Language of document : ECLI:EU:T:2014:19

Causa T‑309/10

Christoph Klein

contro

Commissione europea

«Responsabilità extracontrattuale – Dispositivi medici – Articoli 8 e 18 della direttiva 93/42/CEE – Inerzia della Commissione in seguito alla notifica di una decisione di divieto d’immissione in commercio – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 gennaio 2014

1.      Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Dies a quo – Danno continuato – Data da prendere in considerazione

(Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46)

2.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma preordinata a conferire diritti ai singoli – Istituzione che non dispone di alcun margine discrezionale – Sufficienza di una semplice violazione del diritto dell’Unione

(Art. 340, secondo comma, TFUE)

3.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Onere della prova – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, secondo comma, TFUE)

4.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Comportamento illecito delle istituzioni – Inerzia della Commissione in seguito alla notifica da parte di uno Stato membro di una decisione di divieto di immissione in commercio di un dispositivo medico – Fatto che non costituisce illecito

(Art. 340, secondo comma, TFUE; direttiva del Consiglio 93/42, art. 8, §§ 2 e 3)

5.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Comportamento illecito delle istituzioni – Mancato avvio d’ufficio da parte della Commissione del procedimento di salvaguardia ai sensi della direttiva 93/42 – Fatto che non costituisce illecito – Competenza esclusiva degli Stati membri ad avviare il procedimento

(Art. 5, § 2, TUE; art. 340, secondo comma, TFUE; direttiva del Consiglio 93/42, art. 8, §§ 1 e 2)

6.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento – Fatto che non costituisce illecito

(Artt. 258 TFUE e 340, secondo comma, TFUE)

1.      Nel caso di un danno che può prodursi in modo continuato, il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia si applica, in base alla data dell’atto interruttivo, al periodo che precede di oltre cinque anni tale data, senza pregiudizio per eventuali diritti sorti nel corso dei periodi successivi.

(v. punto 52)

2.      Il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che siano soddisfatte varie condizioni cumulative, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui si fa carico all’istituzione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato.

Per quanto attiene anzitutto, alla condizione relativa all’illiceità del comportamento addebitato all’istituzione o all’organo in questione, la giurisprudenza esige che si dimostri l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che ha l’obiettivo di conferire diritti ai singoli. Per quanto riguarda la condizione per cui la violazione deve essere sufficientemente qualificata, il criterio decisivo che consente di ritenere che essa sia soddisfatta è quello della violazione grave e manifesta, commessa dall’istituzione o dall’organo dell’Unione in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Qualora l’istituzione o l’organo in questione disponga solamente di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per constatare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata.

(v. punti 56, 57)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 58‑60)

4.      Poiché l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 93/42, concernente i dispositivi medici, stabilisce solo un obbligo, per gli Stati membri, di informare la Commissione della decisione di divieto di immissione in commercio e non un obbligo di agire in capo alla Commissione, si deve ritenere che questa non sia tenuta ad adottare alcuna decisione in seguito alla ricezione della notifica. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza che la notifica faccia riferimento, nel suo titolo, al procedimento di clausola di salvaguardia previsto all’articolo 8 di detta direttiva. Infatti, l’analisi del valore giuridico di qualsiasi atto amministrativo deve essere effettuata in base alla sua sostanza e non alla sua presentazione formale.

Di conseguenza, per quanto la mancanza di reazione da parte della Commissione in seguito alla notifica da parte delle autorità di uno Stato membro di una decisione di divieto fosse criticabile, alcun comportamento illecito di tale istituzione può essere dedotto dal fatto che essa non ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/42, in seguito a detta notifica. Peraltro, un libro bianco non può costituire la base giuridica di un obbligo a carico della Commissione, poiché è solo un documento che contiene proposte di azione dell’Unione e che si tratta di una comunicazione destinata a promuovere un dibattito politico e non a creare obblighi giuridici.

(v. punti 77‑79, 84‑86)

5.      Nessun comportamento illecito della Commissione può essere dedotto dalla circostanza che essa non ha avviato un procedimento di clausola di salvaguardia ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/42, concernente i dispositivi medici.

Infatti, conformemente a detto articolo 8, paragrafo 1, spetta agli Stati membri prendere le disposizioni necessarie affinché i dispositivi medici non possano essere immessi in commercio qualora compromettano la sicurezza e la salute dei pazienti. Pertanto, la direttiva prevede un sistema nel quale la sorveglianza del mercato spetta alle autorità nazionali, e non alla Commissione. Inoltre, secondo l’articolo 8 della direttiva 93/42, l’iniziativa di un procedimento di clausola di salvaguardia rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, con la conseguenza che spetta unicamente a questi ultimi avviare detto procedimento. A tale riguardo si deve constatare che l’articolo 8 della direttiva 93/42 non prevede che la Commissione possa, di sua propria iniziativa, informare gli Stati membri delle sue constatazioni relative a misure nazionali.

Inoltre, conformemente al principio di attribuzione delle competenze sancito dall’articolo 5, paragrafo 2, TUE, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi ultimi stabiliti. Pertanto, la Commissione non può agire al di là delle competenze così stabilite dalla direttiva 93/42 avviando d’ufficio il procedimento di clausola di salvaguardia e tale circostanza non può esserle contestata sulla base di un criterio di efficacia.

(v. punti 89, 90, 96)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 94)