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Ricorso proposto il 13 settembre 2010 - Nedri Spanstaal / Commissione

(Causa T-391/10)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Nedri Spanstaal BV (Venlo, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. Slotboom e B. Haan, advocaten)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare il ricorso ricevibile;

Annullare l'art. 1, n. 9 della decisione relativamente al termine afferente al sorgere della responsabilità della Hit Groep, e dell'art. 2, n. 9 della decisione relativamente all'ammenda inflitta alla Nedri;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 30 giugno 2010 relativa ad un procedimento ex artt. 101 TFUE e 53 dell'accordo SEE nel procedimento COMP/38.344 - Acciaio di precompressione.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

In primo luogo, la ricorrente fa valere una violazione degli artt. 101 TFUE e 23, n. 2 del regolamento n. 1/20031, nonché del principio dell'obbligo di motivazione. Ad avviso della ricorrente la Commissione ha commesso un errore di fatto e di diritto valutando scorrettamente la responsabilità solidale della Hit Groep solamente per il periodo dal 1ºgennaio 1998 al 17 gennaio 2002. La ricorrente afferma che la Commissione avrebbe dovuto ritenere la Hit Groep responsabile per il periodo dal 1ºmaggio 1987 fino al 17 gennaio 2002 incluso. Durante tale periodo, infatti, la Hit Groep avrebbe avuto costantemente il controllo sulla ricorrente.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta una violazione dell'art. 23, n. 2 del regolamento n. 1/2003, degli Orientamenti per il calcolo delle ammende2, del principio di proporzionalità e del principio di obbligo di motivazione. Secondo la ricorrente la Commissione ha commesso un errore di fatto e di diritto in quanto ha calcolato il tetto massimo ex lege per l'ammenda, ossia il 10 % del volume d'affari dell'anno precedente, sul volume d'affari della ricorrente relativo al 2009. detto tetto massimo ex lege avrebbe dovuto essere correlato al volume d'affari della ricorrente del 2002.

In terzo luogo, la ricorrente fa valere una violazione del punto 23 della comunicazione sul trattamento favorevole3 e dell'obbligo di motivazione. Essa afferma che la Commissione ha commesso un errore di fatto e di diritto concedendo alla ricorrente una riduzione dell'ammenda solamente del 25 % invece che del 30 %.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

3 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).