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Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2014 – Yusef / Commissione

(Causa T-306/10)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Regolamento (CE) n. 881/2002 – Congelamento dei capitali e delle ricorse economiche di una persona a seguito del suo inserimento in un elenco redatto da un organismo delle Nazioni Unite – Comitato per le sanzioni – Conseguente inserimento nell’allegato I al regolamento n. 881/2002 – Rifiuto della Commissione di cancellare tale inserimento – Ricorso per carenza – Diritti fondamentali – Diritto al contraddittorio, diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo e diritto al rispetto della proprietà»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hani El Sayyed Elsebai Yusef (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente E. Grieves, barrister, e H. Miller, solicitor, successivamente E. Grieves, H. Miller, P. Moser, QC, e R. Graham, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta, M. Konstantinidis e T. Scharf, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente E. Finnegan e R. Szostak, successivamente E. Finnegan, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a far dichiarare, conformemente all’articolo 265 TFUE, che la Commissione si è illegittimamente rifiutata di procedere all’abrogazione del regolamento (CE) n. 1629/2005 della Commissione, del 5 ottobre 2005, recante cinquantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU L 260, pag. 9), nei limiti in cui tale atto riguarda il ricorrente.

Dispositivo

1)    La Commissione europea è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato FUE e del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, astenendosi dal sanare i vizi di procedura e le irregolarità di merito che hanno inficiato il congelamento dei fondi del sig. Hani El Sayyed Elsebai Yusef.

2)    Per il resto, il ricorso è respinto.

3)    La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Yusef nonché le somme anticipate dalla cassa del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.

4)    Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 260 del 25.9.2010.