Language of document : ECLI:EU:T:1999:127

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

17 giugno 1999 (1)

«Aiuti di Stato - Denunce di imprese concorrenti - Tutela giuridica delle denuncianti - Zucchero - Aiuto concesso in esecuzione di un regime generale di aiuti di Stato approvato dalla Commissione - Aiuto di Stato alla formazione professionale - Aiuto di Stato nell'ambito di un cofinanziamento secondo il regime dei Fondi strutturali»

Nella causa T-82/96,

Associação dos Refinadores de Açúcar Portugueses (ARAP), associazione di diritto portoghese, con sede in Lisbona,

Alcântara Refinarias - Açúcares S.A., società di diritto portoghese, con sede in Santa Iria de Azóia (Portogallo),

RAR Refinarias de Açúcar Reunidas S.A., società di diritto portoghese, con sede in Porto (Portogallo),

rappresentate dall'avv. Gerard van der Wal, patrocinante presso lo Hoge Raad der Nederlanden, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Nicholas Khan e Anders Christian Jessen, e dal signor James Flett, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica portoghese, rappresentata dalla signora Susana Brasil de Brito, consulente principale presso il centro giuridico della presidenza del Consiglio dei ministri, e dal signor Luís Inez Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale degli affari comunitari, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Portogallo, 33, allée Scheffer,

e

DAI - Sociedade de Desenvolvimento Agro-industrial S.A., società di diritto portoghese, con sede in Monte da Barca (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti Luís Sáragga Leal, Dulce Franco, e Ricardo Oliveira, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda d'annullamento della decisione della Commissione 11 gennaio 1996 di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti di Stato n. N11/95 in favore della DAI - Sociedade de Desenvolvimento Agro-industrial S.A., nonché della lettera della Commissione 19 marzo 1996 inviata alle ricorrenti.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dai signori R.M. Moura Ramos, presidente, R. García-Valdecasas, signore V. Tiili, P. Lindh e signor P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: A. Mair, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 novembre 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti e procedimento

Fatti della controversia

1.
    Con lettera 11 gennaio 1996 la Commissione ha notificato al governo portoghese la decisione di non sollevare obiezioni, ai sensi degli artt. 92 del Trattato CE (divenuto dopo modifica, art. 87 CE) e 88 CE (ex art. 93), con riguardo, in particolare agli aiuti di Stato N11/95 accordati dal Portogallo al progetto d'investimento in favore della DAI- Sociedade de Desenvolvimento Agro-industrial S.A. (in prosieguo: la «DAI»), per la creazione di una raffineria di zucchero di barbabietola a Coruche, nella valle del Tago e della Sorraia (in prosieguo: la «decisione 11 gennaio 1996» o la «decisione impugnata»).

2.
    Il progetto d'investimento di cui trattasi riguardava all'inizio una capacità di produzione di zucchero al massimo di 60 000 tonnellate all'anno, corrispondente alla quota di zucchero bianco attribuita al Portogallo continentale dall'art. 26 e dall'allegato I, capitolo XIV, lett. c), dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adeguamenti dei Trattati (in prosieguo: l'«atto d'adesione»), che modificano il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4, in prosieguo: il «regolamento n. 1785/81»). Secondo l'atto d'adesione, tale quota è destinata alle imprese con sede nell'area continentale del Portogallo, che possono «ivi avviare una produzione di zucchero». Tale quota è stata portata a 70 000 tonnellate dal regolamento (CE) del Consiglio 30 luglio 1996, n. 1599, che modifica il regolamento, n. 1785/81 (GU L 206, pag. 43).

3.
    Il procedimento d'esame degli aiuti summenzionati in favore della DAI si è svolto nel modo seguente davanti alla Commissione: in un primo tempo, le autorità portoghesi avevano notificato tali aiuti per ottenere un contributo finanziario da parte dei Fondi strutturali. Tale domanda d'aiuto comunitario, presentata inizialmente dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), era stata modificataper essere successivamente presentata ai sensi del Fondo europeo d'orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «orientamento», in quanto essa doveva essere esaminata alla luce delle norme relative al settore agricolo e non all'industria.

4.
    Le raffinerie di zucchero di canna Alcântara Refinarias - Acúcares S.A. e RAR Refinarias de Açúcar Reunidas S.A., che erano in quel momento lei sole produttrici di zucchero con sede nel Portogallo continentale, e l'associazione che riuniva tali due raffinerie, Associação dos Refinadores de Açúcar Portogueses (ARAP), hanno presentato denunce contro i suddetti aiuti, destinati alla DAI.

5.
    In seguito a tali denunce le autorità portoghesi hanno altresì notificato in un secondo momento tali aiuti ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE.

6.
    Con lettera 19 marzo 1996 la Commissione ha informato le tre denuncianti della decisione 11 gennaio 1996, di non sollevare obiezioni alla luce di tali aiuti ai sensi degli artt. 92 del Trattato CE e 88 CE.

Ambito normativo

7.
    Gli aiuti sopra menzionati si inseriscono nell'ambito normativo che riguarda la politica comunitaria in materia di aiuti di Stato e di interventi dei Fondi strutturali, nel settore dell'agricoltura. Ai sensi dell'art. 36, primo comma, CE (ex-art. 42, primo comma) le disposizioni del Trattato relative agli aiuti di Stato sono applicabili «alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio [...] avuto riguardo agli obiettivi [di politica agricola comune] enunciati all'art. [33 CE (ex-art. 39)]».

8.
    A questo proposito, il regolamento n. 1785/81 stabilisce all'art. 44 che «fatte salve disposizioni contrarie [di questo stesso] regolamento, gli articoli 92 del Trattato CE, 88 CE e 89 CE] si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1», fra i quali figurano in particolare lo zucchero di barbabietola e lo zucchero di canna, nonché le barbabietole da zucchero e le canne da zucchero. Ai sensi dell'art. 45 di tale regolamento «deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli [33 CE e 131 CE (ex-art. 110)]».

9.
    Peraltro, per quanto riguarda il cofinanziamento dalla Comunità di taluni investimenti secondo il regime dei Fondi strutturali, per rafforzare la coesione economica e sociale ai sensi dell'art. 130 A del Trattato CE (divenuto dopo modifica, art. 158 CE), il regolamento (CEE) 24 giugno 1988 del Consiglio n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9, in prosieguo: il «regolamento n. 2052»), dà ai Fondi strutturali il compito in particolare di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni inritardo di sviluppo (obiettivo n. 1), di accelerare l'adeguamento delle strutture agricole [(obiettivo n. 5 (a)] delle zone rurali [obiettivo n. 5 (b)]. Secondo l'allegato di tale regolamento il Portogallo viene considerato nel complesso come regione contemplata dall'obiettivo n. 1. Il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4256, prevede le disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2052/88, per quanto riguarda il Fondo europeo d'orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «orientamento» (GU L 374, pag. 25), ed è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993 n. 2085 (GU L 193, pag. 44).

10.
    Ai sensi del citato art. 10 del regolamento 19 dicembre 1988, n. 4256, il Consiglio ha definito le condizioni e le modalità del contributo del FEAOG, sezione «orientamento», per le misure di miglioramento delle condizioni di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli, per la realizzazione degli obiettivi considerati dal regolamento n. 2058/88, nel regolamento (CEE) 29 marzo 1990, n. 866, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 91, pag. 1), modificato in ultima analisi e riformato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 maggio 1997, n. 951, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 142, pag. 22, in prosieguo : il «regolamento n. 866/90»). L'art. 1 del regolamento n. 866/90 istituisce al n. 1, un'azione comune ai sensi dell'obiettivo n. 5 a), del regolamento n. 2052/88, che mira altresì a contribuire alla realizzazione in particolare degli obiettivi nn. 1 e 5 b), previsti dall'art. 1 del detto regolamento.

11.
    Il regolamento n. 866/90 prevede all'art. 2 l'adozione da parte della Commissione di criteri per la selezione degli investimenti che devono beneficiare del finanziamento comunitario, denominati «criteri di selezione». Esso precisa, all'art. 8, n. 1, che tali criteri di scelta stabiliscono gli investimenti da considerare idonei per un contributo del Fondo, fissando talune priorità e indicando gli investimenti da escludere da un finanziamento comunitario. Ai sensi dell'art. 8, n. 2 di tale articolo, «i criteri di selezione sono stabiliti conformemente agli orientamenti delle politiche comunitarie, ed in particolare della politica agricola comune».

12.
    Ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 866/90, la Commissione ha adottato la decisione 22 marzo 1994, 94/173/CE che fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, e che abroga la decisione 7 giugno 1990, 90/342/CEE (GU L 79, pag. 29, in prosieguo: la «decisione 94/173»). Emerge dal preambolo di tale decisione che «i criteri di scelta esprimono gli orientamenti della politica agricola comune» (settimo considerando), e che la loro applicazione «dovrebbe tener conto dei bisogni specifici debitamente giustificati di talune produzioni locali» (quinto considerando). Tale decisione esclude nell'allegato al quale rinvia l'art. 1, «tutti gli investimenti nel settore dello zucchero tranne quelli concernenti:

- [...]

- l'utilizzazione della quota prevista dall'atto di adesione del Portogallo (per il                  continente 60 000 t di zucchero).»

13.
    Peraltro, ai sensi dell'art. 16, n. 5, del regolamento n. 866/90, «gli Stati membri possono adottare, nel campo dell'applicazione del presente regolamento, misure di aiuto le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in esso previste o i cui importi superino i massimali in esso previsti, purché tali misure siano adottate in conformità degli articoli [92 del Trattato CE, 88 CE e 89 CE]». In occasione dell'applicazione di tali disposizioni del Trattato a talune misure di Stato la Commissione applica per analogia, in particolare, i limiti settoriali relativi al cofinanziamento di tali investimenti da parte della Comunità, secondo l'inquadramento degli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della comunicazione dei prodotti agricoli 2 febbraio 1996 (GU C 29, pag. 4). Secondo tale inquadramento, è escluso in tal modo qualsiasi aiuto di Stato in relazione con taluni investimenti considerati al punto 1.2 dell'allegato alla decisione n. 94/173 o considerati al punto 2 di tale allegato nel caso le condizioni particolari in esso previste non siano soddisfatte.

Aiuti esaminati nella decisione 11 gennaio 1996

14.
    Gli aiuti in favore della DAI, esaminati dalla Commissione nella decisione 11 gennaio 1996, sono di tre tipi. Un primo aiuto di 1 275 290 000 ESC si presenta sotto forma di esenzioni fiscali accordate nell'ambito del regime generale di aiuti istituito in Portogallo con il decreto legge 20 marzo 1990, n. 95, che modifica l'«Estatuto dos Beneficios Fiscais» (legge portoghese sui benefici fiscali) e che istituisce un regime specifico in favore dei grandi progetti d'investimento. Tale regime prevede speciali esenzioni fiscali, limitate ad un periodo di dieci anni, in favore delle società che realizzano investimenti superiori a 10 miliardi di ESC. L'incidenza massima dell'aiuto può raggiungere il 10% netto degli investimenti effettuati e, in casi eccezionali, il 20 % di tali investimenti.

15.
    Il regime istituito con decreto legge 95/90 è stato approvato, ai sensi dell'art. 92 del Trattato CE, con decisione della Commissione 3 luglio 1991 [SG (91) D/13312], notificata al governo portoghese il 15 luglio seguente, a condizione che gli aiuti individuali rispettino «le normative e gli inquadramenti del diritto comunitario che riguarda settori industriali, agricoli e della pesca» (in prosieguo: la «decisione 3 luglio 1991» o «decisione d'approvazione»). Inoltre, la decisione d'approvazione impone al governo portoghese di notificare «tutti i progetti che beneficiano di esenzioni di un'incidenza tra il 10 e il 20% (ESL) e tutti quelli che rientrano nei settori più delicati». Tale regime generale di aiuti era in vigore fino al 31 dicembre 1995. Con decisione notificata al governo portoghese il 30 maggio 1996, la Commissione ha approvato la proroga di tale regime alle stesse condizioni, fino al 1999, eliminando tuttavia l'obbligo di notificare i progetti che rientrano nei settori più delicati che non è nemmeno menzionato.

16.
    Nella decisione 11 gennaio 1996, la Commissione constata che le esenzioni fiscali in favore della DAI non superano il 10% dell'investimento e che la decisione d'approvazione subordina la concessione di tali aiuti alle norme comunitarie applicabili al settore agricolo. Dopo aver precisato che l'esame del progetto di cui trattasi, per la parte relativa agli investimenti, ha riguardato la verifica del rispetto delle disposizioni comunitarie relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo, essa constata che le esenzioni fiscali di cui trattasi non sono escluse dalla decisione 94/173, che fissa i criteri di selezione degli investimenti che possono beneficiare di un cofinanziamento ai sensi del FEAOG, sezione «orientamento».

17.
    Un secondo aiuto di 380 000 000 ESC alla formazione professionale del personale della nuova raffineria (almeno 200 persone), è ritenuto compatibile con il mercato comune. La decisione della Commissione 11 gennaio 1996 indica a questo proposito che «secondo la prassi della Commissione, le misure di questo tipo destinate all'acquisizione di nuove conoscenze sono autorizzate fino al 100 % delle spese ammissibili». Nella fattispecie l'aiuto non supererebbe il 68% di tali spese.

18.
    Infine, la Commissione dichiara, in questa stessa decisione, che il terzo aiuto nazionale di cui trattasi, dell'importo di 1 912 335 000 ESC (vale a dire il 15 % degli investimenti ammissibili) concesso quale cofinanziamento di investimenti ammissibili per un aiuto comunitario di un importo di 6 372 065 000 ESC (vale a dire 49,97 % degli investimenti ammissibili), ai sensi del regolamento n. 866/90 non rientra nel campo d'applicazione degli artt. 92 del Trattato CE e 88 CE e che essa lo esaminerà nell'ambito del detto regolamento.

Procedimento e conclusioni delle parti

19.
    Con ricorso depositato alla cancelleria del Tribunale il 29 maggio 1996, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

20.
    Con domande depositate alla cancelleria del Tribunale rispettivamente l'8 e 18 novembre 1996, la Repubblica portoghese e la DAI hanno chiesto di intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della convenuta. Il Presidente della Quinta Sezione ampliata ha ammesso tali interventi, con ordinanza 18 marzo 1997. La DAI e la Repubblica portoghese hanno presentato il loro atto d'intervento rispettivamente il 19 e 24 giugno 1997. La Commissione e le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni scritte sugli atti d'intervento, rispettivamente il 30 settembre e il 1° dicembre 1997.

21.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la trattazione orale senza procedere a previe misure d'istruzione. Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti orali del Tribunale nel corso dell'udienza 18 novembre 1998.

22.
    Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile;

-    annullare le decisioni 11 gennaio 1996 e 19 marzo 1996;

-    condannare la Commissione alle spese.

23.
    La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare irricevibile la domanda d'annullamento della lettera della Commissione 19 marzo 1996 e la domanda d'annullamento della decisione 11 gennaio 1996, nella parte in cui essa riguarda l'aiuto accordato sotto forma di esenzioni fiscali, e respingere il ricorso per il resto;

-    in via subordinata, respingere il ricorso nel suo complesso;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

24.
    La Repubblica portoghese, intervenendo a sostegno della domanda della Commissione, conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile;

-    in subordine, respingere il ricorso.

25.
    La DAI, che interviene a sostegno della domanda della Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento della lettera della Commissione 19 marzo 1996 e della decisione 11 gennaio 1996, nella parte in cui essa riguarda l'aiuto accordato sotto forma di esenzioni fiscali;

-    per il resto, respingere il ricorso;

-    in subordine respingere il ricorso;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

Sulla domanda d'annullamento della decisione 19 marzo 1996

Sulla ricevibilità

1. Argomenti delle parti

26.
    La Commissione, sostenuta dalla Repubblica portoghese e dalla DAI, sostiene che la domanda di annullamento della lettera 19 marzo 1996 è irricevibile. Tale lettera si limiterebbe ad informare le ricorrenti della decisione 11 gennaio 1996 di nonsollevare obiezioni ai sensi degli artt. 92 del Trattato CE e 88 CE, rispetto agli aiuti previsti in favore della DAI.

27.
    Da parte loro le ricorrenti affermano che il presente ricorso è nel complesso ricevibile. La lettera 19 marzo 1996 non si limiterebbe a dare loro informazioni ma costituirebbe un rifiuto definitivo della loro denuncia e della loro esplicita domanda di aprire il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE (a contrario, v. sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-154/94, CSF e CSME/Commissione, Racc. pag. II-1377, punti 49 e 50). Essa comporterebbe effetti giuridici definitivi nei loro confronti e presenterebbe perciò un carattere decisionale (sentenza della Corte 15 dicembre 1988, cause riunite 166/86 e 220/86, Irish Cement Ltd/Commissione, Racc. pag. 6473, punto 11).

2. Giudizio del Tribunale

28.
    Le decisioni adottate dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato hanno come destinatari gli Stati membri interessati. Questo vale anche qualora tali decisioni riguardino provvedimenti statali indicati nelle denunce come aiuti di Stato contrastanti con il Trattato e qualora ne risulti che la Commissione si rifiuta di dare inizio al procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE perché ritiene che le misure denunciate non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato CE ovvero che esse siano compatibili con il mercato comune. Se la Commissione adotta una decisione siffatta e, conformemente al suo dovere di buona amministrazione, ne informa i denuncianti, quella che eventualmente deve costituire oggetto di ricorso di annullamento da parte del denunciante è la decisione rivolta allo Stato membro e non la lettera indirizzata al denunciante stesso. (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 45).

29.
    Nella fattispecie, la Commissione si è limitata, nella lettera 19 marzo 1996, a informare le ricorrenti, che avevano depositato denunce contro le misure d'aiuti di cui trattasi, della decisione 11 gennaio 1996, notificata al governo portoghese il giorno stesso, di non sollevare obiezioni rispetto a tali aiuti ai sensi degli artt. 92 del Trattato CE e 88 CE.

30.
    Tale lettera meramente informativa è priva di qualsiasi carattere decisionale e non costituisce, di conseguenza, un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, dopo modifica, art. 230 CE). Nella fattispecie, la tutela dei diritti delle ricorrenti è garantita dalla possibilità, della quale peraltro si sono avvalse nell'ambito della presente controversia, di proporre un ricorso d'annullamento contro la decisione 11 gennaio 1996 destinata allo Stato membro interessato.

31.
    Di conseguenza, la domanda d'annullamento della lettera 19 marzo 1996 va dichiarata irricevibile.

Sulla domanda d'annullamento della decisione 11 gennaio 1996

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

32.
    La Commissione, sostenuta dal governo portoghese e dalla DAI, conclude per la parziale irricevibilità della domanda di annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui essa riguarda l'aiuto accordato sotto forma di esenzioni fiscali, per poiché le ricorrenti non avrebbero interesse ad agire. Essa rammenta di essere soltanto competente a verificare, in tale decisione, la conformità delle esenzioni fiscali di cui trattasi rispetto alla decisione che autorizza il regime generale di aiuti istituito dal decreto legge 95/90. Ebbene, poiché le ricorrenti non contestano tale conformità, esse dimostrerebbero di non avere interesse ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata, in quanto, anche nell'ipotesi di tale annullamento, tali esenzioni concesse ai sensi di un regime generale di aiuti approvato con la decisione 3 luglio 1991, costituirebbero un aiuto esistente che le autorità portoghesi sarebbero sempre legittimate a concedere. A questo proposito, le ricorrenti non possono invocare , come hanno fatto nel caso di specie, un'eccezione d'illegittimità contro la decisione d'approvazione senza commettere sviamento di procedura.

33.
    Il governo portoghese contesta inoltre che le ricorrenti siano direttamente e individualmente interessate dalla decisione impugnata, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, poiché i tre tipi di aiuti di cui trattasi non avrebbero ripercussioni sulla loro posizione sul mercato portoghese dello zucchero.

34.
    Le ricorrenti, da parte loro, sostengono che l'Alcântara Refinarias - Açúcares SA e la RAR Refinarias de Açucar Reunidas SA sono direttamente e individualmente interessate dalla decisione impugnata, in quanto esse sono interessate da tale decisione nella loro qualità di imprese concorrenti della DAI, che avevano depositato denunce contro gli aiuti accordati a tale società. Ne sarebbe altresì interessata l'ARAP che rappresenta gli interessi dell'industria portoghese dello zucchero e della canna ed ha altresì depositato una denuncia presso la Commissione.

2. Giudizio del Tribunale

35.
    Il primo motivo d'irricevibilità relativo all'asserita insussistenza d'interesse dei ricorrenti ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata, che si basa sull'argomento secondo il quale, anche in caso d'annullamento di tale decisione, le esenzioni fiscali di cui trattasi sarebbero mantenute poiché esse costituiscono aiuti esistenti, non può essere accolto.

36.
    Infatti, la circostanza che un aiuto individuale che rientra in un regime generale di aiuti regolarmente approvato dalla Commissione viene considerato come aiuto esistente, il cui versamento è già stato autorizzato, non priva tuttavia le ricorrentid'interesse ad agire nella fattispecie. Queste ultime dimostrano, in particolare, un interesse ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata nei limiti in cui la Commissione non solleva obiezioni alle esenzioni fiscali accordate alla DAI, poiché in particolare tali aiuti potrebbero essere oggetto della decisione d'approvazione - la quale subordina la concessione di aiuti individuali al rispetto in particolare delle normative e inquadramenti applicabili nel settore agricolo interessato - poiché esse sarebbero incompatibili con le norme della politica agricola comune. Infatti, nel caso il Tribunale dovesse annullare la decisione impugnata per tale motivo, spetterebbe in linea di principio alla Commissione esigere la restituzione dell'insieme degli aiuti concessi alla DAI. Comunque, qualora la decisione d'approvazione dovesse essere considerata irregolare, spetterebbe all'istituzione convenuta considerare le esenzioni fiscali in favore della DAI come aiuto nuovo e apprezzarne direttamente la conformità con il Trattato (v. sentenza 5 ottobre 1994, causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4635, punto 26). A questo proposito, la questione della ricevibilità dell'eccezione d'illegittimità della decisione d'approvazione, sollevata dalla Commissione, non può essere esaminata in tale fase. Essa dipende dalla valutazione della fondatezza della presente domanda d'annullamento e sarà esaminata in tale ambito.

37.
    Le ricorrenti pertanto dimostrano di avere un interesse certo ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata per quanto riguarda tali esenzioni.

38.
    Nell'ambito del secondo motivo d'irricevibilità, il governo portoghese sostiene che le ricorrenti non sono direttamente e individualmente interessate ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE. Benché tale motivo non sia stato invocato dalla convenuta, poiché i requisiti di ricevibilità di un ricorso sono di ordine pubblico, il Tribunale deve valutarli d'ufficio (sentenza del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-465/93, Consorzio Gruppo di Azione Locale «Murgia Messapica»/Commissione, Racc. pag. II-361, punto 24).

39.
    Occorre rammentare che, conformemente a una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenze della Corte 15 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, punti 20-24, e Commissione/Sytraval e Brink's France, citata, punti 47-48), l'interesse ad agire delle imprese concorrenti contro la decisione della Commissione che dichiara, al termine della fase preliminare d'esame dell'art. 88, n. 3, CE che taluni aiuti sono compatibili con il mercato comune, non può essere contestato. Infatti, poiché il Trattato impone alla Commissione l'obbligo di mettere gli interessati nelle condizioni di presentare le loro osservazioni solo nell'ambito della fase dell'esame previsto dall'art. 88, n. 2, CE questi ultimi possono ottenere il rispetto di tali garanzie processuali, qualora la Commissione decida di non aprire il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE, solo nel caso in cui abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al Tribunale.

40.
    Nella fattispecie, il regime generale di esenzioni fiscali di cui trattasi era stato approvato dalla Commissione senza aprire il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE. Inoltre, ed in ogni caso, soltanto l'adozione della decisione impugnata ha permesso alle ricorrenti di valutare in che misura i loro interessi siano colpiti. Pertanto le ricorrenti possono ottenere il rispetto delle garanzie processuali di cui all'art. 88, n. 2, CE, nella loro qualità di terzi interessati, soltanto se nel caso abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al Tribunale.

41.
    Di conseguenza l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione va respinta.

Nel merito

42.
    Le ricorrenti deducono contro la decisione impugnata motivi diversi per quanto riguarda ciascuna delle tre categorie di aiuti accordati.

A) Per quanto riguarda le esenzioni fiscali

43.
    A sostegno della loro domanda d'annullamento della decisione impugnata, nei limiti in cui essa non solleva obiezioni rispetto all'aiuto accordato sotto forma di esenzioni fiscali, le ricorrenti sostengono tre motivi. In primo luogo esse si basano sull'art. 241 CE (ex art. 184) per sostenere l'illegittimità della decisione 3 luglio 1991. In secondo luogo, e in ogni caso, tali esenzioni fiscali rappresenterebbero un nuovo aiuto che il governo portoghese sarebbe stato tenuto a notificare in base all'art. 88, n. 3, CE. In terzo luogo, tale aiuto sarebbe in contrasto con la politica agricola comune.

Sul primo motivo, relativo all'illegittimità della decisione 3 luglio 1991

Sulla ricevibilità dell'eccezione d'illegittimità

- Argomenti delle parti

44.
    Secondo la Commissione, sostenuta dal governo portoghese e dalla DAI, l'eccezione d'illegittimità della decisione 3 luglio 1991, sollevata dalle ricorrenti, è irricevibile. Tale decisione non costituirebbe la base normativa della decisione impugnata, ma quella di misure nazionali d'attuazione adottate per la concessione delle esenzioni fiscali di cui trattasi. Le ricorrenti avrebbero dovuto proporre un ricorso contro tali misure dinanzi al giudice nazionale e richiamare l'art. 184 per escludere l'applicazione della decisione 3 luglio 1991.

45.
    Le ricorrenti sostengono che la loro eccezione riguardante l'inapplicabilità della decisione d'approvazione sulla quale si baserebbe la decisione impugnata è ricevibile ai sensi dell'art. 241 CE.

- Giudizio del Tribunale

46.
    Secondo una giurisprudenza costante, l'eccezione d'illegittimità prevista dall'art. 241 CE costituisce «l'espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare , al fine di ottenere l'annullamento di una decisione che la concerne direttamente e individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni comunitarie, che costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata, qualora non avesse il diritto di proporre, in forza dell'art. 173 del Trattato CE, un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l'annullamento» (sentenza della Corte 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777, punto 39).

47.
    Il principio generale così elaborato dalla Corte si applica altresì nell'ipotesi in cui una decisione individuale si basi direttamente su un atto di portata generale che può costituire oggetto di un ricorso d'annullamento da persone fisiche o giuridiche che sono legittimate ad agire contro tale atto, in particolare solo nel caso in cui la decisione individuale permette loro di sapere con certezza in che misura i loro interessi particolari siano colpiti (v. in particolare, sentenze della Corte 18 marzo 1975, cause riunite 44/74, 46/74 e 49/74, Acton e a./Commissione, Racc. pag. 383, punto 7, e 6 luglio 1988, causa 164/87, Simonella/Commissione, Racc. pag. 3807, punto 16, e la sentenza del Tribunale 16 settembre 1993, causa T-60/92, Noonan/Commissione, Racc. pag. II-911, punto 23).

48.
    Nella fattispecie, contrariamente alle affermazioni della Commissione, esiste un nesso giuridico diretto tra la decisione 3 luglio 1991 e la decisione impugnata, nella misura in cui quest'ultima si basa, per quanto riguarda esenzioni fiscali, sulla decisione d'approvazione del regime generale di esenzioni fiscali 3 luglio 1991. Infatti, gli aiuti individuali, considerati come aiuti esistenti, possono soltanto essere controllati dalla Commissione alla luce delle condizioni che essa ha stabilito nella decisione d'approvazione del regime generale (sentenza Italia/Commissione, citata, punto 24 e sentenza della Corte 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens/Commissione, Racc. pag. I-2507, punto 31).

49.
    Di conseguenza - indipendentemente dalla questione se le ricorrenti avrebbero potuto vedersi riconoscere la legittimazione ad agire contro la decisione 3 luglio 1991 -, la tutela giurisdizionale effettiva dei loro diritti in ogni caso è garantita solo qualora esse dispongano della possibilità di richiamarsi all'irregolarità di tale decisione d'approvazione come eccezione, nell'ambito di un ricorso proposto contro la decisione della Commissione relativa all'aiuto individuale, che da solo permette di stabilire con certezza in che misura i loro interessi sono colpiti.

50.
    Ne consegue che l'eccezione d'irricevibilità invocata nei confronti del motivo relativo all'irregolarità della decisione d'approvazione va comunque respinta.

Sulla fondatezza dell'eccezione d'illegittimità

51.
    Il primo motivo, relativo all'asserita illegittimità della decisione 3 luglio 1991 si articola in tre parti. In primo luogo, la Commissione si sarebbe astenuta dal tener conto delle conseguenze settoriali di tale regime generale di aiuti in occasione dell'adozione della decisione d'approvazione, la quale sarebbe incompatibile con la politica agricola comune. In secondo luogo, il procedimento d'adozione di tale decisione d'approvazione sarebbe stato privo di trasparenza, in quanto la Commissione non ha aperto il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, del Trattato. In terzo luogo, tale procedimento sarebbe viziato da irregolarità formali.

a) Sull'asserita mancanza di controllo delle conseguenze settoriali del regime generali di aiuti di cui trattasi

Argomenti delle parti

52.
    Le ricorrenti fanno osservare che le deroghe previste dall'art. 92, n. 3, lett. a) e lett. c), del Trattato CE vanno interpretate in modo restrittivo. In particolare, nei settori «nevralgici», come il settore agricolo o i settori caratterizzati da una sovraccapacità, la Commissione sarebbe tenuta, allorché essa approva regimi generali di aiuti, ad imporre agli stati membri interessati condizioni adeguate che permettano, in occasione di ogni applicazione concreta di tali regimi, di verificare, in particolare, che le conseguenze settoriali dell'aiuto considerato non siano contrarie all'interesse comune (sentenza della Corte 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-135, punto 20). Ne deriverebbe che un regime generale nazionale di aiuti non può essere approvato senza la condizione espressa che la sua applicazione nel settore agricolo sia comunque oggetto di una previa notifica alla Commissione ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE.

53.
    Nella fattispecie, la decisione 3 luglio 1991 sarebbe incompatibile con la politica agricola comune, in quanto essa non prevede un obbligo di notificare gli aiuti individuali, mentre , secondo le ricorrenti, il regime comunitario dei mercati dello zucchero non autorizza gli aiuti di Stato ai produttori portoghesi di zucchero di barbabietola. La condizione relativa al rispetto della normativa comunitaria, stabilita in tale decisione d'approvazione, sarebbe al riguardo troppo imprecisa.

54.
    Da parte sua, la Commissione afferma che, nella decisione d'approvazione, essa ha imposto il tipo di condizione richiesto dalle ricorrenti, quale garanzia contro le conseguenze settoriali del regime generale di aiuti, senza che sia necessario definire precisamente tutte le condizioni nella decisione stessa, poiché esse sono stabilite in dettaglio nelle norme comunitarie che riguardano il settore agricolo. Infatti, la decisione d'approvazione subordinerebbe l'applicazione del regime generale di aiuti di cui trattasi al rispetto di tali regole, come si ricorda esplicitamente nella decisione impugnata.

Giudizio del Tribunale

55.
    Nella fattispecie, le ricorrenti non hanno dimostrato che il rispetto delle norme applicabili nel settore dello zucchero non era garantito dalle condizioni stabilite nella decisione d'approvazione. Nella fattispecie, la Commissione ha esplicitamente subordinato, in tale decisione, la concessione di esenzioni fiscali individuali al rispetto delle norme comunitarie che riguardano in particolare i settori agricoli. Le ricorrenti, a questo proposito, non producono alcun elemento concreto che permetta di supporre che questa condizione è insufficiente per escludere dal regime generale autorizzato gli aiuti incompatibili con la politica agricola comune. Inoltre, esse non invocano alcuna norma applicabile nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero, che avrebbe imposto di prevedere, in occasione dell'approvazione del regime generale di aiuti di cui trattasi, un obbligo di notifica degli aiuti individuali accordati nel settore dello zucchero.

56.
    Inoltre gli aiuti accordati nel settore dello zucchero in applicazione del regime generale delle esenzioni fiscali di cui trattasi non sfuggono tuttavia al controllo della Commissione. Infatti, sebbene spetti in primo luogo allo Stato membro intervenuto vigilare sul rispetto della normativa comunitaria nel caso in cui preveda di accordare un'esenzione fiscale ai sensi del regime generale di aiuti approvato dalla Commissione, ciò non toglie che tale istituzione può verificare in qualsiasi momento la compatibilità di tale aiuto individuale con la decisione d'approvazione e, in particolare, con le norme applicabili nel settore agricolo interessato. Nell'interesse di una buona amministrazione delle norme fondamentali del Trattato relative agli aiuti di Stato, spetta ad essa in particolare effettuare tale controllo nel caso come quello di specie, in cui venga presentata ad essa una denuncia nei confronti di tale aiuto. (v., per analogia, sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-95/96, Gestevision Telecinco SA/Commissione, Racc. pag. I-0000, punto 53)

57.
    Per tutti questi motivi, la prima parte del primo motivo relativo alla mancanza di controllo delle conseguenze settoriali del regime generale di aiuti di cui trattasi non può essere accolta.

b) Sull'asserita mancanza di trasparenza del procedimento di approvazione del regime generale di aiuti

Argomenti delle parti

58.
    Le ricorrenti muovono censura alla Commissione per aver reso pubbliche solo a posteriori, la notifica del decreto legge 95/90 e la decisione d'approvazione. Pertanto gli interessi legittimi dei terzi non sarebbero stati rispettati, in un settore delicato come quello dello zucchero, in quanto la Commissione ha approvato tale regime generale di aiuti ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, senza aprire il procedimento previsto dal n. 2 di tale articolo, che è il solo a garantire il diritto degli interessati di essere ascoltati e prevede un' analisi del mercato per valutare gli effetti potenziali dell'aiuto considerato.

59.
    La Commissione respinge tale argomento facendo presente che l'obbligo di aprire il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, dipende dalla difficoltà di valutare la compatibilità del regime di aiuti e non, come sostengono le ricorrenti, dall'importanza del settore di attività interessato.

60.
    La DAI sostiene tale tesi. Essa aggiunge che nessuna norma, per proteggere i diritti dei terzi, precisa in quale momento la notifica di un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 88, n. 3, vada pubblicata dalla Commissione.

Giudizio del Tribunale

61.
    La mancanza di pubblicità riguardante la notifica, da parte dello Stato membro interessato, e l'esame, da parte della Commissione, di un aiuto ai sensi dell'art. 88, n. 3, insieme alla decisione di tale istituzione di non aprire il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE che associa i terzi, non può essere equiparata ad una mancanza di trasparenza, nel sistema di aiuti di Stato istituito dagli artt. 92 del Trattato CE e 88 CE. E' pur vero che l'esame sommario di un aiuto di Stato nell'ambito della fase preliminare, in base all'art. 88, n. 3, CE, non permette alla Commissione di prendere in considerazione gli interessi dei terzi. Tuttavia tale soluzione ha garanzie sufficienti e di conseguenza è pienamente motivata per soddisfare i requisiti di rapidità allorché, manifestamente, la misura notificata dallo Stato membro interessato, o esposta in una denuncia proveniente da un terzo, non costituisce un aiuto di Stato o costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune. Infatti la tutela dei diritti dei terzi è garantita dalla possibilità che viene loro riconosciuta di agire eventualmente contro la decisione della Commissione di non aprire il procedimento di cui all'art. 88, n. 2 CE (sentenze della Corte Cook/Commissione, citata, punti 22-24, e 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punti 16-18).    

62.
    Nella fattispecie, la tutela degli interessi legittimi delle ricorrenti è comunque garantita, in particolare, dal diritto di cui esse si sono avvalse nell'ambito del presente ricorso, contro la decisione 11 gennaio 1996, di invocare, per quanto riguarda le esenzioni fiscali in favore della DAI, l'inapplicabilità della decisione di approvazione, in forza dell'art. 241 (v. supra i punti 43-50).

63.
    Di conseguenza, la censura relativa alla violazione dei diritti dei terzi, nell'ambito del procedimento interno di adozione della decisione 3 luglio 1991, è priva di qualsiasi fondamento. La seconda parte del primo motivo, relativo all'asserita mancanza di trasparenza di tale procedimento, di conseguenza non può essere accolta.

c) Sull'asserita irregolarità del procedimento interno d'adozione della decisione d'approvazione 3 luglio 1991

Argomenti delle parti

64.
    Le ricorrenti mettono in dubbio la conformità del procedimento d'adozione della decisione 3 luglio 1991 al regolamento interno della Commissione. Per verificare se la versione autentica, in lingua portoghese, della summenzionata decisione sia stata sottoposta al collegio dei Commissari per l'adozione e l'autenticazione, occorrerebbe confrontare il testo contenuto nel documento SEC (91) 1266, menzionato nel processo verbale della riunione della Commissione 3 luglio 1991, con la lettera 15 luglio 1991, summenzionata, indirizzata al governo portoghese.

65.
    Secondo la Commissione, il rendiconto della riunione 3 luglio 1991 mostra che la decisione d'approvazione è stata adottata dal collegio dei commissari e debitamente autenticata dal presidente e dal segretario generale, come prescrive il suo regolamento interno.

Giudizio del Tribunale

66.
    Le ricorrenti non fanno valere alcun elemento significativo che permetta di sollevare seri dubbi riguardo alla legittimità del procedimento d'adozione della decisione di approvazione. Al contrario, emerge dal processo verbale della riunione della Commissione 3 luglio 1991, prodotto dalla Commissione, che la decisione d'approvazione è stata adottata dal collegio dei commissari e autenticata dal presidente e dal segretario generale.

67.
    In tale contesto, tenuto conto della presunzione di validità connessa agli atti comunitari, e in mancanza del minimo indizio fornito dalle ricorrenti dell'irregolarità del procedimento d'adozione della decisione d'approvazione, la terza parte del primo motivo, va rigettata, senza che sia necessario procedere al raffronto dei documenti richiesto dalle ricorrenti (v. sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-9/89, Hüls /Commissione, Racc. pag. II-499, punto 384, e 11 marzo 1999, causa T-156/94, Siderúrgica Aristrain Madrid/Commissione, Racc. pag. II-0000, punto 217).

68.
    Ne consegue che il primo motivo va respinto.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'asserito obbligo di esaminare gli aiuti individuali accordati alla DAI

Argomenti delle parti

69.
    Le ricorrenti muovono censura alla Commissione per aver rinunciato, nella fattispecie, a valutare le esenzioni fiscali in favore della DAI alla luce degli artt. 92 del Trattato CE e 88 CE. La Corte non avrebbe rilevato nella citata sentenza Italia/Commissione che le misure concrete d'applicazione di un regime generale di aiuti non devono essere notificate alla Commissione e che non è necessario esaminarle individualmente dal momento che il regime generale sia stato approvato. Tale dispensa di notifica si applicherebbe soltanto allorché «gli elementiche la Commissione dovrebbe prendere in considerazione per - valutare [le misure d'esecuzione] coincidano con quelli che essa ha applicato in occasione del regime generale» - (punto 21 della sentenza). Gli Stati membri sarebbero dunque tenuti a notificare gli aiuti previsti ai sensi di tale regime generale di aiuti, nel caso questi ultimi non costituiscano un'applicazione pura e semplice o prevedibile di tale regime e nei limiti in cui tali aiuti debbano essere valutati alla luce di elementi diversi dal regime generale stesso, in particolare allorché essi possono amplificare i difetti esistenti del mercato, come la sovraccapacità. Nella fattispecie, l'approvazione del decreto legge 95/90 non autorizzerebbe il Portogallo ad applicarlo nel settore dello zucchero nel caso l'aiuto danneggiasse il delicato equilibrio che la politica agricola comune si sforza di istaurare.

70.
    La Commissione contesta tale interpretazione della sentenza Italia/Commissione. La distinzione effettuata dalle ricorrenti comporterebbe una grande incertezza giuridica.

71.
    Le parti intervenienti sostengono tale argomentazione. La DAI sottolinea, inoltre, che la tesi delle ricorrenti trascura la logica implicita nell'approvazione di un regime generale di aiuti da parte della Commissione. Tale approvazione mirerebbe a conciliare un controllo coerente degli aiuti di Stato - che non devono superare i limiti stabiliti dal regime generale né violare norme specifiche del diritto comunitario - con la necessità di alleggerire la Commissione di una parte degli oneri amministrativi, offrendo alle imprese l'auspicabile certezza del diritto.

Giudizio del Tribunale

72.
    Nella citata sentenza Italia/Commissione la Corte ha rilevato che, una volta che sia stato approvato dalla Commissione un regime generale di aiuti, le misure individuali di esecuzione non devono esserle notificate, salvo il caso in cui alcune riserve siano state formulate in tal senso nella decisione di approvazione. Infatti, l'esame di ciascun aiuto individuale, direttamente alla luce dell'art. 92 del Trattato CE, permetterebbe alla Commissione di ritornare sulla decisione d'approvazione e sarebbe contraria ai principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

73.
    La distinzione proposta dalle ricorrenti è incompatibile con i suddetti principi. Infatti, un aiuto individuale concesso in esecuzione di un regime generale di aiuti in via di principio non può essere considerato applicazione imprevedibile di tale regime. Da un lato, sarebbe contrario ai principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto chiedere la notifica delle misure individuali per il loro riesame da parte della Commissione alla luce dell'art. 92 del Trattato CE, in funzione di elementi che essa avrebbe già preso in considerazione in occasione dell'approvazione del regime generale. Dall'altro, in caso di evoluzione della situazione dopo l'approvazione del regime generale di aiuti di cui trattasi, quest'ultima sarà presa in considerazione dalla Commissione, rispettando il principio di certezza del diritto, nell'ambito dell'esame permanente dei regimi diaiuti esistenti, in forza dell'art. 88, n. 1, CE (v., ad es. sentenza della Corte 9 agosto 1994, causa C-44/93, Namur-Les assurances du crédit, Racc. pag. I-3829, punto 34). Quanto agli elementi dedotti dalla ricorrente che si riferiscono alla situazione particolare di taluni settori agricoli, caratterizzati, ad esempio, da una produzione eccedente, occorre rammentare che l'approvazione di un regime generale di aiuti da parte della Commissione non ha comunque come effetto di sottrarre le misure di aiuti individuali, adottate nell'ambito di tale regime, all'applicazione del complesso delle norme specifiche che regolano il settore interessato. Come il giudice ha già rilevato (v., supra, punti 55 e 56), il rispetto di tali norme non è subordinato, nella fattispecie, al requisito di una previa notifica delle misure individuali previste.

74.
    Nella fattispecie, qualora, in occasione dell'esame del regime generale di aiuti istituito dal decreto legge 95/90, la Commissione avesse sostenuto che la concessione di tali aiuti, in taluni determinati settori, avesse bisogno di un esame diretto alla luce dell'art. 92 del Trattato CE, essa avrebbe potuto e dovuto imporre, nella sua decisione d'approvazione, la notifica degli aiuti individuali concessi in tale settore. Ebbene, la decisione 3 luglio 1991 non impone alcun obbligo di notificare gli aiuti individuali concessi nel settore dello zucchero. Essa subordina soltanto l'autorizzazione delle esenzioni fiscali di cui trattasi a due condizioni precise: le esenzioni fiscali accordate non devono superare il 10 % degli investimenti realizzati e devono essere compatibili con il diritto comunitario applicabile nel settore agricolo interessato. Ne risulta che la Commissione non aveva diritto ad esaminare le esenzioni fiscali accordate alla DAI direttamente alla luce dell'art. 92 del Trattato CE dal momento che esse erano conformi alle due suddette condizioni, come essa ha constatato nella decisione impugnata.

75.
    Ne consegue che il secondo motivo va respinto.

Sul terzo motivo, relativo all'incompatibilità delle esenzioni fiscali di cui trattasi con la politica agricola comune

Argomenti delle parti

76.
    Secondo le ricorrenti, l'attuazione della politica agricola comune prevale sull'applicazione degli artt. 92 del Trattato CE, 88 CE e 89 CE e sulle azioni condotte nell'ambito dei fondi strutturali. La Corte avrebbe sancito tale preminenza degli obiettivi della politica agricola comune, in particolare sulle norme del Trattato relative agli aiuti di Stato nella sentenza 15 ottobre 1996, causa C-311/94, Ijssel-Vliet Combinatie, Racc. pag. I-5023, punti 31-33.

77.
    Ebbene, nella fattispecie, qualsiasi aiuto alla creazione di una raffineria di zucchero di barbabietole sarebbe contrario agli obiettivi della politica agricola comune nel settore dello zucchero. Di conseguenza nessuna deroga ai sensi dell'art. 92, n. 3, del Trattato, CE, potrebbe esserle applicata.

78.
    Infatti, l'assegnazione di una quota di zucchero al Portogallo continentale, con il Trattato d'adesione, non giustificherebbe il sostegno alla creazione di una raffineria di zucchero di barbabietola in tale paese, per mezzo di aiuti di Stato e/o di un cofinanziamento della Comunità. Le ricorrenti fanno presente, basandosi sull'art. 241 CE, che la decisione 94/173/CE è illegittima nella parte in cui non esclude la possibilità di tale sostegno e non potrebbe essere invocata come valido fondamento giuridico della decisione impugnata. Nessun principio o norma del diritto comunitario legittimerebbe la decisione 94/173 nel caso prevedesse che gli investimenti riguardanti la produzione o la raffinazione dello zucchero di barbabietola nel Portogallo continentale, per utilizzare la quota di 60 000 tonnellate di zucchero bianco assegnato con l'atto d'adesione, possano beneficiare di un cofinanziamento della Comunità.

79.
    Tale sostegno avrebbe effetti negativi sul regime dei mercati dello zucchero e sulla situazione dei terzi, produttori di zucchero di barbabietola negli altri Stati membri o raffinerie portoghesi di zucchero di canna. La produzione di zucchero di barbabietola nel Portogallo creerebbe un'eccedenza di 83 000 tonnellate rispetto al consumo in tale paese che, contrariamente alle asserzioni della Commissione, non sarebbe uno Stato con una produzione di zucchero carente. Essa appesantirebbe in tal modo considerevolmente l'onere finanziario del FEAOG, comportandone l'acquisto in intervento di 60 000 tonnellate di zucchero di barbabietola, e talune restituzioni all'esportazione per lo zucchero di canna proveniente dai paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, raffinato e venduto dalle imprese ricorrenti sul mercato mondiale. Inoltre, essa aggraverebbe la sovrapproduzione strutturale nella Comunità, mentre l'eccedenza dello zucchero che ivi viene prodotto superava la cifra di 5.300.000 tonnellate nel 1995-1996. Infine, l'industria dello zucchero di barbabietola creata in Portogallo grazie agli aiuti di cui trattasi potrebbe rivelarsi non vitale. Il Portogallo avrebbe peraltro ottenuto un aumento del suo contingente annuale da 60 000 a 70 000 tonnellate per garantire la vitalità della raffineria di zucchero di barbabietola in corso di costruzione.

80.
    La Commissione obietta che una quota di zucchero di 60.000 tonnellate è stata assegnata al Portogallo continentale nell'atto d'adesione per permettere agli agricoltori di una regione che offra poche alternative in termini di produzione agricola di coltivare la barbabietola da zucchero. Poiché il Portogallo all'epoca non aveva produzione di zucchero che potesse servire come riferimento, la quota di 60.000 tonnellate di zucchero bianco sarebbe stata considerata il minimo necessario per consentire lo sfruttamento redditizio di una raffineria di zucchero derivante dalla coltivazione della barbabietola da zucchero nella regione. Non ci sarebbe mai stato dubbio sulla necessità di un'istallazione di trasformazione regionale, in ragione delle spese di trasporto rilevanti delle barbabietole da zucchero in rapporto al costo di produzione. Inoltre, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero, le quote assegnate agli Stati membri sarebbero destinate alle imprese produttrici di zucchero stabilite sul loro territorio. A causa del ritardo nella creazione di una raffineria in Portogallo, una misura transitoria avrebbe autorizzatouno zuccherificio con sede in Spagna a raffinare le barbabietole da zucchero raccolte in Portogallo, poiché lo zucchero prodotto era «considerato come produzione dell'impresa portoghese di cui trattasi» [art. 24, n. 1 bis, del regolamento n. 1785/81, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1107 (GU L 110, pag. 20)]. Tale misura avrebbe permesso di iniziare la produzione di barbabietole da zucchero in Portogallo, nel 1986, ma soltanto in dimensioni ridotte. E' per dare l'impulso necessario alla costruzione di una raffineria di barbabietole da zucchero redditizia, in tale paese, per incoraggiare gli agricoltori portoghesi ad impegnarsi nella produzione della barbabietola che la quota dello zucchero assegnata al Portogallo continentale sarebbe stata portata a 70.000 tonnellate dal citato regolamento 30 luglio 1996, n. 1599, [v. la proposta del regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento n. 1785/81 (GU 1996, C 28, pag. 6)].

81.
    Il governo portoghese sottolinea che l'impossibilità, per il Portogallo, di utilizzare la quota di zucchero che gli è stata assegnata con il Trattato d'adesione, a causa dell'insufficienza delle sue strutture agricole nel settore dello zucchero da barbabietola, priverebbe il Trattato d'adesione di effetto utile su tale punto e l'economia portoghese del beneficio dei vantaggi inerenti alla politica dei mercati ai quali tale economia contribuisce con la sua partecipazione agli oneri comunitari, in particolare attraverso il FEAOG, sezione «garanzia». Tale situazione, contraria all'equità, sarebbe tanto più anormale visto che riguarda uno Stato considerato nel suo complesso come una regione obiettivo della politica di coesione economica e sociale, con il regolamento n. 2052/88.

82.
    La DAI sostiene tale argomentazione. Essa fa presente che le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento di prova che consenta di ritenere che l'industria dello zucchero di barbabietola destinata a sfruttare la quota assegnata al Portogallo non sia vitale, abbia bisogno di nuovi aiuti e appesantisca l'onere finanziario del FEAOG.

83.
    Inoltre, nel perseguimento dei vari obiettivi definiti dall'art. 33 CE, le istituzioni comunitarie potrebbero essere indotte a dare all'uno o all'altro di essi la preminenza temporanea resa necessaria dai fatti o dalle circostanze economiche in vista delle quali esse adottano le loro decisioni (sentenza della Corte 11 marzo 1987, cause riunite 279/84, 28/84, 285/84 e 286/84, Rau e a./Commissione, Racc. pag. 1069, punto 21).

Giudizio del Tribunale

84.
    Nella decisione impugnata, la Commissione poteva e doveva soltanto esaminare la regolarità delle esenzioni fiscali accordate nella fattispecie alla DAI alla luce delle condizioni che essa aveva imposto nella sua decisione d'approvazione e, in particolare, delle norme applicabili nel settore dello zucchero.

85.
    Nella fattispecie, le ricorrenti invocano l'incompatibilità delle esenzioni fiscali in favore della DAI con gli obiettivi della politica agricola comune nel settore dello zucchero. In sostanza, la creazione di una industria di produzione di zucchero di barbabietola in Portogallo aggraverebbe la situazione di sovraccapacità in tale settore, nella Comunità, e comporterebbe costi rilevanti per i meccanismi d'intervento.

86.
    Occorre rammentare in via preliminare che un'organizzazione comune dei mercati persegue un complesso di finalità distinte, che riflette i diversi obiettivi della politica agricola comune, come definiti dall'art. 33, n. 1, CE. Essa tende, in particolare, a garantire un impiego ottimale degli agricoltori e a garantir loro un livello di vita equo, a stabilizzare i mercati, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori. Inoltre, l'art. 33, n. 2, CE, prevede che nell'elaborazione della politica agricola comune, si dovrà considerare il carattere particolare dell'attività agricola, che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole, la necessità di operare gradualmente gli opportuni adeguamenti e il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

87.
    Inoltre, come sottolineato dalla DAI, le istituzioni comunitarie devono garantire la conciliazione permanente che può venir richiesta da eventuali contraddizioni tra tali obiettivi, considerati separatamente. Nell'ambito di tale conciliazione, esse possono accordare preminenza temporanea resa necessaria dai fatti o dalle circostanze economiche in vista delle quali esse adottano le loro decisioni (sentenza Rau e a./Commissione, citata, punto 21).

88.
    Nella fattispecie, occorre verificare se le esenzioni fiscali di cui trattasi, che mirano a facilitare lo sviluppo di alcune regioni economiche ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c) del Trattato CE, siano compatibili con gli obiettivi perseguiti dalla normativa applicabile nel settore della produzione e della trasformazione dello zucchero.

89.
    L'analisi di tale normativa induce a constatare che le esenzioni fiscali in favore della DAI, destinate a favorire la creazione di una raffineria di zucchero di barbabietola nel Portogallo continentale, sono conformi agli obiettivi perseguiti e alle norme stabilite, nell'ambito della politica agricola comune, dal regolamento n. 1785/81. E' precisamente tale regolamento che definisce all'art. 24, n. 2, come modificato dal Trattato d'adesione, una quota di 60 000 tonnellate - portata successivamente a 70 000 tonnellate - per quanto riguarda la regione continentale del Portogallo, dopo aver specificato, al n. 1, che il Portogallo assegnerà una parte di tale quota «a ciascuna impresa stabilita in tale regione in grado di iniziarvi la produzione di zucchero». Inoltre, esso afferma chiaramente, all'art. 44 che taluni aiuti di Stato, in particolare in favore della produzione di zucchero di barbabietola possono essere autorizzati ai sensi degli artt. 92 del Trattato CE, 88 CE e 89 CE.

90.
    Inoltre le esenzioni fiscali di cui trattasi sono compatibili con la politica della Comunità in materia di interventi pubblici in favore di azioni strutturali nel settore agricolo. A questo proposito, il regolamento n. 866/90 conferma espressamente, all'art. 16, n. 5, che gli Stati membri possono concedere al di fuori delle misure specificamente previste da tale regolamento, alcuni aiuti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, alle condizioni stabilite agli artt. 92 del Trattato CE, 88 CE e 89 CE. Inoltre, gli aiuti alla creazione di una raffineria di zucchero, di cui trattasi nella fattispecie, concordano altresì con i criteri di scelta degli investimenti che possano beneficiare di un sostegno finanziario ai sensi del FEAOG, sezione «orientamento». Infatti, la decisione 94/173, che stabilisce tali criteri, esclude esplicitamente, al punto 2.8 del suo allegato, tutti gli investimenti nel settore dello zucchero, ad eccezione di quelli destinati a permettere l'uso della quota prevista dall'atto d'adesione del Portogallo. Contrariamente alle asserzioni delle ricorrenti (v. supra, punto 77), tale deroga prevista dalla decisione 94/173 si spiega con l'assegnazione, con il regolamento n. 1785/81, di una quota al Portogallo continentale, precisamente per permettere a talune imprese ivi stabilite di «avviare la produzione di zucchero». Gli aiuti di cui trattasi nella fattispecie rispettano in tal modo le limitazioni settoriali relative al cofinanziamento degli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dello zucchero, che sono applicabili per analogia agli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, del 2 febbraio 1996 sopramenzionato (punto 13).

91.
    In tale contesto, gli argomenti delle ricorrenti relativi all'aggravamento della sovrapproduzione di zucchero nella Comunità e all'appesantimento degli oneri che gravano sul FEAOG, sezione «orientamento», non sono tali da rimettere in discussione la compatibilità di aiuti in favore della creazione di una raffineria di zucchero di barbabietola in Portogallo con la politica agricola comune nel settore dello zucchero. Infatti, nei limiti in cui, come è stato rilevato nei punti precedenti tali aiuti sono destinati a consentire l'uso della quota di 70 000 tonnellate di zucchero esplicitamente assegnata al Portogallo continentale, affinché alcune imprese possano ivi «avviare» una produzione di zucchero, con il regolamento n. 1785/81 che istituisce un'organizzazione comune dei mercati in tale settore, non può essere contestato che esse concorrono alla realizzazione degli obiettivi perseguiti nell'ambito della politica agricola comune. Inoltre, la capacità di produzione di 70.000 tonnellate della nuova raffineria di zucchero di barbabietola che sarà creata in Portogallo potrebbe comportare in ogni caso soltanto un aumento relativamente minimo dell'eccedenza dello zucchero nella Comunità, che raggiungeva all'incirca la cifra di 5 300 000 tonnellate nel 1995-1996, secondo quanto citato dalle ricorrenti.

92.
    Infine, occorre rilevare che gli atti non contengono seri indizi che possano mettere in dubbio la vitalità della raffineria di zucchero di barbabietola che beneficia dell'aiuto di cui trattasi. A questo proposito, le ricorrenti si limitano ad invocare,in modo molto generico, la mancanza di sbocchi e le incertezze relative all'evoluzione dei prezzi, e a mettere in dubbio il successo della coltivazione delle barbabietole da zucchero nel Portogallo continentale, in ragione delle condizioni climatiche e della mancanza d'esperienza degli agricoltori portoghesi in tale settore. Esse non forniscono alcun elemento concreto preciso a sostegno di tali asserzioni.

93.
    Emerge da quanto sopra esposto che le ricorrenti non hanno dimostrato che le esenzioni fiscali accordate alla DAI sono incompatibili con gli obiettivi della politica agricola comune, come attuati nella pertinente normativa

94.
    Di conseguenza, il terzo motivo non può essere accolto.

95.
    Ne consegue che la domanda d'annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui essa riguarda gli aiuti accordati sotto forma di esenzioni fiscali va respinta in quanto infondata.

B) Per quanto riguarda l'aiuto alla formazione professionale

Argomenti delle parti

96.
    Le ricorrenti deducono un motivo unico relativo alla violazione dell'art. 92, n. 3, lett. c) del Trattato CE. L'aiuto alla formazione professionale di cui trattasi rientrerebbe nel divieto stabilito dall'art. 92, n. 1, del Trattato CE e non potrebbe beneficiare della deroga prevista dal n. 3, lett. c), di tale articolo, a causa delle conseguenze negative del complesso degli aiuti di Stato in favore della DAI sulla concorrenza e la politica agricola comune. Infatti, tali conseguenze, che danneggerebbero gli interessi della Comunità e dei terzi, dovrebbero essere apprezzate alla luce di tutto il sostegno accordato, che ammonterebbe al 61,65% di tutto l'investimento, secondo le cifre fornite dalla Commissione.

97.
    La Commissione è del parere che qualsiasi tipo di aiuti debba essere valutato individualmente. Nella fattispecie, l'aiuto alla formazione mirerebbe a finanziare all'incirca il 68% del costo della formazione professionale fornita al nuovo personale della DAI e soddisferebbe le condizioni definite dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE. Nel settore agricolo, la Commissione autorizzerebbe sistematicamente, fino al 100% delle spese, questo tipo di aiuti che favoriscono l'impiego, in ragione delle particolarità di tale settore e della diversità dei sistemi di formazione professionale nei diversi Stati membri, cosicché i costi sostenuti dal datore di lavoro, in un altro paese, possono essere a carico dello Stato.

Giudizio del Tribunale

98.
    I tre tipi di aiuti esaminati nella decisione impugnata, cioè le esenzioni fiscali, l'aiuto alla formazione professionale e l'aiuto all'investimento ai sensi del regolamento n. 866/90, rientrano in regimi giuridici diversi e per questo fatto devono essere esaminati individualmente alla luce dei loro rispettivi regimi e degliobiettivi che perseguono, con riserva dell'eventuale controllo della loro compatibilità con la specifica normativa applicabile nel settore della trasformazione e della commercializzazione dello zucchero. Di conseguenza l'aiuto alla formazione professionale deve essere valutato in modo distinto alla luce dell'art. 92, n. 3, lett. c) del Trattato CE.

99.
    A tal proposito, secondo la giurisprudenza costante, per l'applicazione di tale disposizione dell'art. 92 del Trattato CE, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che vanno effettuate in un contesto comunitario. Nell'ambito di tale controllo di legittimità, il giudice comunitario deve di conseguenza soltanto esaminare se la Commissione non ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale per un errore manifesto di valutazione o uno sviamento di potere (sentenza Matra/Commissione, citata, punti 24 e 25).

100.
    Nella fattispecie, va notato che l'aiuto alla formazione professionale di cui trattasi è stato previsto per consentire la creazione di una nuova industria di raffinazione dello zucchero di barbabietola nel Portogallo continentale per promuovere l'attività degli agricoltori in una regione che offre poche alternative in termini di produzione agricola. In tale contesto, le ricorrenti non deducono alcun argomento serio che possa mettere in discussione il fatto che l'aiuto alla formazione professionale di cui trattasi faciliterà lo sviluppo di talune attività economiche senza modificare le condizioni degli scambi in modo contrario all'interesse comune.

101.
    Ne consegue che la domanda d'annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui fa riferimento all'aiuto alla formazione professionale, va respinta.

C)- Per quanto riguarda l'aiuto all'investimento ai sensi del regolamento n. 866/90

102.
    Le ricorrenti deducono due motivi a sostegno della loro domanda d'annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui essa riguarda l'aiuto all'investimento ai sensi del regolamento n. 866/90. In primo luogo, esse sostengono che gli aiuti di Stato che soddisfano le condizioni stabilite da tale regolamento per beneficiare di un cofinanziamento comunitario sono comunque sottoposte all'applicazione degli artt. 92 del Trattato CE e 88 CE. In secondo luogo, esse sostengono che il regolamento n. 866/90 esclude il cofinanziamento dell'aiuto di cui trattasi nella fattispecie.

Sul primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 92 del Trattato CE e 88 CE.

Argomenti delle parti

103.
    Le ricorrenti sostengono che, nel settore dello zucchero, solo gli aiuti ammissibili alla luce degli artt. 92 del Trattato CE e 88 CE possono beneficiare di un cofinanziamento comunitario ai sensi del regolamento n. 866/90.

104.
    Infatti, ai sensi dell'art. 36 CE (ex-art.42), l'art. 44 del regolamento n. 1785/81 prevederebbe che gli artt. 92, del Trattato CE, 88 CE e 89 CE si applichino alla produzione e al commercio dei prodotti elencati all'art. 1, n. 1, di questo medesimo regolamento, che comprendono in particolare lo zucchero di barbabietola e lo zucchero di canna. Poiché tali disposizioni del Trattato sono state rese applicabili ad un prodotto agricolo specifico, sarebbe in contrasto con gli obiettivi definiti all'art. 3 del Trattato CE (divenuto, dopo modifica, art. 3 CE) escludere la loro applicazione in tale settore, in funzione degli sviluppi economici o della politica comunitaria, in base all'art. 36 CE.

105.
    Inoltre, e in ogni caso, il regolamento n. 866/90 non abolirebbe esplicitamente le citate disposizioni del regolamento n. 1785/81. Di conseguenza, poiché tale regolamento presenta una portata generale, l'art. 16, n. 5, non può essere interpretato nel senso che esclude l'applicazione degli artt. 92 del Trattato CE e 88 CE agli aiuti di Stato ammissibili per un cofinanziamento ai sensi del regolamento n. 866/90, poiché ciò priverebbe tali disposizioni del Trattato della loro efficacia nell'insieme del settore agricolo. L'art. 16, n. 5, si limiterebbe a rammentare l'evidente applicabilità delle norme generali stabilite dagli artt. 92 del Trattato CE e 88 CE alle misure d'aiuto che non soddisfano le condizioni di un cofinanziamento comunitario.

106.
    In ogni caso, le ricorrenti contestano la distinzione effettuata dalla Commissione da un lato tra l'aiuto direttamente legato alla produzione dello zucchero che rientrerebbe nel regolamento n. 1785/81 e, dall'altro, le misure strutturali nel settore della trasformazione e della commercializzazione di tale prodotto, che dovrebbero essere valutate solo in base al regolamento n. 866/90. Secondo le ricorrenti, il regolamento n. 1785/81 prevede garanzie eque sia per i trasformatori (raffinerie di zucchero di barbabietola o di canna) che per i produttori. L'insieme delle misure adottate nel settore della trasformazione dello zucchero di barbabietola rientrerebbe quindi esclusivamente nel regime esaustivo istituito da tale regolamento.

107.
    Secondo la Commissione, l'aiuto di cui trattasi non sarebbe direttamente connesso alla produzione di barbabietole da zucchero. Esso non rientrerebbe pertanto nel regime dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero istituito dal regolamento n. 1785/81. Esso costituirebbe un aiuto strutturale destinato a facilitare gli investimenti in favore della trasformazione e della commercializzazione dello zucchero di barbabietola, e dovrebbe, perciò, esser valutato soltanto alla luce del regolamento n. 866/90 e dei criteri di selezione stabiliti nella decisione 94/173.

108.
    Orbene, emergerebbe dall'art. 16, n. 5, del regolamento n. 866/90 che gli artt. 92 del Trattato CE, 88 CE e 89 CE si applicano soltanto se le misure d'aiuto si discostano dalle condizioni o dalle modalità di concessione previste nel detto regolamento o se l'importo degli aiuti supera i massimali in esso stabiliti.

109.
    Il governo portoghese sostiene che la partecipazione dello Stato membro interessato ad un'azione strutturale che beneficia di un contributo del FEAOG, sezione «orientamento», costituisce un aiuto comunitario e non un aiuto di Stato ai sensi degli artt. 92 del Trattato CE e 88 CE. Esso non rientrerebbe quindi nel campo d'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1785/81 che prevede l'applicabilità delle disposizioni relative agli aiuti di Stato.

110.
    La DAI sostiene, da parte sua, che l'art. 16, n. 5, del regolamento n. 866/90 si basa sull'art. 36 CE del Trattato e esclude l'applicazione degli artt. 92 del Trattato CE, 88 CE e 89 CE agli aiuti di Stato a investimenti ammissibili per un cofinanziamento comunitario.

Giudizio del Tribunale

111.
    L'argomento essenziale dedotto dalle ricorrenti per dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto verificare, nella decisione impugnata, se gli aiuti all'investimento di cui trattasi potevano beneficiare di una deroga ai sensi dell'art. 92, n. 3, del Trattato CE si basa sull'art. 44 del regolamento n. 1785/81, che prevede, in base all'art. 36 CE che gli artt. 92 del Trattato CE, 88 CE e 89 CE si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli solo nella misura stabilita dal Consiglio.

112.
    A tal proposito occorre constatare che anche se subordina le misure di aiuti legati al funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero all'applicazione degli artt. 92 del Trattato CE, 88 CE e 89 CE, l'art. 44 del regolamento n. 1785/81 non riguarda le azioni di ordine strutturale condotte ai sensi del FEAOG, sezione «orientamento», le quali non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento n. 1785/81, ma in quello del regolamento n. 866/90. Orbene, tale regolamento, basato come il regolamento n. 1785/81, sugli artt. 36 CE, summenzionato, e 43 del Trattato CE (divenuto, dopo modifica, art. 37 CE) relativo all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, prevede le disposizioni applicabili agli aiuti di Stato contemplate nel suo settore d'applicazione.

113.
    In particolare, il regolamento n. 866/90 non esclude la possibilità per gli Stati membri di concedere, al di fuori di qualsiasi contributo comunitario, taluni aiuti nazionali all'investimento, che rientrano nel suo settore d'applicazione. In esso si subordina esplicitamente alle disposizioni degli artt. 92 del Trattato CE, 88 CE e 89 CE la concessione di siffatti aiuti che non sono ammissibili per un cofinanziamento comunitario, poiché non soddisfano i criteri in esso definiti né quelli previsti dalla decisione 94/173.

114.
    In tale contesto, in mancanza di analoga disposizione del regolamento n. 866/90 che prevede espressamente l'applicazione degli artt. 92 del Trattato CE, 88 CE e 89 CE agli aiuti ammissibili ad un cofinanziamento della Comunità ai sensi del FEAOG, sezione «orientamento», tali aiuti devono essere valutati nell'ambito propriodell'azione comune condotta secondo tale regolamento, e non possono costituire oggetto di un esame ai sensi degli artt. 92 del Trattato CE e 88 CE.

115.
    Inoltre, anche ammettendo che l'art. 44 del regolamento n. 1785/81 possa essere interpretato nel senso che preveda in modo specifico l'applicazione degli artt. 92 del Trattato CE, 88 CE e 89 CE a qualsiasi misura d'aiuto relativa alla produzione e alla commercializzazione dello zucchero, esso deve comunque essere applicato tenendo conto degli obiettivi della politica agricola comune, la cui preminenza sull'applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza è sancita dal Trattato medesimo all'art. 36 CE (v. sentenza Ijssel-Vliet Combinatie, citata, punti 31-33).

116.
    Orbene, l'applicazione degli artt. 92 del Trattato CE e 88 CE a aiuti ammissibili per un cofinanziamento della Comunità nell'ambito del regolamento n. 866/90, rischierebbe di far fallire il perseguimento di taluni obiettivi della politica agricola comune per mezzo di un'azione strutturale specifica condotta in conformità con i criteri definiti dalla decisione 94/173 che stabilisce talune priorità per il cofinanziamento degli investimenti che rientrano in tale regolamento.

117.
    A tal proposito, occorre rilevare che lo stesso regolamento n. 866/90 garantisce la costanza degli aiuti all'investimento, cofinanziati dalla Comunità e dallo Stato membro interessato ai sensi di tale regolamento, con la politica agricola comune, in particolare nel settore specifico dello zucchero, prevedendo l'adozione di criteri di scelta (quinto considerando e art. 8) e la fissazione di piani settoriali (artt. 2 e 7) destinati in particolare a garantire tale costanza. Nella fattispecie, i criteri di selezione definiti dalla decisione 94/173, ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 866/90, escludono tutti gli investimenti nel settore dello zucchero ad eccezione in particolare di quelli che prevedono l'uso della quota assegnata al Portogallo continentale dal regolamento n. 1785/81, in seguito alla sua modifica mediante l'atto d'adesione.

118.
    Ne consegue che l'applicazione degli artt. 92 del Trattato CE e 88 CE agli aiuti all'investimento ammissibili per un cofinanziamento della Comunità ai sensi del regolamento n. 866/90 sarebbe incompatibile con la preminenza assegnata dal trattato alla politica agricola comune sull'applicazione delle norme della concorrenza.

119.
    Per tutti questi motivi gli aiuti ammissibili per un cofinanziamento dalla Comunità ai sensi del regolamento n. 866/90 non sono subordinati all'applicazione degli artt. 92 del Trattato CE e 88 CE.

120.
    Il primo motivo, relativo alla violazione di questi articoli, di conseguenza, non può essere accolto.

Sul secondo motivo relativo all'incompatibilità dell'aiuto di cui trattasi con il regolamento n. 866/90

Argomenti delle parti

121.
    Nell'ambito del secondo motivo, dedotto in via subordinata, le ricorrenti sostengono che il requisito di coerenza dell'intervento comunitario con la politica agricola comune, messa in evidenza nel preambolo del regolamento n. 866/90 (quinto considerando) e richiesto dagli artt. 1, n. 2, lett. b), 2 e 8, n. 2, di tale regolamento osterebbe al cofinanziamento dell'aiuto al settore portoghese dello zucchero di barbabietola.

122.
    In particolare, l'aiuto all'investimento di cui trattasi non può basarsi sulla decisione 94/173. Quest'ultima sarebbe infatti irregolare in quanto non rispetterebbe le condizioni di cofinanziamento prescritte dal regolamento n. 866/90, il quale non autorizza il cofinanziamento degli aiuti incompatibili con la politica agricola comune.

123.
    La Commissione contesta l'asserzione che l'aiuto di cui trattasi non rispetta le condizioni e le modalità definite dal regolamento n. 866/90. Tale aiuto sarebbe diretto soltanto a consentire alle autorità portoghesi di facilitare la creazione di una istallazione di trasformazione dello zucchero per garantire sbocchi per le barbabietole da zucchero raccolte nella regione, per utilizzare la quota di zucchero assegnata al Portogallo continentale.

Giudizio del Tribunale

124.
    Tale motivo si basa, in sostanza, sull'argomento secondo il quale l'aiuto all'investimento di cui trattasi sarebbe escluso dal regolamento n. 866/90 poiché sarebbe incompatibile con la politica agricola comune e non potrebbe basarsi sulla decisione 94/173, la stessa incompatibile con tale politica. A tal proposito, è sufficiente rammentare che, come è stato già rilevato (v. supra punto 89 e 90), gli aiuti concessi per permettere l'uso della quota assegnata al Portogallo continentale non sono incompatibili con gli obiettivi della politica agricola comune. Il secondo motivo, di conseguenza, non può essere accolto.

125.
    Ne consegue che il presente ricorso di annullamento va interamente respinto.

Sulle spese

126.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti occorre condannarle a sopportare oltre alle proprie spese quelle sostenute dalla convenuta e dalla DAI che hanno concluso in tal senso.

127.
    La Repubblica portoghese sosterrà le proprie spese, ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    Le ricorrenti sosterranno le proprie spese e quelle sostenute dalla convenute e dall'interveniente DAI - Sociedade de Desenvolvimento Agro-industrial SA.

3)    La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.

Moura Ramos
García-Valdecasas
Tiili

Lindh

Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 giugno 1999.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos


1: Lingua processuale: l'inglese.

Racc.