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Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 – Huvis/Consiglio

(Causa T-536/08) 1

(«Dumping – Importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Corea del Sud – Proroga dei dazi antidumping a seguito di un riesame intermedio parziale – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta e individuale – Ricevibilità – Parità di trattamento e non discriminazione – Articolo 9, paragrafo 5, e articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articolo 9, paragrafo 5, e articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009]»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Huvis Corp. (Seul, Corea del Sud) (rappresentanti: inizialmente, J.-F. Bellis, F. Di Gianni e R. Antonini, successivamente, J.-F. Bellis, F. Di Gianni e A. Scalini, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, inizialmente assistiti da G. Berrisch e G. Wolf, successivamente da G. Berrisch, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, M. França e H. van Vliet, successivamente, M. França e J.-F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 893/2008 del Consiglio, del 10 settembre 2008, che mantiene i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e della Corea a seguito di un riesame intermedio parziale avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 247, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Huvis Corp. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 55 del 7.3.2009.