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Ricorso proposto il 1ºdicembre 2008 - Granuband / UAMI - Granuflex (GRANUflex)

(Causa T-534/08)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'olandese

Parti

Ricorrente: Granuband B.V. (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. M. Ellens)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft (Budapest, Ungheria)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione dell'UAMI 15 settembre 2008, trasmessa il 24 settembre 2008, o riformare la stessa per violazione delle disposizioni di cui all'art. 52, n. 1, in combinato disposto con l'art. 8, n. 4 del regolamento (CE) n. 40/94 1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo GRANUFLEX per prodotti delle classi 17, 19 e 27 - marchio comunitario n. 943118.

Titolare del marchio comunitario: Granuband B. V.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: denominazione commerciale GRANUFLEX per prodotti e servizi delle classi 17, 19, 27 e 37.

Decisione della divisione di annullamento: annullamento del marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 52, n. 1, lett. c) e 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).