Language of document : ECLI:EU:T:2014:153

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

13 marzo 2014

Causa T‑652/13 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Impugnazione presentata mediante telefax nei termini – Firma dell’avvocato apposta sulla copia inviata per telefax diversa dalla firma apposta sull’originale depositato mediante invio postale – Deposito dell’originale oltre i termini – Tardività – Impugnazione manifestamente irricevibile»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 19 settembre 2013, Marcuccio/Commissione (F‑31/13).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporta le proprie spese.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Atto introduttivo presentato via fax entro il termine di ricorso – Firma autografa dell’avvocato diversa da quella che compare sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Conseguenze – Mancata presa in considerazione della data di ricezione del fax al fine di valutare il rispetto del termine di ricorso

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, § 6)

Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale perviene alla cancelleria mediante telecopia, o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi.

Se la firma del dell’avvocato rappresentante di un ricorrente che compare in calce all’originale del ricorso d’impugnazione inviato tramite telefax non è identica a quella che compare nell’originale del ricorso d’impugnazione depositato successivamente, la data di deposito del ricorso d’impugnazione presentato via fax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di impugnazione. Ne consegue che, conformemente all’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale, solo la data di deposito dell’originale firmato deve essere presa in considerazione ai fini del rispetto di siffatto termine.

(v. punti 6, 8 e 9)

Riferimento:

Tribunale: 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, punti 15‑17, e la giurisprudenza citata; 3 ottobre 2012, Tecnimed/UAMI – Ecobrands (ZAPPER-CLICK), T‑360/10, punti 15‑17; 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑229/13 P, punti 14 e 15