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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov (Slovacchia) il 6 gennaio 2022 – UR / 365.bank a.s.

(Causa C-12/22)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Prešov.

Parti

Attore: UR.

Convenuta: 365.bank a.s.

Questioni pregiudiziali

Se i dati contenuti nel contratto di credito al consumo, stipulato il 21 dicembre 2016, come citati nel testo della presente ordinanza, corrispondano ad una chiara e concisa indicazione del tipo di credito, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/48/CE 1 .

Se i dati riportati nel contratto di credito al consumo, stipulato il 21 dicembre 2016, come citati nel testo della presente ordinanza, corrispondano ad una chiara e concisa indicazione della durata del contratto di credito, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2 lettera c), della direttiva 2008/48/CE.

Se i dati riportati nel contratto di credito al consumo, stipulato il 21 dicembre 2016, come citati nel testo della presente ordinanza, corrispondano ad una chiara e concisa indicazione del tipo di credito, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE e se:

- il contratto di credito al consumo debba contenere la formula matematica per il calcolo del TAEG unitamente alle variabili inserite, nonché il calcolo stesso,

    - sia sufficiente che il contratto di credito al consumo riporti nel proprio testo le variabili necessarie per calcolare il TAEG o è richiesto che queste siano ripetute con l’espressa indicazione che esse costituiscono i presupposti per il calcolo del TAEG.

Se sia possibile interpretare la direttiva 93/13/CEE 1 nel senso che essa rende necessaria una disciplina nazionale, o prassi, tale per cui il giudice è tenuto a dichiarare come abusiva una clausola contrattuale anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, come nel caso di specie.

Se sia contraria alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, sia nel suo insieme e sia, in particolare, in relazione al suo quinto considerando (atteso che normalmente i consumatori non conoscono le norme giuridiche che disciplinano, negli Stati membri diversi dal proprio, i contratti relativi alla vendita di beni o all’offerta di servizi; che tale ignoranza può distoglierli dalle transazioni dirette per l’acquisto di beni o la prestazione di servizi in un altro Stato membro), una prassi giudiziaria per cui, in caso di presunta mancanza del requisito obbligatorio del contratto di credito al consumo, si deduce da ciò che tale circostanza fosse già nota al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto di credito, in particolare se il consumatore ha espressamente confermato di conoscere il contratto di credito sottoscrivendo altra documentazione creditizia correlata (per esempio, il modulo per le informazioni standard sul credito al consumo, l’elenco dei documenti ritirati, ecc.).

Se sia contrario ai principi di tutela dei consumatori e di effettività che il diritto nazionale, in caso di azione per ingiustificato arricchimento ottenuto dal creditore a danno del consumatore, stabilisca un termine di prescrizione soggettivo, nonché un termine di prescrizione oggettivo, legato a un criterio neutro (l’insorgenza dell’arricchimento ingiustificato), affinché la determinazione del momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione non sia lasciata alla sola affermazione del consumatore e, quindi, senza una reale possibilità per il creditore di difendersi dall’eccezione della prescrizione.

Se sia coerente con il principio di tutela del consumatore e con il principio di effettività che qualsiasi lacuna nel contratto di credito al consumo predisposto dal creditore debba essere considerata la conseguenza di una condotta dolosa da parte del creditore.

Se il principio di effettività, nelle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea di seguito citate, debba essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione per l’arricchimento ingiustificato, ottenuto a causa di un credito viziato da assenza di interessi e di oneri, debba iniziare a decorrere solo dalla pronuncia del giudice su tale vizio (per esempio, mediante l’accertamento dell’assenza di interessi e oneri per un credito).

A partire da quale momento il principio di effettività, fatto valere nelle citate sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, richieda l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione.

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1 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008 L 133, pag. 66).

1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993 L 95, pag. 29).