU L 212, pag. 18), è stato aggiunto a quest'ultimo un nuovo art. 906 bis, che così recita:

«In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 906 e 907, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti del richiedente (...) lo sgravio, gli comunica le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. Il richiedente (...) lo sgravio comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione».

Il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate applicabile ai prodotti originari dell'India

6.
    Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1990, n. 3831, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (GU L 370, pag. 1), applicabile nella specie, concede preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per prodotti industriali finiti e semifiniti provenienti da paesi in via di sviluppo.

7.
    L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 3831/90 prevede la sospensione dei dazi della Tariffa doganale comune nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1991 per i prodotti oggetto del regolamento (in prosieguo: il «regime preferenziale»). Tale provvedimento è stato prorogato per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1992 dal regolamento (CEE) del Consiglio 3 dicembre 1991, n. 3587 (GU L 341, pag. 1).

8.
    Tra i paesi beneficiari del sistema di preferenze tariffarie istituito dal regolamento n. 3831/90 figura, segnatamente, la Repubblica dell'India (art. 1, n. 2, secondo trattino, in combinato disposto con l'allegato III). Quanto all'elenco dei prodotti assoggettati a tale sistema, sono menzionati, in particolare, i televisori a colori rientranti nella voce tariffaria 8528 (art. 1, n. 1, in combinato disposto con l'allegato I).

9.
    Al fine di determinare l'origine delle merci e, pertanto, la possibilità di beneficiare del regime preferenziale, l'art. 1, n. 4, del regolamento n. 3831/90 fa rinvio alle norme contenute al regolamento (CEE) della Commissione 4 marzo 1988, n. 693, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo (GU L 77, pag. 1).

Le norme relative alla definizione dell'origine dei prodotti

10.
    L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 693/88 così recita:

«(...) sono considerati prodotti originari di un paese beneficiario di dette preferenze (...):

a)    i prodotti totalmente ottenuti in tale paese;

b)    i prodotti ottenuti in tale paese e nella cui fabbricazione siano entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti (...)».

11.
    Per quanto attiene, più in particolare, i televisori a colori rientranti nella voce tariffaria 8528, emerge dal combinato disposto dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 693/88 e dell'allegato III del medesimo che, quando per la fabbricazione di tali prodotti vengono utilizzate materie che non beneficiano di preferenze tariffarie, tali prodotti possono essere considerati come prodotti sufficientemente lavorati o trasformati sempreché il valore di tutte le materie non originarie utilizzate non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica.

12.
    I prodotti originari, ai sensi del regolamento n. 693/88, sono ammessi, in linea di principio, all'importazione nella Comunità con beneficio delle preferenze tariffarie previa presentazione di un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità governative del paese di esportazione «purché questo (...) assista la Comunità, tramite le amministrazioni doganali degli Stati membri, nel controllo dell'autenticità del documento o dell'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione» (art. 7, n. 1, del regolamento n. 693/88). Tale certificato dev'essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione (art. 9 del regolamento medesimo).

13.
    Considerato che il certificato di origine costituisce il documento giustificativo per l'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie, spetta alle autorità competenti del paese di esportazione adottare le disposizioni necessarie per verificare l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni del prodotto certificato (art. 19 del regolamento n. 693/88). A tal fine, le dette autorità possono legittimamente richiedere qualsiasi documento giustificativo o procedere a qualsiasi controllo che esse ritengano utile (art. 20, n. 5, del regolamento medesimo).

14.
    Ogniqualvolta le autorità doganali nella Comunità nutrano dubbi fondati circa l'autenticità di un certificato di origine o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione, si procede ad un controllo a posteriori del certificato (art. 13, n. 1, del regolamento n. 693/88). A tal fine, le dette autorità doganali rispediscono il certificato all'autorità governativa competente del paese d'esportazione, indicando, eventualmente, i motivi sostanziali o formali che, a loro parere, giustificano tale indagine (art. 13, n. 2, del regolamento medesimo).

15.
    Quando viene presentata una domanda di controllo a posteriori, il controllo viene effettuato e le risultanze vengono comunicate alle autorità doganali nella Comunità entro il termine di sei mesi. Tali risultanze devono consentire di accertare se il certificato d'origine contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste ultime possano effettivamente dar luogo all'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie (art. 27, n. 1, del regolamento n. 693/88).

2. Fatti e procedimento

Le importazioni contestate

16.
    La ricorrente è una società di diritto italiano con sede a Limena. Essa importava due partite di 700 televisori a colori rientranti nella voce tariffaria 8528, provenienti dall'India (in prosieguo: le «importazioni contestate»). Tali televisori erano stati prodotti, venduti ed esportati dalla società Weston Electroniks con sede in Nuova Dehli (India) (in prosieguo: l'«esportatore»).

17.
    L'origine indiana dei televisori era attestata da due certificati d'origine recanti i numeri di riferimento 4371009 e 4649001, rilasciati dalle autorità indiane su richiesta dell'esportatore, rispettivamente nel maggio e nel settembre 1992 (in prosieguo: i «certificati contestati»).

18.
    Nel corso dei mesi di agosto e ottobre 1992 i televisori venivano immessi in libera pratica in Italia con autorizzazione dell'ufficio doganale di Padova, ufficio doganale di contabilizzazione che, sulla base dei certificati contestati, concedeva le preferenze tariffarie ai sensi del regolamento n. 3831/90.

La revoca dei certificati contestati e l'ordine di procedere al recupero delle autorità italiane

19.
    Con lettera 9 settembre 1994 l'ambasciata dell'India a Bruxelles informava la convenuta che le autorità indiane avevano proceduto alla revoca di una serie di certificati d'origine, ivi compresi quelli contestati.

20.
    Le autorità doganali italiane, informate dalla convenuta in ordine a tale revoca, inviavano alla ricorrente, in data 8 marzo 1995, un avviso di recupero dei dazi doganali dell'importo complessivo di ITL 33 101 795.

Il procedimento amministrativo dinanzi alle autorità italiane e comunitarie

21.
    Con lettera 20 settembre 1996 la ricorrente presentava domanda di sgravio all'ufficio doganale di Padova riguardo ai dazi doganali imposti da quest'ultimo.

22.
    La domanda veniva trasmessa al Ministero delle Finanze italiano, autorità doganale di decisione, il quale, ritenuto che nella specie ricorressero i requisiti per lo sgravio, con lettera 22 aprile 1998 trasmetteva la pratica alla convenuta, conformemente all'art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93.

23.
    Si deve rilevare che, prima che la domanda di sgravio venisse trasmessa alla convenuta, la ricorrente aveva dichiarato alle autorità italiane, con lettera 10 dicembre 1997, di non avere osservazioni da formulare riguardo al progetto di domanda di sgravio e che la pratica istruita dalle autorità italiane era completa.

24.
    A seguito della trasmissione della domanda di sgravio da parte del Ministero delle Finanze italiano, la convenuta esaminava il caso alla luce degli artt. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 e 905 e seguenti del regolamento n. 2454/93.

25.
    Con lettera 29 luglio 1998 la convenuta informava la ricorrente in ordine al proprio intendimento di non dare seguito favorevole alla domanda di sgravio, nutrendo dubbi quanto all'esistenza di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79. Prima dell'adozione di una decisione definitiva, la convenuta invitava tuttavia la ricorrente a comunicarle eventuali osservazioni entro il termine di un mese.

26.
    Con lettera di risposta del 25 agosto 1998 la ricorrente esprimeva la propria posizione riguardo agli elementi che, a parere della convenuta, non giustificavano la concessione di uno sgravio dei dazi doganali.

27.
    Preso atto di tali osservazioni, la convenuta consultava, prima dell'adozione di una decisione definitiva, il gruppo di esperti composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nell'ambito del comitato doganale, come previsto dall'art. 907, n. 1, del regolamento n. 2454/93. Il detto comitato esaminava la pratica in occasione della riunione del 16 ottobre 1998.

28.
    Infine, con decisione 5 febbraio 1999, REM 14/98 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la convenuta respingeva la domanda di sgravio trasmessa dal Ministero delle Finanze italiano. Tale decisione veniva notificata alla ricorrente in data 9 luglio 1999.

Il procedimento contenzioso

29.
    Con atto introduttivo del 13 settembre 1999, registrato presso la cancelleria del Tribunale il 15 settembre seguente, la ricorrente proponeva il presente ricorso di annullamento della decisione impugnata.

30.
    Con ordinanza del presidente della Terza Sezione 13 settembre 2000 il procedimento veniva sospeso sino alla pronuncia della decisione nelle cause riunite T-186/97, T-187/97, da T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, da T-293/97 a T-147/99, Kaufring e a./Commissione. Tale sentenza, che annullava le decisioni impugnate in tutte le menzionate cause, veniva pronunciata all'udienza del 10 maggio 2001 (Racc. pag. II-1337; in prosieguo: la «sentenza Televisori turchi»).

31.
    Con lettera 31 luglio 2001 il Tribunale invitava la Commissione a pronunciarsi in ordine al prosieguo del presente procedimento alla luce della sentenza Televisori turchi.

32.
    Con lettera 13 settembre 2001 la Commissione comunicava al Tribunale che, a suo parere, dalla sentenza Televisori turchi non derivavano conseguenze procedurali particolari per il presente procedimento, considerato che i fatti e lo svolgimento del procedimento nelle dette cause non erano analoghi a quello della specie.

33.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) decideva di passare alla fase orale e di porre taluni quesiti scritti alle parti. Inoltre, su richiesta in tal senso formulata dalla ricorrente, il Tribunale chiedeva alla convenuta di produrre taluni documenti, segnatamente le relazioni delle indagini dalla medesima espletate in India, la corrispondenza intercorsa tra la medesima e le autorità indiane e la pratica trasmessa dalle autorità italiane in base alla quale era stata emanata la decisione impugnata. Le parti rispondevano a tali quesiti e ottemperavano alla richiesta di produzione dei documenti entro il termine impartito.

34.
    Le difese orali delle parti e le risposte ai quesiti del Tribunale venivano sentite all'udienza del 6 marzo 2002.

Conclusioni delle parti

35.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la convenuta alle spese.

36.
    La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

1. Esposizione sintetica dei motivi di ricorso

37.
    A sostegno del ricorso di annullamento la ricorrente deduce, da un lato, la violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e, dall'altro, la violazione dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.

38.
    Nel ricorso la ricorrente ha parimenti sostenuto che la decisione impugnata violava l'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1). Tuttavia, a seguito di un quesito del Tribunale, la ricorrente ha confermato all'udienza di voler desistere da tale motivo.

2. Sul motivo relativo alla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa

Argomenti delle parti

39.
    La ricorrente sostiene che il principio del rispetto dei diritti della difesa non sarebbe stato osservato nell'ambito del procedimento amministrativo. Tale motivo si articola su due capi.

40.
    Nell'ambito del primo capo la ricorrente rileva che la convenuta avrebbe violato il principio del rispetto dei diritti della difesa non avendole trasmesso tutti i documenti sui quali ha fondato la decisione impugnata.

41.
    La ricorrente ricorda infatti che, secondo costante giurisprudenza, tale principio impone che chiunque possa essere destinatario di una decisione lesiva dei suoi interessi dev'essere messo in grado di presentare utilmente le sue difese, quanto meno in merito agli addebiti sui quali la Commissione ha fondato la propria decisione (v. sentenza del Tribunale 19 febbraio 1998, causa T-42/96, Eyckeler & Malt/Commissione, Racc. pag. II-401, punto 78). La ricorrente sottolinea, d'altronde, che l'art. 906 bis del regolamento n. 2454/93 riflette tale principio laddove, conformemente a tale disposizione, la Commissione è obbligata, qualora intenda adottare una decisione di rigetto di una domanda di sgravio, a comunicare le sue obiezioni per iscritto all'interessato unitamente a tutti i documenti sui quali ha fondato tali obiezioni. La Commissione deve peraltro consentire all'interessato di esprimere la propria posizione riguardo a tali elementi.

42.
    Orbene, secondo la ricorrente, tale principio nonché l'art. 906 bis non sarebbero stati rispettati nella specie, considerato che, nell'ambito del procedimento amministrativo, essa non avrebbe avuto accesso a tutti i documenti assunti dalla convenuta a fondamento della decisione impugnata. La ricorrente osserva, infatti, di non aver avuto accesso, in particolare, alle comunicazioni delle autorità indiane relative alla revoca dei certificati contestati in cui venivano indicati i motivi della revoca ed il parere dell'esportatore in proposito. Parimenti, essa afferma di non aver avuto accesso né alle relazioni redatte dai servizi della convenuta riguardo all'importazione di televisori a colori provenienti dall'India né agli eventuali accertamenti effettuati congiuntamente dalla convenuta e dalle autorità indiane riguardo all'origine di tali merci. La ricorrente rileva parimenti che nessuno dei detti documenti le è stato trasmesso in allegato alla lettera della convenuta 29 luglio 1998, lettera che conteneva unicamente una breve sintesi della pratica e osservazioni del tutto generiche sulle pretese verifiche e sugli accertamenti da parte delle autorità indiane. La ricorrente rileva inoltre che la lettera dell'ambasciata dell'India 9 settembre 1994 con cui la convenuta veniva informata in ordine alla revoca dei certificati contestati le è stata comunicata solamente in allegato al controricorso.

43.
    La ricorrente contesta, a tal riguardo, l'argomento della convenuta secondo cui il principio del rispetto del diritto di difesa sarebbe stato osservato nella specie, in considerazione della dichiarazione della ricorrente, effettuata il 10 dicembre 1997, di aver preso conoscenza della pratica delle autorità italiane e di non aver nulla da aggiungervi. Essa rileva, infatti, che, per quanto da tale dichiarazione emerga che essa ha avuto accesso alla pratica, resta il fatto che non ha potuto accedere agli altri documenti in possesso delle dette autorità, segnatamente la corrispondenza intercorsa con la convenuta e la lettera del governo indiano relativa alla revoca dei certificati contestati. La ricorrente contesta, inoltre, l'affermazione della convenuta secondo cui quest'ultima non avrebbe aggiunto nessun documento alla pratica trasmessa dalle autorità italiane.

44.
    Nell'ambito del secondo capo del motivo, la ricorrente sostiene che i suoi diritti della difesa sono stati violati dalla convenuta, considerato che quest'ultima non le ha consentito l'accesso a tutti i documenti della sua pratica con riguardo all'importazione di televisori a colori provenienti dall'India. La ricorrente rileva, infatti, che il diritto di accesso alla pratica è espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza, ancorché la convenuta illegittimamente non abbia inserito tale garanzia procedurale nell'art. 906 bis del regolamento n. 2454/93.

45.
    La ricorrente si richiama al riguardo alla sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, citata supra al punto 41, punti 78-80, secondo cui il diritto di accesso al fascicolo rientra nelle garanzie procedurali intese a tutelare il diritto al contraddittorio e dev'essere osservato in particolar modo quando l'interessato contesti inadempienze gravi alla Commissione. Secondo la ricorrente, da tale sentenza emergerebbe parimenti che, da un lato, la Commissione sarebbe tenuta, su richiesta, a consentire l'accesso a tutti i documenti amministrativi non riservati concernenti la decisione impugnata e che, dall'altro, la Commissione non sarebbe autorizzata a procedere ad una preselezione di tali documenti, non essendo escluso che documenti ritenuti non pertinenti dalla Commissione possano presentare interesse per l'autore della domanda di sgravio (v. sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, citata supra, punto 81; v., parimenti, in materia di concorrenza, sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-491). La ricorrente rileva peraltro che, come emerge dall'accesso al fascicolo nelle cause Televisori turchi, il diritto di accesso al fascicolo non si limita ai documenti non riservati, bensì si estende anche ai documenti riservati.

46.
    Orbene, la ricorrente rileva di non aver potuto, nella specie, minimamente accedere al fascicolo della convenuta, benché avesse contestato gravi inadempienze da parte della medesima. La ricorrente considera, inoltre, che la convenuta avrebbe dovuto indicare spontaneamente, senza bisogno di richiesta espressa da parte della ricorrente, la possibilità di effettuare tale accesso nell'ambito della procedura di consultazione.

47.
    All'udienza la ricorrente ha peraltro sostenuto che, a suo parere, la mancata comunicazione delle relazioni redatte dalla convenuta in esito alle ispezioni effettuate costituiva violazione dell'art. 8, n. 3, del regolamento (Euratom, CE), del Consiglio 11 novembre 1996, n. 2185, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292, pag. 2), nonché degli artt. 12, 20 e 21 del regolamento (CE) del Consiglio 13 marzo 1997, n. 515, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82, pag. 1), considerato che da tali disposizioni emerge che dette relazioni possono essere fatte valere quali elementi di prova nell'ambito dei procedimenti amministrativi e contenziosi.

48.
    La convenuta contesta di aver violato i diritti della difesa della ricorrente nell'ambito del procedimento amministrativo.

Giudizio del Tribunale

Osservazioni preliminari

49.
    Secondo giurisprudenza oramai consolidata, atteso il potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell'adottare una decisione in applicazione della disposizione generale d'equità di cui all'art. 13 del regolamento n. 1430/79, il rispetto del diritto al contraddittorio dev'essere, a maggior ragione, garantito nell'ambito dei procedimenti di sgravio o di rimborso dei dazi all'importazione (v., in particolare, la sentenza Televisori turchi, punto 152, ed i relativi richiami di giurisprudenza). Detta conclusione si impone in particolare quando, nell'ambito della competenza esclusiva di cui gode in forza dell'art. 905 del regolamento n. 2454/93, la Commissione intenda discostarsi dall'opinione dell'autorità nazionale relativamente al soddisfacimento delle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento n. 1430/79 (v. sentenza del Tribunale 9 novembre 1995, causa T-346/94, France-aviation/Commissione, Racc. pag. II-2841, punto 36).

50.
    Il principio del rispetto dei diritti della difesa impone che chiunque possa essere destinatario di una decisione lesiva dei suoi interessi dev'essere messo in grado di esporre utilmente la sua opinione, quanto meno in merito agli elementi sui quali la Commissione ha fondato la propria decisione (v., in tal senso, sentenze della Corte 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/Commissione, Racc. pag. I-2885, punto 40, e 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestal e a., Racc. pag. I-5373, punto 21).

51.
    Alla luce di tali principi occorre quindi esaminare i due capi del motivo relativo alla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa.

Primo capo: sulla mancata comunicazione dei documenti assunti dalla convenuta a fondamento della decisione impugnata

52.
    E' manifesto che, con lettera della convenuta 29 luglio 1998, la ricorrente è stata messa in condizione, prima dell'adozione della decisione impugnata, di prendere posizione e di illustrare utilmente la sua opinione sugli aspetti che, secondo la convenuta, giustificavano il rigetto della domanda di sgravio.

53.
    La ricorrente non contesta tale circostanza, fa tuttavia valere che il principio del rispetto dei diritti della difesa è stato violato in quanto non ha potuto accedere a tutti i documenti assunti dalla convenuta a fondamento della decisione impugnata.

54.
    Si deve osservare, a tal riguardo, che la convenuta ha precisato nelle difese sia scritte sia orali di aver fondato la decisione impugnata unicamente sugli atti trasmessile dalle autorità italiane conformemente all'art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93.

55.
    Orbene, dalla dichiarazione della ricorrente effettuata il 10 dicembre 1997 risulta che essa ha avuto accesso all'intero fascicolo nell'ambito del procedimento amministrativo dinanzi alle dette autorità. Inoltre, contrariamente alla fattispecie oggetto della sentenza Televisori turchi (punti 182 e 183), dalla decisione impugnata non emerge che la convenuta abbia fondato la decisione «de qua» su altri documenti, diversi da quelli contenuti nel fascicolo trasmessole dalle autorità italiane. In particolare, nessun elemento della decisione impugnata consente di ritenere che, come sostenuto dalla ricorrente, tale decisione si fondi sulle relazioni redatte dai servizi della convenuta riguardo all'importazione di televisori a colori provenienti dall'India o sugli accertamenti congiunti della convenuta e delle autorità indiane quanto all'origine di tali merci.

56.
    Si deve pertanto constatare che la ricorrente ha potuto ben accedere a tutti i documenti assunti dalla convenuta a fondamento della decisione impugnata.

57.
    Tale conclusione non è contraddetta dalla circostanza che, come sostenuto dalla ricorrente, la dichiarazione dalla medesima effettuata il 10 dicembre 1997 riguardava unicamente la domanda di sgravio presentata alle autorità italiane e trasmessa da queste ultime alla convenuta.

58.
    Si deve infatti rilevare che, nella replica, la ricorrente ha riconosciuto di aver acquisito conoscenza della pratica da parte delle autorità italiane. Inoltre, essa ha formulato la detta dichiarazione ai sensi dell'art. 905, n. 2, primo comma, del regolamento n. 2454/93. Orbene, tale disposizione prevede espressamente che la pratica trasmessa dalle autorità doganali nazionali alla Commissione deve contenere anche una dichiarazione dell'interessato in cui si attesti che questi ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi tutti gli ulteriori elementi che l'interessato ritenga debbano figurarvi ovvero che non vi sia nulla da aggiungere. Tale formalità è stata prevista per garantire, conformemente ai principi affermati dal Tribunale nella sentenza France-aviation/Commissione, citata supra al punto 49 (punti 30-36), che il debitore possa acquisire conoscenza della pratica delle autorità nazionali prima della sua trasmissione alla Commissione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 18 gennaio 2000, causa T-290/97, Mehibas Dordtselaan/Commissione, Racc. pag. II-15, punto 44).

59.
    Conseguentemente, la ricorrente, se non intendeva avvalersi della possibilità offerta da tale disposizione di acquisire conoscenza della pratica che le autorità italiane intendevano trasmettere alla convenuta, non può poi invocare il mancato accesso a tale pratica al fine di affermare la violazione dei suoi diritti di difesa. Infatti, il principio del rispetto dei diritti della difesa, se da un lato pone a carico delle amministrazioni nazionali e comunitarie taluni obblighi procedurali, implica parimenti una certa diligenza da parte dell'interessato. In tal senso, incombe a quest'ultimo, ove ritenga che i suoi diritti di difesa non siano stati o non siano stati sufficientemente rispettati nell'ambito del procedimento amministrativo, adottare le misure necessarie al fine di porvi rimedio o, quanto meno, far presente tale circostanza in tempo utile all'amministrazione competente.

60.
    Infine, per quanto attiene al fatto che, come riconosciuto dalla convenuta all'udienza, la lettera 9 settembre 1994 dell'ambasciata dell'India non era contenuta nella pratica delle autorità italiane, la mancata comunicazione di tale lettera nell'ambito del procedimento amministrativo, per quanto possa risultare disdicevole, non costituisce una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa. Si deve infatti sottolineare che, come precedentemente ricordato, tale principio implica unicamente che l'interessato possa esprimere la propria posizione riguardo ai documenti sui quali la Commissione ha fondato la decisione impugnata. Orbene, nella specie emerge chiaramente da tale decisione che la Commissione, nel pronunciarsi sulla sussistenza dei requisiti per lo sgravio dei dazi, non si è fondata sulla detta lettera. Infatti, se è pur vero che la decisione impugnata fa riferimento implicito a tale lettera nella parte in cui rileva la revoca da parte delle autorità indiane di una serie di certificati d'origine, tra cui quelli contestati, tale riferimento è finalizzato unicamente ad indicare il motivo per il quale le autorità italiane hanno ritenuto di disporre il recupero del debito doganale di cui la ricorrente chiede lo sgravio. Per contro, in nessun passo della decisione impugnata la Commissione si è fondata sulla detta lettera per motivare il rigetto della domanda di sgravio.

61.
    Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo capo del motivo dev'essere respinto.

Secondo capo: sulla violazione del diritto di accesso alla pratica

62.
    Per quanto attiene all'argomento della ricorrente secondo cui la decisione impugnata violerebbe il principio del rispetto dei diritti della difesa in quanto la convenuta non le avrebbe consentito l'accesso a tutti i documenti riguardanti la presente controversia, si deve sottolineare, anzitutto, che la ricorrente non ha mai chiesto di poter accedere a tali documenti nell'ambito del procedimento amministrativo.

63.
    Si deve inoltre osservare che, come emerge dal precedente punto 50, il principio del rispetto dei diritti della difesa implica unicamente che l'interessato possa illustrare utilmente le sue opinioni sugli elementi, ivi compresi i documenti, che la Commissione, nel fondare la propria decisione, ha contestato all'interessato medesimo. Tale principio non esige pertanto che la Commissione consenta, di propria iniziativa, l'accesso a tutti i documenti eventualmente connessi con il caso di specie sottoposto al suo esame nell'ambito di una domanda di sgravio. Incombe all'interessato, ove ritenga che tali documenti siano utili al fine di dimostrare l'esistenza di una situazione particolare e/o l'assenza di negligenza manifesta o di manovra fraudolenta da parte sua, chiedere l'accesso ai documenti stessi ai sensi delle disposizioni emanate dalle istituzioni sulla base dell'art. 255 CE.

64.
    Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, dalla giurisprudenza non emerge che il principio del rispetto dei diritti della difesa implichi, in termini generali, l'obbligo per le istituzioni di concedere spontaneamente l'accesso a tutti i documenti attinenti al contesto in cui una determinata pratica si colloca.

65.
    Si deve infatti rilevare che, per quanto attiene al procedimento amministrativo in materia di sgravio di dazi doganali, il Tribunale ha chiaramente precisato, al punto 81 della sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, menzionata supra al punto 41, che è su richiesta della parte interessata che la convenuta è tenuta a consentire l'accesso a tutti i documenti amministrativi non riservati relativi alla decisione impugnata (v., anche, sentenza del Tribunale 17 settembre 1998, causa T-50/96, Primex Produkte Import Export e a./Commissione, Racc. pag. II-3773, punto 64). In mancanza di una domanda in tal senso, non vi è quindi accesso automatico ai documenti in possesso della convenuta.

66.
    Dev'essere infine respinto l'argomento della ricorrente fondato sulla violazione dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 2185/96 e degli artt. 12, 20 e 21 del regolamento n. 515/97.

67.
    Infatti, tale argomento, non costituendo né un ampliamento del presente motivo di ricorso, né un motivo fondato su elementi di diritto o di fatto emersi nel corso del procedimento, dev'essere considerato quale motivo nuovo che dev'essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

68.
    Inoltre, anche ammesso che tale argomento possa essere preso in considerazione, le dette disposizioni non presentano alcuna pertinenza rispetto alla controversia in esame. Infatti, l'art. 8, n. 3, del regolamento n. 2185/96 riguarda unicamente la redazione ed il valore probatorio delle relazioni di controllo e verifica elaborate dai servizi della Commissione nell'ambito dei controlli effettuati negli Stati membri. Quanto agli artt. 12, 20 e 21 del regolamento n. 515/97, essi prevedono, segnatamente, che gli accertamenti effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli operati dalle autorità nazionali e comunitarie possano essere dedotti quali elementi di prova. Pertanto, tali disposizioni non possono essere in nessun caso addotte a sostegno dell'affermazione della ricorrente secondo cui la convenuta avrebbe dovuto consentirle l'accesso a tutti i documenti relativi alla presente controversia anche in mancanza di una sua domanda in tal senso.

69.
    Il secondo capo del presente motivo dev'essere conseguentemente respinto.

Conclusione

70.
    Alla luce delle suesposte considerazioni, il motivo relativo alla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa risulta infondato.

3. Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79

Argomenti delle parti

71.
    La ricorrente rileva che, a termini della sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, citata supra al punto 41 (punto 132), l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 costituisce una disposizione generale d'equità destinata a far fronte a situazioni diverse da quelle che si verificano più frequentemente nella pratica. Tale disposizione sarebbe diretta a trovare applicazione soprattutto quando le circostanze che caratterizzano il rapporto tra l'operatore economico e l'amministrazione siano tali che non sarebbe equo accollare al detto operatore un pregiudizio che normalmente non avrebbe subìto.

72.
    La ricorrente sottolinea parimenti che, secondo la giurisprudenza, sarebbe compito della Commissione tener conto non solo dell'interesse della Comunità a garantire il rispetto delle disposizioni doganali, bensì anche dell'interesse dell'importatore in buona fede a non subire danni che vadano oltre l'ordinario rischio commerciale (v. sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, citata supra al punto 41, punto 133).

73.
    Alla luce di tali principi, la ricorrente ritiene che sia manifesto che la decisione impugnata viola l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, considerato che, nella specie, varie circostanze sarebbero costitutive di una situazione particolare che giustificherebbe lo sgravio dei dazi doganali.

74.
    In primo luogo, la ricorrente fa valere che il procedimento amministrativo da cui è scaturita la revoca dei certificati contestati è viziato da irregolarità. Secondo la ricorrente, tale circostanza costituirebbe una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.

75.
    La ricorrente rileva, infatti, che i certificati contestati sono stati revocati dalle autorità indiane senza che l'esportatore ne venisse informato ed avesse modo di pronunciarsi in proposito. Inoltre, come risulterebbe dai documenti prodotti dalla Commissione su richiesta del Tribunale, le autorità comunitarie e indiane non avrebbero fornito, in alcun momento del procedimento amministrativo, prove o motivi validi quanto al carattere non originario dei televisori contestati. A parere della ricorrente, tale situazione sarebbe tanto più grave ove si consideri che dalle dichiarazioni dell'esportatore e dagli accertamenti operati dalle autorità italiane risulti che detti televisori rispondevano ai requisiti di origine previsti dal regolamento n. 693/88 con conseguente validità dei certificati contestati.

76.
    La ricorrente respinge, a tal riguardo, l'argomento della convenuta secondo cui la validità della revoca dei certificati contestati e, conseguentemente, il sorgere del debito doganale non sarebbero stati contestati nell'ambito del presente ricorso. Essa sottolinea, infatti, che tale argomento della convenuta è contraddittorio nella parte in cui quest'ultima, da un lato, sostiene che spetta unicamente alle autorità ed ai giudici italiani garantire la tutela giuridica dei debitori dei dazi per quanto riguarda l'invalidità dei certificati d'origine e, dall'altro, afferma che le autorità doganali nazionali e comunitarie non sono obbligate a verificare la legittimità della revoca di certificati di origine da parte delle autorità di paesi terzi. Secondo la ricorrente, tale argomento si risolverebbe nel negare all'importatore qualsiasi tutela giuridica effettiva nella Comunità oltre ad essere in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, atteso che, come risulterebbe segnatamente dalla sentenza della Corte 7 settembre 1999, causa C-61/98, De Haan (Racc. pag. I-5003, punti 52 e 53), i giudici comunitari, per prassi costante, accoglierebbero le domande di sgravio dei dazi doganali anche in caso di incertezza quanto alla legittimità del recupero.

77.
    In secondo luogo, la ricorrente ritiene che, nella specie, il suo legittimo affidamento nella validità dei certificati contestati nonché la sua buona fede integrino gli estremi di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.

78.
    La ricorrente rileva, infatti, che il suo legittimo affidamento nella validità dei certificati contestati era confortato tanto dai certificati stessi quanto dalle dichiarazioni dell'esportatore e dagli accertamenti effettuati dalle autorità doganali italiane, poiché da tali diversi elementi risultava che i televisori rispondevano ai requisiti ai fini della concessione del regime preferenziale e nessun elemento consentiva di rilevarne l'inesattezza. La ricorrente osserva, d'altronde, che il suo affidamento nella validità dei certificati contestati era tanto più legittimo in quanto non disponeva né dispone tuttora di elementi dai quali risulti, da un lato, l'invalidità dei certificati medesimi e, dall'altro, la loro revoca da parte delle autorità indiane.

79.
    La ricorrente ritiene inoltre di poter legittimamente far valere, contrariamente a quanto affermato ex adverso, la tutela del suo legittimo affidamento nella validità dei certificati contestati nonché la sua buona fede quale situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79. A suo parere, infatti, nella decisione impugnata la convenuta avrebbe erroneamente ritenuto, richiamandosi alla giurisprudenza (sentenza della Corte 13 novembre 1984, cause riunite 98/83 e 230/83, Van Gend & Loos/Commissione, Racc. pag. 3763) e all'art. 904, lett. c), del regolamento n. 2454/93, che l'affidamento nella validità dei certificati d'origine non sia di regola tutelato. La ricorrente sottolinea, in particolare, che l'art. 904, lett. c), del regolamento n. 2454/93 non trova applicazione nella specie, considerato che i certificati contestati non sono stati falsificati e che da nessun elemento risulta che fossero falsi o non validi ai fini della concessione del regime preferenziale. La ricorrente precisa peraltro che, anche ammesso che tale disposizione fosse applicabile nella specie, la tutela del suo legittimo affidamento e della sua buona fede non costituisce l'unico motivo dedotto a sostegno della domanda di sgravio, ragion per cui non era comunque esclusa la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79. Infine, secondo la ricorrente, l'art. 904, lett. c), del regolamento n. 2454/93 sarebbe illegittimo in quanto porrebbe una restrizione sproporzionata alla tutela del legittimo affidamento e della buona fede degli importatori.

80.
    La ricorrente ritiene peraltro che la sua tesi, secondo cui la tutela del legittimo affidamento nella validità dei certificati d'origine e la buona fede degli importatori potrebbero integrare, in presenza di talune circostanze, una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, trovi conferma tanto nella giurisprudenza (sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, citata supra al punto 41, punto 157) quanto nella decisione del Consiglio 28 maggio 1996, relativa alla riscossione a posteriori dell'obbligazione doganale (GU 1996, C 170, pag. 1).

81.
    La ricorrente deduce, in terzo luogo, che, contrariamente a quanto rilevato dalla convenuta nella decisione impugnata, il danno finanziario dalla medesima subìto a seguito del recupero dei dazi doganali costituisce una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.

82.
    Essa osserva, infatti, che, da un lato, incombe alla convenuta prevenire e attenuare i danni subìti dagli importatori e, dall'altro, gli importatori non traggono alcun vantaggio dal regime preferenziale, in quanto la riduzione dei dazi doganali opera direttamente a beneficio dei consumatori, mentre il recupero è esclusivamente a carico degli importatori, poiché questi ultimi non dispongono di alcuna possibilità di traslarne l'onere sui consumatori stessi.

83.
    La ricorrente sottolinea, inoltre, di essersi premunita contro i rischi di un eventuale recupero, ordinando presso il proprio fornitore televisori accompagnati da certificati d'origine. Essa osserva parimenti che, nella specie, non le è possibile esperire azione di risarcimento del danno nei confronti dell'esportatore, in quanto non dispone di alcun elemento che comprovi l'insussistenza dei requisiti ai fini della concessione del regime preferenziale. La ricorrente rileva infatti, da un lato, che le autorità indiane e la convenuta non hanno prodotto documenti in tal senso e, dall'altro, che le autorità indiane non hanno avviato contatti con il fornitore. Inoltre, a parere della ricorrente, tale azione sarebbe, con ogni probabilità, già prescritta.

84.
    In quarto luogo, la ricorrente deduce che le autorità indiane e la convenuta sono incorse in gravi inadempimenti. A suo parere, tali inadempimenti integrerebbero gli estremi di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.

85.
    La ricorrente ricorda, in proposito, che il regime preferenziale si fonda su accordi tra la Comunità ed i paesi ammessi al beneficio di tale regime, segnatamente l'India. In virtù di tali accordi, incomberebbe agli Stati beneficiari ed alla convenuta garantire il rispetto delle regole poste a disciplina di tale regime, il che implicherebbe in particolare, per i paesi beneficiari, l'obbligo di verificare l'esattezza delle dichiarazioni degli esportatori quanto all'origine dei prodotti e, per la convenuta, l'obbligo di procedere con la massima diligenza ai controlli diretti a porre gli importatori al riparo da danni inutili. Secondo la ricorrente, tali obblighi sarebbero tanto più rilevanti ove si consideri che i regimi preferenziali operano a favore dei paesi beneficiari e non degli importatori, che, al pari della ricorrente, sarebbero soggetti ad un sistema dal quale non trarrebbero alcun vantaggio. La ricorrente sottolinea, infatti, che l'interesse degli importatori è esclusivamente focalizzato sulla parità di trattamento con i loro concorrenti e non sui vantaggi preferenziali.

86.
    Orbene, a parere della ricorrente, le autorità indiane sarebbero venute meno ai loro obblighi poiché, in primo luogo, avrebbero proceduto alla revoca dei certificati contestati senza ragioni obiettive e senza concedere all'esportatore la possibilità di esprimere previamente la propria posizione al riguardo, in secondo luogo avrebbero rilasciato i certificati contestati pur essendo a conoscenza di tutti i dati di fatto richiesti per l'applicazione della normativa doganale di cui trattasi (v. sentenza della Corte 14 maggio 1996, cause riunite C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood e a., Racc. pag. I-2465, punto 95), e, in terzo luogo, sarebbero state conniventi con gli esportatori.

87.
    Quanto agli inadempimenti da parte della convenuta, la ricorrente rileva, da un lato, che questa non ha vigilato in misura sufficiente sull'applicazione da parte delle autorità indiane delle norme in materia di origine riguardo alle merci destinate all'esportazione in Europa e, dall'altro, che essa non ha accertato i fatti in misura sufficiente in occasione dell'indagine effettuata in India.

88.
    La ricorrente ritiene, inoltre, che la convenuta sia venuta meno ai suoi obblighi nei confronti della ricorrente, non avendola resa edotta, in tempo utile, in merito ai dubbi che nutriva circa la validità dei certificati d'origine rilasciati dalle autorità indiane per l'esportazione dei televisori a colori. La ricorrente sottolinea, infatti, che dalle memorie della convenuta e dai documenti dalla medesima prodotti emerge che, sin dalla fine del 1990, essa nutriva dubbi in ordine alla validità dei certificati d'origine rilasciati per i televisori a colori. In particolare, la ricorrente osserva che, come risulterebbe dalle comunicazioni di irregolarità del 25 ottobre 1991 e 29 novembre 1991, la convenuta era stata chiaramente informata in merito ai problemi riguardanti i televisori a colori provenienti dall'India, ragion per cui avrebbe potuto comunicare agli importatori i dubbi che essa nutriva quanto alla validità dei certificati d'origine rilasciati dalle autorità indiane. Orbene, nella specie, la convenuta si sarebbe astenuta dal farlo, venendo conseguentemente meno al proprio obbligo di diligenza (v. sentenza Televisori turchi, punto 268).

89.
    La ricorrente rileva peraltro che nella sentenza De Haan, citata supra al punto 76, la Corte ha confermato che un omesso avvertimento può integrare una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79. Essa sottolinea in particolare che, in tale sentenza, la Corte ha affermato che, pur non sussistendo un obbligo generale per le autorità doganali di informare il debitore in ordine all'esistenza di irregolarità riguardanti il regime doganale di cui questi si è avvalso, la circostanza che tali autorità non ne abbiano reso edotto il debitore può integrare gli estremi di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79. Infatti, la circostanza che le autorità abbiano scientemente omesso di informare il debitore in ordine all'esistenza di frodi ha impedito a quest'ultimo di evitare il sorgere del debito doganale.

90.
    La convenuta contesta di essere incorsa in un manifesto errore di valutazione nella parte in cui, nella decisione impugnata, ha ritenuto che i requisiti previsti dall'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 non ricorressero nella specie.

Giudizio del Tribunale

Considerazioni preliminari

91.
    E' pacifico inter partes che, nel contesto di fatto da cui è scaturita la presente controversia, non può essere contestata alla ricorrente alcuna negligenza manifesta o simulazione. Per contro, è controversa la questione se la convenuta sia incorsa in un errore di valutazione nella parte in cui, nella decisione impugnata, ha ritenuto che le circostanze della specie non integrassero gli estremi di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.

92.
    Si deve ricordare, a tal riguardo, che, secondo la giurisprudenza, l'esistenza di una situazione particolare è accertata qualora emerga dalle circostanze del caso specifico che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano una stessa attività (v. sentenze della Corte 25 febbraio 1999, causa C-86/97, Trans-Ex-Import, Racc. pag. I-1041, punti 21 e 22, e De Haan, citata supra al punto 76, punti 52 e 53) e che, in assenza di dette circostanze, non avrebbe subìto il pregiudizio connesso alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali (sentenza della Corte 26 marzo 1987, causa 58/86, Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons, Racc. pag. 1525, punto 22).

93.
    La giurisprudenza ha parimenti riconosciuto che, al fine di accertare se le circostanze del caso costituiscano una situazione particolare che non implichi né negligenza manifesta né simulazione da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, la Commissione deve valutare l'insieme dei dati di fatto rilevanti (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 maggio 1986, causa 160/84, Oryzomyli Kavallas e a./Commissione, Racc. pag. 1633, punto 16, e sentenza France-aviation/Commissione, citata supra al punto 49, punto 34).

94.
    Nella sentenza Televisori turchi (punto 223), il Tribunale ha inoltre precisato che, in casi in cui i debitori abbiano invocato, a sostegno delle proprie domande di sgravio, l'esistenza di gravi inadempimenti delle parti contraenti nell'applicazione di un accordo che vincola la Comunità, tale obbligo comporta che la Commissione formuli il proprio parere in merito alla fondatezza di tali domande in base al complesso degli elementi di fatto relativi alle importazioni controverse di cui ha avuto notizia nell'ambito della propria funzione di vigilanza e di controllo in merito all'applicazione di tale accordo. Dalla sentenza Televisori turchi emerge parimenti (punto 224) che la Commissione, in considerazione dell'obbligo ricordato supra al punto 93 e del principio di equità che è alla base dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, non può prescindere dalle informazioni pertinenti di cui abbia avuto notizia nell'esercizio delle proprie funzioni e che, per quanto non facciano parte della pratica amministrativa a livello di procedimento nazionale, avrebbero eventualmente potuto giustificare uno sgravio nei confronti delle parti interessate.

95.
    Si deve inoltre ricordare che, come risulta dalla sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, citata supra al punto 41 (punto 133), malgrado la Commissione goda di un potere discrezionale in merito all'applicazione dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 (sentenza France-aviation/Commissione, citata supra al punto 49, punto 34), essa deve esercitare questo potere ponendo realmente a confronto, da un lato, l'interesse della Comunità a verificare il rispetto delle disposizioni doganali e, dall'altro, l'interesse dell'importatore in buona fede a non subire danni che vadano oltre l'ordinario rischio commerciale. Di conseguenza, nell'esame della fondatezza della domanda di sgravio, essa non può limitarsi a tener conto della condotta degli importatori, ma deve del pari valutare l'incidenza del proprio comportamento, eventualmente colposo, sulla situazione creatasi.

96.
    Alla luce di tali principi occorre quindi esaminare se la convenuta sia incorsa in un errore di valutazione nella parte in cui, nelle decisioni impugnate, ha ritenuto che le circostanze invocate dalla ricorrente non integrassero gli estremi di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.

Sull'irregolarità della revoca dei certificati contestati quale situazione particolare

97.
    Si deve rilevare che, come emerge segnatamente dal sesto, settimo ed ottavo ‘considerando’ della decisione impugnata, dalla revoca, da parte delle autorità indiane, dei certificati contestati è derivata la soppressione delle preferenze tariffarie di cui la ricorrente aveva beneficiato in occasione dell'immissione in libera pratica dei televisori e, conseguentemente, sulla base di tale revoca le autorità doganali italiane hanno deciso di procedere al recupero dei dazi doganali dovuti dalla ricorrente per effetto delle dette importazioni. Pertanto, come la ricorrente stessa riconosce, l'argomento secondo cui la revoca dei certificati contestati sarebbe conseguenza di un procedimento amministrativo irregolare riguarda la legittimità della decisione delle autorità italiane di procedere al recupero dei dazi all'importazione.

98.
    Orbene, come risulta dalla giurisprudenza, le disposizioni dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 hanno il solo obiettivo di consentire, in presenza di talune circostanze particolari e in mancanza di negligenza manifesta o di simulazione, di esonerare gli operatori economici dal pagamento dei dazi da essi dovuti e non di permettere di contestare il principio stesso dell'esigibilità del debito doganale [v. sentenze della Corte 12 marzo 1987, cause riunite 244/85 e 245/85, Cerealmangimi e Italgrani/Commissione, Racc. pag. 1303, punto 11, e 6 luglio 1993, cause riunite C-121/91 e C-122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, Racc. pag. I-3873, punto 43]. Infatti, l'applicazione delle disposizioni di diritto sostanziale doganale comunitario rientra nella competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali le cui decisioni, ivi comprese quelle che impongono il pagamento a posteriori dei dazi doganali non riscossi, possono essere impugnate dinanzi ai giudici nazionali a norma dell'art. 243 del codice doganale comunitario, ferma restando per questi ultimi la possibilità di rivolgersi alla Corte di giustizia a norma dell'art. 234 CE (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 16 luglio 1998, causa T-195/97, Kia Motors e Broekman Motorship/Commissione, Racc. pag. II-2907, punto 36).

99.
    L'oggetto del procedimento dinanzi alla Commissione, previsto agli artt. 906-909 del regolamento n. 2454/93, si limita, per contro, a termini dell'art. 905 del regolamento medesimo, all'esame dei requisiti per lo sgravio di cui all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79. Conseguentemente, il debitore che, al pari della ricorrente nella specie, chieda l'annullamento della decisione emanata in esito a tale procedimento può far utilmente valere solo motivi o argomenti miranti a dimostrare, nella fattispecie, l'esistenza di circostanze particolari e/o l'assenza di negligenza manifesta o di simulazione da parte sua. In nessun caso possono essere da lui dedotti, nei confronti di tale decisione, motivi o argomenti diretti a dimostrare l'illegittimità delle decisioni delle competenti autorità nazionali che lo assoggettino al pagamento dei diritti controversi [sentenza CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, citata supra al punto 98, punto 44].

100.
    Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale situazione non pregiudica la tutela giurisdizionale degli importatori comunitari. Infatti, come emerge dalla descrizione della ripartizione delle competenze tra autorità nazionali e autorità comunitarie precedentemente illustrata, l'impossibilità per la ricorrente di far valere argomenti diretti a contestare la regolarità della revoca dei certificati controversi nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 905 e seguenti del regolamento n. 2454/93 deriva dal fatto che la Commissione non è competente a pronunciarsi su tale questione. Inoltre, nulla impedisce alla ricorrente di dedurre eventualmente tali argomenti nell'ambito del sindacato, da parte del giudice nazionale competente, sulla legittimità della decisione delle autorità doganali italiane.

101.
    Alla luce delle suesposte considerazioni, l'argomento della ricorrente diretto a dimostrare che la pretesa irregolarità della revoca dei certificati contestati integra gli estremi di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, non può trovare accoglimento.

Sul legittimo affidamento e sulla buona fede della ricorrente quale situazione particolare

- Sul legittimo affidamento

102.
    Secondo costante giurisprudenza, l'affidamento nella validità dei certificati d'origine che si rivelino falsi, falsificati o invalidi non costituisce, di per sé, una situazione particolare. Infatti, i controlli a posteriori sarebbero in gran parte inutili se l'uso di certificati falsi potesse, da solo, giustificare la concessione dello sgravio (sentenza Van Gend & Loos/Commissione, citata supra al punto 79, punto 13). La soluzione di orientamento opposto potrebbe scoraggiare la diligenza degli operatori economici e accollare al tesoro pubblico un rischio che incombe principalmente agli operatori economici (sentenza della Corte 18 gennaio 1996, causa C-446/93, SEIM, Racc. pag. I-73, punto 45).

103.
    Tale principio è ripreso all'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 3799/86, dal quale risulta che non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando l'unico motivo dedotto a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio si fondi sulla «presentazione [ancorché] in buona fede, per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale a favore di merci dichiarate per la libera pratica, di documenti rivelatisi ad ulteriore esame falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento tariffario preferenziale».

104.
    Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, che ha sollevato in proposito un'eccezione di illegittimità, tale disposizione non limita oltre il necessario il principio del legittimo affidamento e di equità sotteso all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79. Infatti, come sottolineato dalla Corte nella sentenza SEIM, citata supra al punto 102 (punti 46 e 47), «se la domanda presentata dall'interessato che ignora che i documenti prodotti erano falsi, falsificati o invalidi è corroborata da giustificazioni che possono far ravvisare una situazione particolare, scaturente da circostanze che non comportano né simulazione né negligenza manifesta da parte dell'istante, detta domanda, conformemente all'art. 6 del regolamento n. 3799/86, viene trasmessa alla Commissione affinché si pronunci in merito. Così stando le cose, non si può ritenere che l'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 3799/86 limiti oltre il necessario la clausola generale equitativa di cui all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79».

105.
    Dalle suesposte considerazioni emerge che l'affidamento che la ricorrente nutriva nella validità dei certificati contestati non può integrare, di per sé, gli estremi di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.

106.
    Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, tale conclusione non è contraddetta dalla decisione del Consiglio 28 maggio 1996, citata supra al punto 80.

107.
    Si deve infatti rilevare che tale decisione, come risulta dal suo chiaro tenore, non possiede alcuna forza vincolante e non intende derogare alle norme esistenti in materia di sgravio e rimborso dei dazi doganali. In tale decisione il Consiglio ha unicamente chiesto alla Commissione di procedere ad uno studio in vista dell'individuazione di una soluzione globale dei problemi di recupero dei dazi doganali nei confronti degli importatori comunitari quando tale recupero sia conseguenza di irregolarità riguardanti atti di autorità di paesi terzi. Tale decisione non può quindi inficiare il principio secondo cui l'affidamento nella validità di certificati d'origine che si rivelino falsi, falsificati o invalidi non integra, di per sé, una situazione particolare.

108.
    Parimenti, la sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, citata supra al punto 41, non avvalora le tesi della ricorrente riguardo alla tutela del suo affidamento nella validità dei certificati contestati. Si deve infatti osservare che, al punto 162 di tale sentenza, il Tribunale ha fatto espresso riferimento alla giurisprudenza della Corte menzionata supra al punto 102, affermando sostanzialmente, al successivo punto 163, che tale giurisprudenza non escludeva che l'interessato potesse far valere altri argomenti a sostegno della domanda di sgravio.

109.
    Inoltre, per quanto attiene all'argomento della ricorrente secondo cui il suo legittimo affidamento nella validità dei certificati contestati si sarebbe fondato sulle verifiche e sulle dichiarazioni delle autorità italiane, si deve rilevare che dal regolamento n. 693/88 emerge che le autorità dello Stato di esportazione, nella specie le autorità indiane, erano le autorità competenti per procedere, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, ad un controllo a posteriori dei certificati d'origine dalle medesime rilasciati e, all'occorrenza, alla revoca dei certificati ritenuti invalidi. La decisione di revocare i certificati contestati avrebbe dovuto essere quindi impugnata nei confronti delle autorità competenti dell'India e secondo le modalità previste per tali controversie nel detto Stato.

110.
    Infine, è escluso che la ricorrente potesse fondare il proprio legittimo affidamento quanto alla validità dei certificati contestati sulle informazioni - erronee - fornite dall'esportatore. Se così fosse, infatti, risulterebbe impossibile procedere ad un recupero dei dazi doganali in caso di frode dell'esportatore, in quanto l'importatore avrà proceduto alle importazioni contestate necessariamente sulla base delle informazioni ottenute dall'esportatore.

- Sulla buona fede

111.
    Si deve rilevare che, se è pur vero che la buona fede della ricorrente non è posta in discussione dalla convenuta, tale circostanza non può integrare, di per sé, gli estremi di una situazione particolare. Dalla sentenza Van Gend & Loos/Commissione, citata supra al punto 79 (punto 11), emerge infatti, da un lato, che l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 postula imperativamente che ricorrano i due presupposti previsti da tale disposizione e, dall'altro, che tali due presupposti siano indipendenti l'uno dall'altro. E' quindi escluso che l'elemento della buona fede, già preso in considerazione nell'ambito del requisito relativo all'assenza di negligenza manifesta o di simulazione, possa, inoltre, integrare gli estremi di una situazione particolare ai sensi di tale disposizione.

112.
    Di conseguenza, erroneamente la ricorrente sostiene che la convenuta avrebbe dovuto ritenere che la sua buona fede integrasse gli estremi di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.

Sul danno finanziario subìto dalla ricorrente quale situazione particolare

113.
    Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione non è incorsa in errori manifesti nella parte in cui, nella decisione impugnata, ha affermato che il pregiudizio finanziario subito dalla ricorrente per effetto del recupero dei dazi non integra gli estremi di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.

114.
    Si deve infatti rilevare che la circostanza che le autorità doganali di uno Stato membro procedano al recupero di dazi doganali a seguito della revoca, da parte delle autorità di un paese terzo, di certificati d'origine rivelatisi invalidi a seguito di controllo a posteriori effettuato dalle autorità del paese medesimo costituisce un rischio commerciale ordinario del quale l'operatore economico accorto e al corrente della normativa vigente deve tener conto. Spetta, quindi, agli operatori economici premunirsi contro rischi di tal genere, in particolare prendendo i provvedimenti necessari nell'ambito delle relazioni contrattuali con i propri fornitori e, all'occorrenza, agendo per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore delle falsificazioni (v., in tal senso, sentenze della Corte 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal & Filhos, Racc. pag. I-4209, punti 59 e 60, e del Tribunale 9 giugno 1998, cause riunite T-10/97 e T-11/97, Unifrigo Gadus e CPL Imperial 2/Commissione, Racc. pag. II-2231, punti 62 e 63).

115.
    Tale conclusione si impone a maggior ragione ove si consideri che, diversamente ragionando, vale a dire che il danno subìto per effetto del recupero possa integrare gli estremi di una situazione particolare, verrebbe ad essere pregiudicata la possibilità stessa di procedere al recupero dei dazi doganali poiché, per definitionem, tale tipo di recupero interviene molto dopo l'importazione iniziale e la successiva vendita delle merci importate ed impedirebbe, quindi, qualsiasi recupero dei dazi non versati.

Sull'inadempimento delle autorità indiane e della convenuta quale situazione particolare

- Osservazioni preliminari

116.
    Dalla giurisprudenza emerge che gli inadempimenti da parte di paesi terzi e/o della Commissione ai rispettivi obblighi di vigilanza sull'applicazione di regimi d'importazione particolari possono integrare gli estremi di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 (v., in tal senso, sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, citata supra al punto 41, punti 162 e segg.; sentenza Primex Produkte Import Export/Commissione, citata supra al punto 65, punti 140 e segg.; sentenza Televisori turchi, citata supra al punto 30, punti 237 e segg.). Si deve tuttavia rilevare che, nelle dette sentenze, il Tribunale è giunto a tale conclusione unicamente in considerazione della gravità degli inadempimenti accertati e delle loro implicazioni riguardo alla regolarità delle operazioni effettuate sulla base dei detti regimi. Infatti, tali inadempimenti avevano prodotto l'effetto di collocare le ricorrenti delle menzionate cause in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori esercenti la stessa attività.

117.
    Da tali sentenze risulta inoltre che, al fine di valutare l'esistenza di inadempimenti da parte delle autorità di paesi terzi e/o della Commissione, idonei ad integrare situazioni particolari ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, occorre esaminare, caso per caso, la natura effettiva degli obblighi incombenti, rispettivamente, sulle autorità medesime e sulla Commissione in base alla normativa pertinente.

- Sull'inadempimento delle autorità indiane

118.
    Come risulta dall'esposizione del contesto giuridico (v., in particolare, supra, punti 12-15), le autorità indiane, quali autorità del paese beneficiario del regime preferenziale, rivestivano un ruolo particolarmente importante nell'ambito dell'applicazione e del controllo di tale regime e, in particolare, quanto al rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti. Infatti, conformemente all'art. 15 del regolamento n. 693/88, incombeva, in termini generali, alle autorità indiane osservare e far osservare le norme concernenti la redazione ed il rilascio dei certificati d'origine. A tal fine, era compito delle dette autorità prestare assistenza alla Comunità consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di verificare l'autenticità del certificato di origine o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione (art. 7, n. 1, del regolamento medesimo). Le autorità indiane potevano parimenti procedere a controlli a posteriori dei certificati di origine dalle stesse rilasciati. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento medesimo, esse erano d'altronde obbligate a procedere a tali controlli su richiesta delle autorità doganali della Comunità ogni qualvolta queste nutrissero «dubbi fondati circa l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione» (v. parimenti, per quanto attiene alle conseguenze dei controlli a posteriori, il successivo art. 27).

119.
    La ricorrente fa valere che le autorità indiane erano venute meno ai loro obblighi in quanto, in primo luogo, avrebbero proceduto alla revoca dei certificati contestati senza ragioni obiettive e senza fornire all'esportatore la possibilità di esprimersi in merito, in secondo luogo, in quanto avrebbero rilasciato i certificati contestati pur conoscendo tutti i dati di fatto richiesti ai fini dell'applicazione della normativa doganale pertinente (sentenza Faroe Seafood e a., citata supra al punto 86, punto 95) e, in terzo luogo, in quanto sarebbero state conniventi con gli esportatori.

120.
    Per quanto attiene alla prima affermazione della ricorrente, vale a dire che le autorità indiane sarebbero venute meno all'obbligo di informare e di sentire l'esportatore prima di procedere alla revoca dei certificati contestati, si deve osservare che, anche ammesso che un siffatto obbligo esistesse nel diritto indiano e che l'omessa previa audizione potesse essere provata dalla ricorrente, tale circostanza non è idonea ad integrare una situazione particolare per la ricorrente. Infatti, come già sottolineato supra al punto 99, tale argomento della ricorrente è privo di pertinenza con riguardo alla presente causa, vertendo sulla validità della revoca dei certificati contestati e, pertanto, sulla legittimità della decisione delle autorità doganali italiane di procedere al recupero dei dazi all'importazione. Inoltre, tale affermazione della ricorrente, anche ammessa la sua rilevanza, è contraddetta dal verbale della riunione del 27 novembre 1992, svoltasi tra i rappresentanti della delegazione comunitaria e le autorità indiane, da cui emerge che le autorità indiane hanno proceduto o, quanto meno, intendevano procedere all'audizione degli esportatori prima di procedere alla revoca dei certificati contestati.

121.
    Quanto agli altri inadempimenti fatti valere dalla ricorrente, i documenti prodotti dalla convenuta consentono di ritenere che le autorità indiane, oltre ad aver attivamente cooperato con i servizi della Commissione e degli Stati membri per quanto riguarda la verifica della regolarità delle esportazioni di televisori a colori diretti verso la Comunità, non erano a conoscenza di tutti i dati di fatto richiesti per l'applicazione della normativa pertinente e non erano conniventi con gli esportatori. Infatti, dalla relazione redatta in esito alle verifiche effettuate in India dal 12 al 27 novembre 1992 e dalla corrispondenza intercorsa tra la Commissione e le autorità indiane emerge chiaramente che queste ultime sono state indotte in errore dagli esportatori indiani quanto alla sussistenza dei requisiti ai fini del rilascio dei certificati d'origine. La ricorrente non ha d'altronde fornito alcun elemento atto a dimostrare, nella specie, un diverso stato delle cose.

- Sull'inadempimento della convenuta

122.
    Gli inadempimenti contestati alla convenuta sono di due ordini: da un lato, la convenuta sarebbe venuta meno al proprio obbligo generale di vigilanza e di controllo sull'applicazione del regime preferenziale da parte delle autorità indiane e, dall'altro, sarebbe venuta meno al proprio obbligo di rendere edotta la ricorrente in merito ai dubbi che nutriva riguardo alla validità dei certificati d'origine rilasciati dalle autorità indiane per i televisori a colori.

123.
    Per quanto attiene ai pretesi inadempimenti all'obbligo di vigilanza e di controllo, si deve anzitutto rilevare che, contrariamente al caso di specie oggetto della sentenza Televisori turchi, dal quale emerge che la convenuta svolgeva una funzione essenziale con riguardo al controllo dell'applicazione dell'accordo di associazione CEE-Turchia (v., in particolare, i punti 257-259 della sentenza), le competenze della convenuta riguardo all'applicazione del regime preferenziale con l'India erano relativamente limitate. Infatti, l'obbligo di far osservare la normativa pertinente incombeva principalmente alle autorità degli Stati membri ed alle autorità indiane. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, né il regolamento n. 3831/90 né il regolamento n. 693/88 contengono disposizioni che avrebbero autorizzato, o persino obbligato, la convenuta a sorvegliare il rilascio dei certificati d'origine da parte delle autorità indiane ovvero a dare istruzioni alle autorità medesime. Il ruolo della convenuta era limitato alla centralizzazione delle informazioni provenienti dagli Stati membri e al coordinamento delle iniziative (in particolare le indagini nei paesi beneficiari) al fine di far rispettare le disposizioni del regime preferenziale.

124.
    Si deve inoltre rilevare che la ricorrente, pur essendole state esibite le relazioni redatte in esito alle verifiche effettuate in India nel novembre 1992, la corrispondenza intercorsa tra la convenuta e le autorità indiane nonché la corrispondenza intercorsa tra la convenuta e le autorità nazionali nel corso del procedimento contenzioso, non è mai stata in grado di provare l'esattezza delle sue affermazioni quanto all'esistenza di inadempimenti da parte della convenuta. Al contrario, da tali documenti emerge che la convenuta ha agito con celerità e diligenza e nel rispetto delle sue competenze con riguardo alla comunicazione ed al controllo delle irregolarità riguardanti talune importazioni di televisori a colori provenienti dall'India.

125.
    Dev'essere peraltro respinta l'affermazione della ricorrente secondo cui la convenuta non avrebbe effettuato controlli sufficienti in ordine all'origine dei televisori contestati. Infatti, come sottolineato supra al punto 118, incombeva alle autorità indiane e non alla convenuta effettuare, eventualmente su richiesta in tal senso formulata dalle autorità degli Stati membri, controlli a posteriori quanto all'origine delle merci esportate nell'ambito del regime preferenziale.

126.
    Per quanto attiene ai pretesi inadempimenti all'obbligo di rendere edotta la ricorrente dei dubbi nutriti in merito alla validità dei certificati d'origine rilasciati dalle autorità indiane, si deve rilevare che nessuna disposizione del diritto comunitario obbliga espressamente la convenuta a rendere edotti gli importatori qualora nutra dubbi in merito alla validità delle operazioni doganali effettuate dagli importatori medesimi nell'ambito di un regime preferenziale (v., in tal senso, per quanto attiene al regime di transito esterno, sentenza De Haan, citata supra al punto 76, punto 36).

127.
    E' pur vero che, nella sentenza Televisori turchi (punto 268), è stato riconosciuto che un siffatto obbligo a carico della Commissione può essere dedotto, in taluni casi specifici, dall'obbligo generale di diligenza dell'istituzione nei confronti degli operatori economici. Si deve tuttavia osservare che i fatti della specie non sono paragonabili a quelli oggetto della detta sentenza. Infatti, nelle cause da cui è scaturita la sentenza Televisori turchi, la Commissione era a conoscenza del fatto - ovvero sospettava seriamente - che le autorità turche avessero commesso gravi inadempimenti nell'ambito dell'applicazione dell'accordo di associazione (segnatamente per la mancata trasposizione della disciplina relativa al prelievo di compensazione) e che tali inadempimenti incidessero sulla validità di tutte le esportazioni di televisori verso la Comunità. Per contro, nella specie, la Commissione non è mai stata informata in merito a tali inadempimenti da parte delle autorità indiane, inadempimenti che non sono d'altronde dimostrati (v. supra, punti 120 e 121).

128.
    Inoltre, la Commissione è obbligata, sulla base del proprio obbligo generale di diligenza, ad avvertire sistematicamente gli importatori comunitari solo nel caso in cui nutra seri dubbi quanto alla regolarità di un elevato numero di esportazioni effettuate nell'ambito di un regime preferenziale.

129.
    Orbene, è pacifico che, nel momento in cui la ricorrente ha effettuato le importazioni contestate, la convenuta non nutriva dubbi di tal genere quanto alle importazioni di televisori a colori provenienti dall'India. Dalla corrispondenza intercorsa tra le autorità indiane e la convenuta emerge infatti che, prima dell'ottobre 1992, i dubbi della convenuta riguardavano unicamente la validità di alcuni certificati d'origine rilasciati dalle autorità indiane per televisori prodotti in India da un fornitore diverso dalla ricorrente. Solo successivamente, vale a dire nel corso dell'ottobre 1992, le autorità comunitarie hanno esteso le loro indagini ad altri produttori di televisori, segnatamente all'esportatore, nutrendo dubbi quanto alla validità di certificati d'origine rilasciati per l'esportazione di televisori a colori prodotti da tali società.

130.
    Conseguentemente, la Commissione non è venuta meno ai suoi obblighi per non aver reso edotta la ricorrente, anteriormente alle importazioni contestate, in ordine ai dubbi nutriti quanto alla validità di taluni certificati d'origine rilasciati dalle autorità indiane.

131.
    La ricorrente sostiene tuttavia che, anche ammesso che la Commissione non fosse obbligata ad avvertirla dell'esistenza dei dubbi che essa nutriva in merito alla validità dei certificati d'origine, resta il fatto che, come risulta dalla sentenza De Haan, citata supra al punto 76, l'aver deliberatamente omesso di avvertire gli operatori può integrare gli estremi di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79. La ricorrente sottolinea che, al punto 53 della detta sentenza, la Corte ha infatti precisato che «le esigenze di un'inchiesta condotta dalle autorità doganali o di polizia, in assenza di qualunque simulazione o negligenza imputabile al debitore e allorché quest'ultimo non è stato informato dello svolgimento dell'inchiesta, integrano gli estremi di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79. Se, infatti, può essere legittimo che le autorità nazionali consentano deliberatamente di commettere infrazioni o irregolarità per meglio smantellare una rete, identificare i frodatori e stabilire o corroborare i mezzi di prova, il fatto di accollare al debitore l'obbligazione doganale derivante da tali scelte connesse al perseguimento delle infrazioni confligge con la finalità di equità sottesa all'art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93, ponendo il debitore in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che svolgono la stessa attività».

132.
    Tale argomento non può trovare accoglimento.

133.
    E' infatti sufficiente rilevare che, nel caso di specie oggetto della sentenza De Haan, citata supra al punto 76, le autorità olandesi conoscevano già o, quanto meno, sospettavano seriamente dell'esistenza di una frode ancor prima dell'effettuazione stessa delle operazioni doganali da cui sarebbe poi sorto il debito doganale. Esse erano quindi in grado di avvertire l'interessato quanto al fatto che il debito doganale sarebbe eventualmente sorto, ma hanno deliberatamente scelto di non farlo per meglio smantellare la rete, identificare i colpevoli e reperire o consolidare gli elementi probatori.

134.
    Tale ipotesi manifestamente non ricorre nella specie. Si deve infatti ricordare che, come già sottolineato supra al punto 129, nel momento in cui la ricorrente ha effettuato le importazioni contestate, la convenuta non nutriva dubbi quanto alla validità dei certificati d'origine rilasciati all'esportatore. Pertanto, la convenuta e le autorità nazionali non hanno deliberatamente lasciato la ricorrente nell'ignoranza consentendo che sorgesse il debito doganale.

Conclusione

135.
    Alla luce delle suesposte considerazioni, il motivo relativo alla violazione dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 dev'essere ritenuto infondato.

4. Conclusione generale

136.
    Considerato che i due motivi dedotti dalla ricorrente sono infondati, il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

137.
    A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

Jaeger
Lenaerts
Azizi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 luglio 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

M. Jaeger


1: Lingua processuale: il tedesco.