Language of document : ECLI:EU:T:2012:105

Causa T‑230/10

Regno di Spagna

contro

Commissione europea

«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento — Ortofrutticoli — Obbligo di giustificazione delle spese — Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori»

Massime della sentenza

1.      Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Ortofrutticoli — Organizzazioni di produttori — Finanziamento da parte del FEAOG — Presupposto — Prova dell’impegno delle spese realizzate

[Regolamento del Consiglio n. 2200/96, art. 15, § 5, primo comma; regolamento della Commissione n. 1433/2003, art. 18, § 2, c)]

2.      Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Ortofrutticoli — Organizzazioni di produttori — Finanziamento da parte del FEAOG — Riconoscimento di tali organizzazioni da parte delle autorità nazionali — Presupposto — Funzionamento democratico

[Regolamento del Consiglio n. 2200/96, art. 11, § 1, d); regolamento della Commissione n. 1432/2003, artt. 4, 13, § 2, b), e 14, § 2]

1.      Dal combinato disposto dell’articolo 15, paragrafo 5, primo comma, del regolamento n. 2200/96, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1433/2003, recante modalità di applicazione del regolamento n. 2200/96 riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario, emerge che un aiuto finanziario dell’Unione può essere concesso a un’organizzazione di produttori, a titolo di un programma operativo, solo a condizione che venga fornita la prova dell’impegno delle spese realizzate a titolo del suddetto programma.

Tale regola non esclude che costi generati dalla gestione ecologica degli imballaggi vengano presi in considerazione qualora i suddetti costi siano sostenuti direttamente dai distributori e indirettamente dalle organizzazioni di produttori. Infatti, è richiesta unicamente la prova che i costi di cui trattasi siano sostenuti direttamente o indirettamente dalle organizzazione di produttori.

(v. punti 19-20, 22)

2.      La normativa dell’Unione relativa alle organizzazioni di produttori è intesa a garantirne il funzionamento democratico, e questo tramite due principi. Da un lato, i membri produttori dell’organizzazione di produttori devono controllare la loro organizzazione e assumerne autonomamente le decisioni. Dall’altro, un’organizzazione di produttori deve contare tra i suoi membri almeno cinque produttori e nessuno di essi può, in linea di principio, disporre di più del 20% dei diritti di voto.

Al fine di garantire il funzionamento democratico delle organizzazioni di produttori, occorre tener conto dell’identità delle persone fisiche o giuridiche che detengono il capitale dei membri delle organizzazioni di produttori. Orbene, in assenza di una siffatta verifica, una stessa persona fisica o giuridica, che detenga una grande maggioranza, se non la totalità, del capitale di più membri di un’organizzazione di produttori, in modo da esercitare su questi ultimi un potere di controllo, in particolare sui loro processi decisionali, potrebbe dissimularsi dietro i suddetti membri. In siffatte circostanze, il secondo principio summenzionato rischierebbe di essere eluso, in quanto il numero apparente di membri di un’organizzazione di produttori non sarebbe rappresentativo del numero di membri della medesima realmente indipendenti.

Peraltro, in forza dell’articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 1432/2003, recante modalità di applicazione del regolamento n. 2200/96 per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori, l’aumento da parte dello Stato membro della percentuale massima del 20% dei diritti di voto detenuti da un solo membro deve essere proporzionata al contributo del suddetto membro al valore della produzione commercializzata dall’organizzazione di produttori. Di conseguenza, lo Stato membro è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per evitare che un solo membro controlli oltre il 20% dei diritti di voto in seno all’organizzazione di produttori.

(v. punti 47-51, 53, 57, 59)