Language of document : ECLI:EU:T:2022:736

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

30 novembre 2022 (*)

«Diritto istituzionale – Membro del CESE – Procedura di discarico per l’esecuzione del bilancio del CESE per l’esercizio 2019 – Risoluzione del Parlamento che indica il ricorrente come l’autore di comportamenti configuranti molestie psicologiche – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Tutela dei dati personali – Presunzione d’innocenza – Obbligo di riservatezza – Principio di buona amministrazione – Proporzionalità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»

Nella causa T‑401/21,

KN, rappresentato da M. Casado García‑Hirschfeld e M. Aboudi, avvocati,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da R. Crowe, C. Burgos e M. Allik, in qualità di agenti,

convenuto,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto, in sede di deliberazione, da M. van der Woude, presidente, J. Svenningsen (relatore), C. Mac Eochaidh, T. Pynnä e J. Laitenberger, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 14 settembre 2022,

ha pronunciato la presente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, KN, ricorrente, chiede, da un lato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della decisione (UE, Euratom) 2021/1552 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2019, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (GU 2021, L 340, pag. 140; in prosieguo: la «decisione impugnata») e della risoluzione (UE) 2021/1553 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2019, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (GU 2021, L 340, pag. 141; in prosieguo: la «risoluzione impugnata») (in prosieguo, unitamente alla decisione impugnata: gli «atti impugnati») e, dall’altro, sulla base dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno che egli avrebbe subito in ragione degli atti impugnati.

 Fatti

2        Il ricorrente è membro del Comitato economico e sociale europeo (CESE). Tra l’aprile 2013 e l’ottobre 2020 egli è stato presidente del gruppo dei datori di lavoro (in prosieguo: il «gruppo I»).

3        Il 6 dicembre 2018, dopo essere stato informato riguardo ad allegazioni relative al comportamento del ricorrente nei confronti di altri membri del CESE e di membri del personale di quest’ultimo, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un’indagine nei suoi confronti.

4        Con lettera del 16 gennaio 2020, l’OLAF ha informato il ricorrente della chiusura dell’indagine e della trasmissione della sua relazione (in prosieguo: la «relazione dell’OLAF») alla procura federale belga nonché al presidente del CESE. L’OLAF, essendo giunto, in particolare, alla conclusione che il ricorrente avrebbe molestato due membri del personale del CESE, raccomandava, da un lato, al CESE di prevedere l’avvio del procedimento di cui all’articolo 8 del codice di condotta dei membri del CESE e di adottare «tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi nuovo caso di molestie da parte [del ricorrente] sul luogo di lavoro» e, dall’altro, alla procura federale belga di avviare un’azione giudiziaria, dal momento che i fatti accertati nella sua relazione potevano costituire un reato ai sensi dell’articolo 442 bis del codice penale belga.

5        Con decisione (UE) 2020/1984 del Parlamento europeo, del 13 maggio 2020, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (GU 2020, L 417, pag. 469), il Parlamento europeo ha rinviato l’adozione di una decisione sul discarico al Segretario generale del CESE per l’esecuzione del bilancio del CESE per l’esercizio 2018.

6        Il giorno successivo il Parlamento ha adottato la risoluzione (UE) 2020/1985 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (GU 2020, L 417, pag. 470). Al punto 6 di detta risoluzione, è indicato, sostanzialmente, che il Parlamento si attende di essere informato dal CESE sulle misure adottate per dare seguito alla relazione dell’OLAF.

7        Il 9 giugno 2020 l’ufficio di presidenza del CESE ha adottato varie misure per dare seguito alle raccomandazioni dell’OLAF. In particolare, in primo luogo, il CESE ha invitato il ricorrente a dimettersi dalle sue funzioni di presidente del gruppo I, nonché a ritirare la sua candidatura alla presidenza del CESE e, in secondo luogo, lo ha destituito da qualsiasi attività di direzione e di gestione del personale.

8        Con lettera del 7 luglio 2020, il presidente del CESE ha informato il Parlamento delle misure adottate dall’ufficio di presidenza del CESE il 9 giugno 2020.

9        Con decisione del 15 luglio 2020, l’assemblea plenaria del CESE, su richiesta dell’auditorat du travail de Bruxelles (Ispettorato del lavoro di Bruxelles, Belgio), ha revocato l’immunità di cui beneficiava il ricorrente. Successivamente, con decisione del 28 luglio 2020, l’assemblea plenaria del CESE ha deciso che tale organo si sarebbe costituito parte civile nel procedimento avviato nei confronti del ricorrente dinanzi al tribunal correctionnel de Bruxelles (Tribunale penale di Bruxelles).

10      Con decisione (UE) 2020/2046 del Parlamento europeo, del 20 ottobre 2020, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (GU 2020, L 420, pag. 16), il Parlamento ha infine rifiutato il discarico al Segretario generale del CESE per l’esecuzione del bilancio del CESE per l’esercizio 2018. In detta risoluzione, il Parlamento ha, segnatamente, manifestato la sua preoccupazione in merito al seguito dato dal CESE alla relazione dell’OLAF.

11      Il 25 marzo 2021, nell’ambito della procedura di discarico per l’esecuzione del bilancio CESE per l’esercizio 2019, la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento (in prosieguo: la «Cocobu») ha depositato una relazione con cui raccomandava di concedere il discarico al Segretario generale del CESE.

12      Il 28 aprile 2021 il Parlamento ha adottato la decisione impugnata, con cui ha deciso di concedere il discarico al segretario generale del CESE per l’esecuzione del bilancio di detto organo per l’esercizio 2019.

13      Il giorno successivo il Parlamento ha adottato la risoluzione impugnata, la quale è formulata, segnatamente, come segue:

«Rifiuto di concedere il discarico nel 2018, conflitto di interessi, molestie, segnalazione di irregolarità

[Il Parlamento]

66. rammenta che diversi membri del personale hanno subito molestie psicologiche da parte dell’allora presidente del gruppo I per un lungo periodo di tempo; si rammarica che le misure antimolestie in vigore in seno al Comitato non siano state in grado di far fronte alla situazione e di porvi rimedio prima, a causa della posizione di alto livello del membro interessato; (...) condanna il fatto che il Comitato abbia impiegato molto tempo per adottare le misure necessarie ad adattare il proprio regolamento interno e il proprio codice di condotta al fine di prevenire situazioni analoghe in futuro;

68. sottolinea che le carenze del Comitato in questo caso hanno comportato una perdita sostanziale di fondi pubblici per le spese legali, i congedi per malattia, la protezione delle vittime, la produttività ridotta, le riunioni dell’Ufficio di presidenza e di altri organismi, ecc.; ritiene pertanto che si tratti di un motivo di preoccupazione a livello di rendicontabilità, controllo di bilancio e buona governance delle risorse umane all’interno delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione; (...)

69. ricorda che il Parlamento ha rifiutato di concedere il discarico al Segretario generale del Comitato per l’esercizio finanziario 2018, a causa, tra l’altro, di una flagrante violazione del dovere di diligenza e della mancanza di azione da parte dell’amministrazione, con le conseguenze finanziarie del caso; ricorda al Comitato che il rifiuto di concedere il discarico è una questione seria che richiede un’azione immediata; deplora profondamente la mancanza di un’azione decisiva, in particolare di misure di prevenzione e riparative, da parte dell’allora direttore delle risorse umane e delle finanze, ora Segretario generale, fino al rifiuto del discarico per l’esercizio 2018;

70. osserva che durante il 2018 e parte delle procedure di discarico del 2019, il Segretario generale non è stato in grado di fornire informazioni sufficienti, trasparenti e affidabili alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento (…);

75. (...) esprime preoccupazione per il fatto che quel membro in particolare, giudicato responsabile di molestie, fosse ancora attivo nell’ufficio di presidenza dopo le raccomandazioni dell’OLAF e sia riuscito a ritardare l’adozione del nuovo codice di condotta per i membri;

80. (...) manifesta, tuttavia, grave preoccupazione per il fatto che al colpevole sia stato conferito dal Consiglio un nuovo mandato in qualità di membro; e che le vittime e gli informatori rischiano di subire ritorsioni da parte sua o delle persone che lo sostengono nel Comitato; sottolinea il fatto che il membro in questione non riconosce né si rammarica dei suoi comportamenti scorretti, il che dimostra una totale mancanza di riflessione personale e di rispetto per le vittime colpite;

83. rileva che la sessione plenaria del Comitato del 15 e 16 luglio 2020 ha confermato la decisione dell’Ufficio di presidenza del 9 giugno 2020 per quanto riguarda la costituzione di parte civile da parte del Comitato nell’ambito dell’azione legale che verrà promossa dall’auditor del lavoro di Bruxelles dinanzi al tribunale penale di Bruxelles; osserva che l’auditor del lavoro di Bruxelles è stato informato della revoca dell’immunità del membro, ma che non sono pervenute sinora ulteriori informazioni sul procedimento».

 Conclusioni delle parti

14      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata e la risoluzione impugnata;

–        condannare il Parlamento a versargli la somma di EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;

–        condannare il Parlamento alle spese;

15      Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso di annullamento in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondato;

–        respingere il ricorso per risarcimento danni in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

16      Pur senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, il Parlamento sostiene che la domanda di annullamento e la domanda di risarcimento sono irricevibili.

 Sulla ricevibilità della domanda di annullamento

17      Il Parlamento sostiene, da un lato, che gli atti impugnati, che hanno per unico destinatario il CESE, non sono diretti a produrre effetti giuridici obbligatori che modificano la situazione giuridica di soggetti terzi. Dall’altro, esso eccepisce che il ricorrente non sarebbe né direttamente né individualmente interessato dagli atti impugnati e non sarebbe, quindi, legittimato ad agire contro di essi.

18      Il ricorrente contesta tale argomentazione e sostiene, in sostanza, che gli atti impugnati gli arrecano un danno nella misura in cui essi farebbero a lui riferimento riguardo ad asseriti comportamenti configuranti molestie. A questo proposito, egli osserva che, tenuto conto della loro pubblicazione, detti atti lederebbero direttamente la sua reputazione e la sua dignità, individuandolo in maniera analoga al rispettivo destinatario.

19      In via preliminare, nella misura in cui la risoluzione impugnata reca le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione impugnata, occorre esaminare congiuntamente la ricevibilità delle domande di annullamento proposte avverso gli atti impugnati.

20      A questo proposito, va osservato che il ricorrente non chiede l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui il Parlamento ha concesso il discarico al segretario generale del CESE per l’esecuzione del bilancio di detto organo per l’esercizio 2019, ma unicamente nella parte in cui, nella risoluzione impugnata, egli è identificato o quantomeno identificabile come l’autore di comportamenti configuranti molestie psicologiche.

21      In altre parole, il ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati unicamente nella parte in cui egli è oggetto di talune osservazioni contenute nella risoluzione impugnata, che costituiscono parte integrante della decisione impugnata, senza rimettere in discussione il dispositivo di detta decisione con cui il Parlamento ha concesso il discarico al CESE.

22      In tale contesto, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, solo il dispositivo di un atto è idoneo a produrre effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare un pregiudizio, e ciò a prescindere dalla motivazione sulla quale si fonda tale decisione. Per contro, le valutazioni espresse nella motivazione di un atto non sono idonee, di per sé, a formare oggetto di un ricorso di annullamento e possono essere sottoposte al sindacato di legittimità del giudice dell’Unione solo qualora, in quanto motivazione di un atto arrecante pregiudizio, costituiscano il fondamento necessario del dispositivo di tale atto (v., in tal senso, sentenze del 17 settembre 1992, NBV e NVB/Commissione, T‑138/89, EU:T:1992:95, punto 31, e del 1° febbraio 2012, Région wallonne/Commissione, T‑237/09, EU:T:2012:38, punto 45).

23      Orbene, nel caso di specie, le osservazioni presenti nella risoluzione impugnata riguardanti il ricorrente non costituiscono il fondamento necessario del dispositivo della decisione impugnata. Infatti, il Parlamento ha deciso di concedere il discarico al segretario generale del CESE per l’esecuzione del bilancio di detto organo per l’esercizio 2019 indipendentemente dalla parte della risoluzione impugnata che consente di identificare il ricorrente come l’autore di comportamenti configuranti molestie psicologiche.

24      Pertanto, il riferimento, nella risoluzione impugnata, al ricorrente quale autore di comportamenti configuranti molestie psicologiche non può, di per sé, formare oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale da parte di detto ricorrente e, in ogni caso, non può essere sottoposto al controllo di legittimità del giudice dell’Unione, non potendo essere collegato al dispositivo della decisione impugnata.

25      L’argomento dedotto dal ricorrente, secondo cui la parte della risoluzione impugnata che lo riguarda gli arreca un danno, non inficia tale conclusione. Infatti, il ricorrente non è privato dell’accesso al giudice, poiché resta aperta la via del ricorso per responsabilità extracontrattuale, previsto all’articolo 268 e all’articolo 340, secondo comma, TFUE se il controverso comportamento del Parlamento è di natura tale da far sorgere la responsabilità dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punto 82).

26      A tale riguardo, dal momento che l’oggetto della domanda di annullamento si confonde con quello della domanda di risarcimento danni, il rigetto della domanda di annullamento in quanto irricevibile, per assenza di un atto impugnabile da parte del ricorrente, non ha come effetto di privare il Tribunale della possibilità di riferirsi, se del caso, ai motivi e agli argomenti dedotti a sostegno di quest’ultima al fine di valutare la legittimità del comportamento imputato al Parlamento nell’ambito della domanda di risarcimento danni (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2010, Commissione/Strack, T‑526/08 P, EU:T:2010:506, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

27      Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di annullamento deve essere respinta in quanto irricevibile.

 Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento

28      Anche ammettendo che una domanda di risarcimento del danno sarebbe stata ricevibile se il ricorrente non avesse chiesto anche l’annullamento degli atti impugnati, il Parlamento sostiene nondimeno che la domanda di risarcimento dovrebbe, nella specie, essere respinta in quanto irricevibile in applicazione della giurisprudenza secondo cui la domanda diretta a ottenere il risarcimento di un danno materiale o morale deve essere respinta ove presenti uno stretto legame con la domanda di annullamento che sia stata, a sua volta, respinta in quanto irricevibile o infondata.

29      È vero che, secondo una giurisprudenza costante in materia di funzione pubblica, se una domanda di risarcimento presenta uno stretto legame con una domanda di annullamento, come nel caso di specie, il rigetto di quest’ultima domanda in quanto irricevibile o in quanto infondata comporta anche il rigetto della domanda di risarcimento (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, punto 129, e del 30 settembre 2003, Martínez Valls/Parlamento, T‑214/02, EU:T:2003:254, punto 43).

30      Tuttavia, per quanto attiene, in particolare, all’irricevibilità di una domanda di annullamento di un atto, detta giurisprudenza è stata elaborata nell’ambito di cause in cui i ricorrenti o avevano omesso di impugnare, mediante un ricorso di annullamento, gli atti all’origine del danno che asserivano di aver subito, o l’avevano fatto tardivamente (sentenza dell’8 novembre 2018, Cocchi e Falcione/Commissione, T‑724/16 P, non pubblicata, EU:T:2018:759, punto 82). Essendo diretta a evitare un’elusione dei mezzi di ricorso, tale giurisprudenza è quindi applicabile soltanto nell’ipotesi in cui l’asserito danno derivi esclusivamente da un atto divenuto definitivo, che l’interessato avrebbe potuto impugnare con ricorso di annullamento [v., in tal senso, ordinanza del 4 maggio 2005, Holcim (Francia)/Commissione, T‑86/03, EU:T:2005:157, punto 50].

31      Nel caso di specie, per respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento, è quindi sufficiente osservare che le domande di annullamento sono state respinte in quanto irricevibili in ragione dell’assenza di un atto impugnabile e non perché il ricorrente avrebbe omesso di impugnare tale atto o l’avrebbe fatto tardivamente.

32      In tali circostanze, la domanda di risarcimento è ricevibile.

 Sulla fondatezza della domanda di risarcimento

33      L’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE è subordinato al soddisfacimento di tre condizioni cumulative, vale a dire l’illegittimità del comportamento addebitato all’istituzione dell’Unione, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento di tale istituzione e il danno lamentato (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a., C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punto 79).

34      Qualora una di tali condizioni non sia soddisfatta, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti della responsabilità extracontrattuale dell’Unione (v. sentenza del 25 febbraio 2021, Dalli/Commissione, C‑615/19 P, EU:C:2021:133, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

35      Nel caso di specie, per dimostrare che il Parlamento ha tenuto un comportamento illecito, il ricorrente deduce quattro censure, connesse alla violazione di norme giuridiche preordinate al riconoscimento di diritti ai singoli, vale a dire, in primis, il diritto alla protezione dei dati personali, in secondo luogo, il principio della presunzione di innocenza, in terzo luogo, il principio della riservatezza delle indagini dell’OLAF e, in quarto luogo, il diritto a una buona amministrazione e il principio di proporzionalità.

 Sulla prima censura, relativa alla violazione del diritto alla protezione dei dati personali

36      Il ricorrente sostiene che la pubblicazione dei dati personali che lo riguardano nella risoluzione impugnata non costituirebbe un trattamento lecito ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).

37      In particolare, egli sostiene che il trattamento dei suoi dati personali non era necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, poiché, nella sua relazione, l’OLAF era giunto alla conclusione che la condotta del ricorrente non aveva avuto alcun impatto finanziario sul bilancio dell’Unione. Pertanto, la pubblicazione di informazioni che lo riguardano non sarebbe necessaria ai fini dell’adozione di una decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio del CESE.

38      Il Parlamento contesta tale argomento.

39      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/1725, un trattamento dei dati personali è lecito se e nella misura in cui è necessario per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti l’istituzione o l’organo dell’Unione.

40      A tal riguardo, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 14 TUE, il Parlamento esercita, congiuntamente al Consiglio dell’Unione europea, la funzione legislativa e la funzione di bilancio, nonché le funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai Trattati. Nel quadro del controllo democratico dell’utilizzo dei fondi pubblici previsto dall’articolo 319 TFUE, il Parlamento dispone di un’ampia discrezionalità quanto alle osservazioni che esso formula in merito alle modalità con cui le istituzioni e gli organismi dell’Unione hanno dato esecuzione alla sezione del bilancio che li riguarda.

41      Le istituzioni dispongono, inoltre, di una certa discrezionalità per stabilire in quale misura un trattamento dei dati personali può essere necessario all’esecuzione di un compito affidato alle autorità pubbliche [v., in tal senso, sentenza del 20 luglio 2016, Oikonomopoulos/Commissione, T‑483/13, EU:T:2016:421, punto 57 (non pubblicata) e giurisprudenza ivi citata].

42      L’argomento dedotto dal ricorrente impone, quindi, di verificare che il Parlamento non abbia oltrepassato il margine di discrezionalità che gli è riconosciuto ritenendo che il trattamento dei dati personali del ricorrente fosse necessario per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico e consistente nel controllare l’esecuzione del bilancio del CESE nel corso dell’esercizio 2019.

43      Nel caso di specie, occorre ricordare, in primis, che, nel corso del controllo dell’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2018, il Parlamento ha rifiutato il discarico al CESE ritenendo, segnatamente, che le misure adottate da detto organo per dare seguito alla relazione dell’OLAF ed evitare il ripetersi in futuro di situazioni di tal genere fossero, in sostanza, insufficienti.

44      Orbene, a norma dell’articolo 262, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), il Parlamento è chiamato ad assicurare il controllo delle misure adottate dal destinatario del discarico per dare attuazione alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico.

45      Nella specie, posto che il Parlamento ha valutato le misure adottate dal CESE per dare attuazione alle osservazioni contenute nella risoluzione relativa all’esercizio 2018 come, sostanzialmente, insufficienti, il trattamento dei dati personali del ricorrente risultava necessario per l’adempimento del compito di controllo dell’esecuzione del bilancio del CESE per l’esercizio 2019.

46      In secondo luogo, anche la gravità delle conseguenze finanziarie risultanti dalle inefficienze rilevate dal Parlamento consentiva di riconoscere la necessità di un siffatto trattamento.

47      Infatti, tenuto conto del fatto che il comportamento configurante molestie psicologiche imputato al ricorrente era alla base di gravi inefficienze in seno al CESE che si sono tradotte in spese che avrebbero potuto essere evitate e che sono state contestate a detto organo al punto 68 della risoluzione impugnata, citata al punto 13 che precede, il Parlamento era tenuto a farne menzione.

48      Così, tenuto conto del rischio di reiterazione di detta condotta e dei suoi effetti sulla corretta gestione delle risorse umane, il trattamento dei dati personali del ricorrente appariva necessario per conseguire l’obiettivo enunciato al considerando A della risoluzione impugnata, vale a dire, sostanzialmente, rafforzare la legittimità democratica delle istituzioni dell’Unione promuovendo, segnatamente, una corretta gestione delle risorse umane.

49      In terzo luogo, anche ammettendo che il ricorrente reputi che la pubblicazione della risoluzione impugnata integra un trattamento dei suoi dati personali in violazione dell’articolo 5 del regolamento 2018/1725, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento 2018/1046, «[i]l bilancio (...) è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza».

50      A tal riguardo, è stato dichiarato che il principio di trasparenza sancito dall’articolo 15 TFUE consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico (sentenza del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 68). Tale disposizione è l’espressione del diritto del contribuente e dell’opinione pubblica in generale, in una società democratica, di essere informati sull’impiego delle entrate pubbliche, specie in materia di spese per il personale. Simili informazioni sono tali da contribuire al dibattito pubblico relativo ad un problema di interesse generale e servono quindi un interesse pubblico (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2003, Österreichischer Rundfunk e a., C‑465/00, C‑138/01 e C‑139/01, EU:C:2003:294, punto 85).

51      Così, nel quadro della procedura di discarico, la pubblicazione degli atti impugnati mira a rafforzare il controllo pubblico dell’esecuzione del bilancio e a contribuire all’impiego appropriato delle finanze pubbliche da parte dell’amministrazione dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 69 e giurisprudenza citata).

52      Ne consegue che la pubblicazione della risoluzione impugnata era necessaria all’esecuzione del compito svolto dal Parlamento nell’interesse pubblico.

53      Da tutte le considerazioni che precedono emerge che il Parlamento non ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale ritenendo che il trattamento dei dati personali del ricorrente fosse necessario al fine di adempiere il suo compito di controllo dell’esecuzione del bilancio da parte del CESE. Pertanto, il trattamento dei dati personali del ricorrente è lecito ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/1725.

54      L’argomento dedotto dal ricorrente, concernente il fatto che l’OLAF ha indicato, nella sua relazione, che i fatti a lui imputati non avevano avuto alcun impatto finanziario, non inficia tale conclusione.

55      La risoluzione impugnata è stata, infatti, adottata nel quadro del controllo dell’esecuzione del bilancio del CESE e non mira pertanto a controllare o giudicare il comportamento del ricorrente.

56      La risoluzione impugnata è diretta unicamente a esprimere una valutazione sulle modalità con cui il CESE ha dato esecuzione al suo bilancio e a formulare osservazioni sull’esecuzione delle spese in futuro. A tal proposito, al punto 68 della risoluzione impugnata, il Parlamento ha individuato chiaramente le ripercussioni finanziarie che comportamenti configuranti molestie psicologiche, come quelli oggetto del caso di specie, possono avere sul buon funzionamento degli organi e delle istituzioni dell’Unione. Alla luce delle gravi inefficienze amministrative accertate, il fatto che l’OLAF abbia ritenuto che il comportamento tenuto dal ricorrente nei confronti di determinati membri del personale non avesse avuto un impatto finanziario non impediva, quindi, al Parlamento di farne menzione.

57      Alla luce di quanto precede, la prima censura non consente di dimostrare l’esistenza di un comportamento illecito da parte del Parlamento.

 Sulla seconda censura, relativa alla violazione del principio della presunzione di innocenza

58      Il ricorrente sostiene che il Parlamento, individuandolo, nella risoluzione impugnata, come l’autore di comportamenti configuranti molestie psicologiche benché nessun giudice lo avesse condannato per tali fatti, ha violato il principio della presunzione di innocenza. In risposta a una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale, il ricorrente ha indicato a tal riguardo che, all’atto dell’adozione della risoluzione impugnata, il procedimento penale era soltanto allo stato di «indagine giudiziaria» e l’ispettore del lavoro di Bruxelles poteva ancora, segnatamente, decidere di archiviare la pratica.

59      In tale contesto, le dichiarazioni del Parlamento rispecchierebbero l’idea che il ricorrente sia colpevole o, quantomeno, indurrebbero il pubblico a credere nella sua colpevolezza o ancora comprometterebbero la valutazione dei fatti da parte del giudice competente.

60      Il Parlamento contesta tale argomento.

61      In via preliminare, occorre ricordare che il rispetto del principio della presunzione di innocenza, enunciato all’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e all’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), esige che chiunque sia accusato di un reato sia presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, Dalli/Commissione, T‑399/17, non pubblicata, EU:T:2019:384, punto 168 e giurisprudenza citata).

62      Da un lato, tale principio non costituisce solo una garanzia procedurale in materia penale, ma ha una portata più ampia e implica che nessuna autorità pubblica può dichiarare che una persona è colpevole di un’infrazione prima che la sua colpevolezza sia stata accertata da un giudice (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, Dalli/Commissione, T‑399/17, non pubblicata, EU:T:2019:384, punto 173 e giurisprudenza citata). Così, le violazioni della presunzione di innocenza possono essere commesse non solo da un giudice o da un tribunale, ma anche da altre autorità pubbliche (v. sentenza del 12 luglio 2012, Commissione/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, punto 92 e giurisprudenza citata).

63      Dall’altro lato, l’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU e l’articolo 48, paragrafo 1, della Carta non possono impedire alle autorità, visto, rispettivamente, l’articolo 10 della CEDU e l’articolo 11 della Carta, che garantiscono la libertà di espressione, di informare il pubblico in merito a indagini penali ancora in corso, ma impongono che lo facciano con tutta la discrezione e la riservatezza che il rispetto della presunzione di innocenza richiede (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/Commissione, T‑48/05, EU:T:2008:257, punto 212 e giurisprudenza citata).

64      È stato, inoltre, stabilito che, finché la persona accusata di un reato non sia stata oggetto di una condanna definitiva da parte di un giudice, un’assemblea parlamentare è tenuta a rispettare il principio della presunzione di innocenza e quindi ad agire con discrezione e riservatezza quando si esprime, in una risoluzione, su fatti per i quali detta persona è sottoposta a un procedimento penale (v., in tal senso, Corte EDU, 18 febbraio 2016, Rywin c. Polonia, CE:ECHR:2016:0218JUD000609106, §§ 207 e 208 e giurisprudenza citata).

65      Nella specie, è pacifico che, al 29 aprile 2021, data di adozione della risoluzione impugnata, nessun giudice aveva accertato la colpevolezza del ricorrente per i reati contestatigli. Tutt’al più, a tale data, era in corso un procedimento penale, avviato dalle autorità belghe nel corso del 2020. Il ricorrente ha inoltre osservato, senza essere contraddetto dal Parlamento, che detto procedimento penale non si era ancora concluso e che nessuna autorità giurisdizionale di merito era stata adita ai fini dell’esame degli eventi controversi.

66      Ciò detto, occorre respingere l’argomento dedotto dal ricorrente secondo cui il principio della presunzione di innocenza impedirebbe al Parlamento di menzionare la relazione dell’OLAF che lo indica come l’autore di comportamenti configuranti molestie psicologiche senza attendere l’esito del procedimento penale.

67      Infatti, per quanto attiene alle dichiarazioni rese da un’autorità pubblica a seguito della conclusione di un’indagine dell’OLAF, è stato già stabilito che il rispetto del principio della presunzione di innocenza non ostava a che, nell’intento di informare il pubblico, nel modo più preciso possibile, delle azioni adottate nel contesto di eventuali inefficienze o frodi, un’istituzione dell’Unione menzionasse, in termini equilibrati e misurati e attenendosi a un resoconto sostanzialmente fattuale, le principali conclusioni della relazione dell’OLAF concernente un membro di un’istituzione (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, Dalli/Commissione, T‑399/17, non pubblicata, EU:T:2019:384, punti da 175 a 178).

68      Il solo fatto che, ai punti da 66 a 70, 72, 75, 78, 79 e 82 della risoluzione impugnata, elencati dal ricorrente in udienza, il Parlamento abbia consentito di identificare quest’ultimo come l’autore di comportamenti configuranti molestie psicologiche, il che corrisponde alla conclusione principale della relazione dell’OLAF, non integra quindi, di per sé, una violazione del principio della presunzione di innocenza.

69      Più precisamente, ciò che rileva per valutare l’esistenza di una violazione di detto principio è soprattutto la scelta dei termini utilizzati nella risoluzione impugnata.

70      A tal riguardo, occorre constatare che, nell’atto introduttivo, fatta eccezione per le citazioni della risoluzione impugnata riprodotte, senza alcun commento, nella parte introduttiva, il ricorrente non ha individuato alcun passaggio della suddetta risoluzione che, nella scelta dei termini impiegati, lederebbe, a suo avviso, il principio della presunzione di innocenza. Inoltre, in sede di replica, egli si è limitato a rinviare a taluni estratti dai documenti elaborati nell’ambito della procedura di discarico per l’esercizio 2018, vale a dire l’esercizio finanziario precedente a quello controverso, estratti che con potevano quindi essere sottoposti a controllo da parte del Tribunale nell’ambito della presente controversia.

71      In risposta a un quesito posto dal Tribunale in udienza, il ricorrente ha unicamente criticato, in maniera specifica, il punto 75 della risoluzione impugnata, citato al punto 13 della presente sentenza, in ragione del fatto che ivi è indicato che egli è stato «giudicato» responsabile di molestie, benché nessuna sentenza fosse stata pronunciata a tal riguardo.

72      Su tale punto, in mancanza di una condanna del ricorrente, l’impiego del termine «giudicato» è certamente inesatto. In udienza, il Parlamento ha del resto riconosciuto che detta formulazione non era «particolarmente felice».

73      Tuttavia, per valutare l’esistenza di una violazione del principio della presunzione di innocenza, la giurisprudenza ha sottolineato l’importanza di tener conto del significato reale delle dichiarazioni in questione e non della loro forma letterale, e delle circostanze particolari in cui esse sono state formulate (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/Commissione, T‑48/05, EU:T:2008:257, punto 211 e giurisprudenza citata).

74      Nella specie, le circostanze particolari del caso consentono di comprendere che l’impiego del termine «giudice», nella versione francese della risoluzione impugnata, mira a riflettere l’accertamento dell’OLAF secondo cui il comportamento del ricorrente nei confronti di due membri del personale integra la fattispecie delle molestie psicologiche. Orbene, alla luce di quanto precede, una siffatta affermazione, che si limita a richiamare le conclusioni dell’OLAF, non lede la presunzione di innocenza del ricorrente.

75      Tale conclusione è corroborata dalle diverse versioni linguistiche del punto 75 della risoluzione impugnata che non contengono alcun riferimento a una sentenza nel senso giudiziario del termine, in particolare, nella versione inglese («was found responsible»), tedesca («verantwortlich gemacht wurde»), spagnola («fue declarado responsable») o, ancora, neerlandese («verantwoordelijk werd bevonden»). Il significato reale di dette dichiarazioni è quindi, effettivamente, quello di mettere in risalto la responsabilità del ricorrente con riferimento a fatti costitutivi di molestie psicologiche, come risulta dalla relazione dell’OLAF, senza anticipare in alcun modo il giudizio sulla sua eventuale colpevolezza nel quadro del procedimento penale in corso dinanzi al giudice belga.

76      Inoltre, occorre osservare che, al punto 83 della risoluzione impugnata, il Parlamento ha anche ricordato che, alla data dell’adozione della risoluzione, non era pervenuta alcuna informazione aggiuntiva sul procedimento penale. Una siffatta indicazione consente di evitare qualsiasi equivoco quanto alla questione se, nei confronti del ricorrente, fosse stata o meno pronunciata una «sentenza».

77      Pertanto, l’impiego del termine «giudicato» al punto 75 della versione francese della risoluzione impugnata, benché inadeguato e poco opportuno, non lede il principio della presunzione di innocenza del ricorrente.

78      Posto che il ricorrente ha contestato in maniera specifica solo il punto 75 della risoluzione impugnata, non compete al Tribunale ricercare ed esaminare se altri passaggi di detta risoluzione avrebbero potuto ledere la sua presunzione di innocenza.

79      Alla luce di quanto precede, la seconda censura non consente di dimostrare l’esistenza di un comportamento illecito da parte del Parlamento.

 Sulla terza censura, relativa alla violazione della riservatezza delle indagini dell’OLAF

80      Da un lato, il ricorrente contesta all’OLAF, sostanzialmente, di aver rivelato il contenuto riservato della sua relazione d’indagine al Parlamento in occasione di una riunione della Cocobu che si sarebbe tenuta il 3 febbraio 2020, a seguito della quale quest’ultima avrebbe presentato un progetto di relazione sul discarico del CESE riferendosi, in particolare, al ricorrente con il suo cognome. La risoluzione impugnata, fondata su detta relazione della Cocobu, sarebbe quindi stata adottata in violazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’OLAF e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).

81      Dall’altro lato, il ricorrente sostiene che il principio di riservatezza vieterebbe al Parlamento di rivelare il contenuto di una relazione utilizzata nel quadro di un procedimento disciplinare o giudiziario, principio che deriverebbe dall’articolo 10 e dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2013.

82      Il Parlamento contesta tale argomento.

83      Da un lato, nella misura in cui il ricorrente contesta all’OLAF di aver violato il suo obbligo di riservatezza in occasione di una riunione della Cocobu del 3 febbraio 2020, basti osservare che una siffatta argomentazione è irricevibile poiché mira a dimostrare l’illegittimità di un comportamento imputabile a detto ufficio e non al convenuto. Orbene, la Commissione, a cui l’OLAF fa capo, non è parte del presente procedimento.

84      Dall’altro lato, nella misura in cui il ricorrente critica un comportamento del Parlamento, occorre ricordare che l’obbligo di riservatezza è un corollario del principio della presunzione di innocenza (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/Commissione, T‑48/05, EU:T:2008:257, punto 213).

85      Orbene, alla luce di quanto precede, detto principio non vieta al Parlamento di richiamare, nel contesto del suo compito di controllo dell’utilizzo dei fondi pubblici, le principali conclusioni della relazione dell’OLAF. In tali circostanze, non si può contestare al Parlamento di aver violato il carattere riservato della relazione dell’OLAF di cui è venuto a conoscenza in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2013, per aver richiamato la principale conclusione di detta relazione nella risoluzione impugnata.

86      Alla luce di quanto precede, la terza censura non consente di dimostrare l’esistenza di un comportamento illecito da parte del Parlamento.

 Sulla quarta censura, relativa alla violazione del diritto a una buona amministrazione e del principio di proporzionalità

87      Il ricorrente contesta al Parlamento di essere venuto meno al suo dovere di imparzialità e di aver violato il principio di proporzionalità identificando una persona fisica all’interno di un documento diretto al CESE concernente la gestione del bilancio.

88      Il Parlamento contesta tale argomento.

89      Per quanto attiene al diritto a una buona amministrazione, previsto all’articolo 41 della Carta, occorre ricordare che esso non attribuisce, di per sé stesso, diritti ai singoli, salvo quando costituisce espressione di diritti specifici come il diritto di vedere le proprie questioni trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole (sentenza del 4 ottobre 2006, Tillack/Commissione, T‑193/04, EU:T:2006:292, punto 127). Per quanto concerne l’esigenza di imparzialità, che secondo il ricorrente sarebbe stata lesa dal Parlamento, essa riguarda, da un lato, il profilo soggettivo, nel senso che nessuno dei membri dell’istituzione interessata che è incaricata della questione deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, nel senso che l’istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio (v. sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 155 e giurisprudenza citata).

90      Nel caso di specie, al fine di dimostrare la violazione da parte del Parlamento del suo dovere di imparzialità soggettiva, il ricorrente si limita a sostenere che la risoluzione impugnata contiene «informazioni concernenti la [sua] colpevolezza sul[la] base di asserite condotte illustrate nella relazione riservata dell’OLAF».

91      Tuttavia, il fatto che la risoluzione impugnata abbia reso il ricorrente identificabile come l’autore di comportamenti configuranti molestie psicologiche, circostanza questa che costituisce una delle conclusioni della relazione dell’OLAF, non consente in alcun modo di dimostrare che un membro del Parlamento avrebbe manifestato un’opinione preconcetta o un pregiudizio personale a tal riguardo.

92      Inoltre, quanto al dovere di imparzialità oggettiva, il ricorrente si limita a sostenere che il suo comportamento non ha avuto, secondo l’OLAF, alcun impatto a livello finanziario.

93      Orbene, un siffatto argomento non è tale da consentire di dubitare dell’imparzialità oggettiva del Parlamento.

94      Quanto all’asserita violazione del principio di proporzionalità, in risposta a un quesito posto dal Tribunale in udienza, il ricorrente ha indicato che l’argomento sviluppato a tal proposito non era autonomo rispetto a quello invocato a fondamento della prima censura.

95      In tali circostanze, si deve concludere nel senso che la quarta censura non consente di dimostrare l’esistenza di un comportamento illecito da parte del Parlamento.

96      Alla luce di quanto precede, la domanda di risarcimento deve quindi essere respinta nella sua interezza, senza che sia necessario esaminare l’eventuale soddisfacimento delle altre due condizioni per la sussistenza di una responsabilità dell’Unione. Non è quindi nemmeno necessario pronunciarsi sulla richiesta del Parlamento di ritirare dal fascicolo di causa l’asserito verbale della riunione della Cocobu del 3 febbraio 2020 poiché, essendo invocato al fine di dimostrare un comportamento illecito da parte dell’OLAF, detto documento è del tutto irrilevante ai fini della presente causa.

 Sulle spese

97      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda del Parlamento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      KN è condannato alle spese.

van der Woude

Svenningsen

Mac Eochaidh

Pynnä

 

      Laitenberger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 30 novembre 2022.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.