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Impugnazione proposta il 7 febbraio 2022 da Jean-François Jalkh avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 1° dicembre 2021, causa T-230/21, Jalkh / Parlamento

(Causa C-82/22 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-François Jalkh (rappresentante: F. Wagner, avocat)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 1° dicembre 2021, causa T-230/21, Jalkh/Parlamento;

annullare la decisione P9_TA(2021)0092 del Parlamento europeo, del 25 marzo 2021, sulla domanda di revoca dell’immunità del ricorrente [2020/2110(IMM)].

Condannare il Parlamento europeo a pagare la totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce tre motivi.

Il primo motivo verte sulla violazione della regola secondo cui «il procedimento penale sospende i procedimenti amministrativi e civili». Secondo il ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione che lo ha portato a disattendere, nella sua analisi, disposizioni giuridiche in vigore nell'Unione e la giurisprudenza di un paese dell'Unione, che avrebbero potuto e dovuto essere prese in considerazione nel caso del ricorrente, per sospendere la procedura di revoca della sua immunità, tenuto conto della denuncia contro X, con costituzione di parte civile, presentata al giudice istruttore di Bruxelles il 15 dicembre 2020, per falso e uso di documenti falsi.

Il secondo motivo verte su un errore manifesto di valutazione del diritto dell'Unione per non aver riconosciuto la violazione, da parte del Parlamento europeo, mediante la sua commissione JURI, dell'articolo 7 della comunicazione 0011/2019 del 19 novembre 2019.

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione del diritto dell'Unione e dei suoi principi generali, come il principio della parità di trattamento e il principio di buona amministrazione, che era di particolare rilevanza per il procedimento, in quanto il ricorrente ha sostenuto che la frase manoscritta «molto attento», in aggiunta alla formula di cortesia dattiloscritta sulla lettera del Ministro della Giustizia del 16 giugno 2020, doveva essere considerata come rivelatrice di una volontà del governo francese di utilizzare il procedimento giudiziario in questione nel dibattito politico e come tale costitutiva di un fumus persecutionis.

Il terzo motivo verte sulla violazione dell'articolo 9 del Protocollo sulle immunità. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha riconosciuto che i fatti contestati, vale a dire l'utilizzo da parte di Jean-François Jalkh del suo bilancio delle spese di assistenza parlamentare, erano coperti dall'immunità prevista dall'articolo 9 del Protocollo, ma si è limitato a una formula generale per respingere la censura, senza spiegare le proprie ragioni.

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