Language of document : ECLI:EU:T:2015:652

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

18 settembre 2015

Causa T‑653/13 P

Kari Wahlström

contro

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2010 – Colloquio annuale con il valutatore – Fissazione di obiettivi»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 9 ottobre 2013, Wahlström/Frontex (F‑116/12, Racc. FP, EU:F:2013:143).

Decisione:      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 9 ottobre 2013, Wahlström/Frontex (F‑116/12, Racc. FP, EU:F:2013:143), è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la seconda e la terza parte del secondo motivo di annullamento invocato in primo grado e la domanda di risarcimento danni. L’impugnazione è respinta quanto al resto. Il rapporto di evoluzione della carriera per il 2010 del sig. Kari Wahlström è annullato. L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex) è condannata a pagare al sig. Wahlström un importo di EUR 2 000 a titolo di risarcimento. La Frontex è condannata a sopportare tutte le spese relative alla presente istanza e a quella svoltasi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Rapporto viziato da un’irregolarità procedurale – Conseguenze

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Violazione dell’obbligo di colloquio tra il valutatore e il dipendente valutato – Irregolarità sostanziale

(Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Obbligo di fissare gli obiettivi da raggiungere – Annullamento del rapporto in caso di carenza

(Statuto dei funzionari art. 43)

4.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Sindacato del Tribunale sulla qualificazione giuridica dei fatti effettuata dal Tribunale della funzione pubblica – Ammissibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)

5.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Orientamenti per i valutatori e gli agenti riguardanti le procedure di valutazione del personale – Effetti giuridici

6.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Fissazione formale di obiettivi in occasione di un mutamento di assegnazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 43)

7.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale – Rapporto informativo di un agente non più in servizio viziato da irregolarità

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 21)

Riferimento:

Corte: sentenze 29 ottobre 1980, van Landewyck e a./Commissione, da 209/78 a 215/78 e 218/78, EU:C:1980:248, punto 47, e 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, C‑142/87, Racc., EU:C:1990:125, punto 48

Tribunale: sentenza 23 aprile 2002, Campolargo/Commissione, T‑372/00, Racc. PI, EU:T:2002:103, punto 39

2.      Un colloquio ben svolto è indispensabile nel contesto dell’esercizio di valutazione poiché ne costituisce la chiave di volta e presuppone un contatto diretto tra il dipendente valutato ed il valutatore, che, solo. può favorire un dialogo franco e approfondito che consenta agli interessati, da una parte, di soppesare con esattezza la natura, le ragioni e la portata delle loro eventuali divergenze e, dall’altra, di giungere ad una migliore comprensione reciproca. Senza uno scambio diretto tra il valutatore e il dipendente valutato, la valutazione non potrebbe svolgere pienamente la sua funzione di mezzo di gestione delle risorse umane e di strumento di accompagnamento dello sviluppo professionale dell’interessato.

Di conseguenza, una decisione di non rinnovo del contratto di un agente, adottata anteriormente all’adozione del rapporto informativo, non può avere l’effetto di rendere inutile il colloquio tra l’agente e il suo valutatore nell’ambito della procedura di valutazione, colloquio che deve consentire agli interessati, da una parte, di soppesare con esattezza la natura, le ragioni e la portata delle loro eventuali divergenze e, dall’altra, di giungere ad una migliore comprensione reciproca.

Poiché un rapporto informativo è fondato su giudizi di valore soggettivi e quindi, per natura, modificabili, si deve ritenere che, se l’agente fosse stato sentito prima della redazione del detto rapporto, nell’ambito di un colloquio, esso avrebbe potuto far valere il suo punto di vista e quindi, forse, ottenere una modifica delle valutazioni espresse nel detto rapporto. Di conseguenza, l’omissione del colloquio annuale tra l’agente e il suo valutatore, nell’ambito della procedura di valutazione, costituisce un’irregolarità sostanziale.

(v. punti 25-28 e 34)

Riferimento:

Tribunale: sentenze 30 settembre 2004, Ferrer de Moncada/Commissione, T‑16/03, Racc. PI, EU:T:2004:283, punto 40, e 25 ottobre 2007, Lo Giudice/Commissione, T‑27/05, Racc. FP, EU:T:2007:321, punti 48 e 49

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 48)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 53)

Riferimento:

Tribunale: sentenza 13 ottobre 2008, Neophytou/Commissione, T‑43/07 P, Racc. FP, EU:T:2008:432, punto 71

5.      Anche se gli orientamenti per i valutatori e gli agenti relativi alle procedure di valutazione del personale non possono essere qualificate quali norme di diritto che l’amministrazione sia comunque tenuta a rispettare, esse prevedono, tuttavia, norme di condotta indicative della prassi da seguire da cui l’amministrazione non può discostarsi, in un caso particolare, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento. Infatti, adottando siffatte norme di condotta amministrativa e annunciando con la loro pubblicazione che essa le applicherà ai casi ad esse riconducibili, l’istituzione in questione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena vedersi, se del caso, sanzionata per violazione dei principi generali del diritto, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento. Non si può quindi escludere che, in presenza di talune condizioni e a seconda del loro contenuto, siffatte norme di comportamento dotate di una portata generale possano produrre effetti giuridici.

(v. punto 61)

Riferimento:

Corte: sentenza 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. EU:C:2005:408, punti 209‑211

Tribunale: sentenza 9 luglio 1997, Monaco/Parlamento, T‑92/96, Racc. PI, EU:T:1997:105, punto 46

6.      Poiché la fissazione degli obiettivi costituisce un elemento di riferimento fondamentale per la valutazione delle prestazioni di un agente e per la redazione del rapporto informativo, la soppressione dell’obbligo di fissare formalmente obiettivi ad un agente in occasione di un mutamento di assegnazione, e ciò nell’ambito di un colloquio con il suo valutatore, avrebbe l’effetto di trattare in maniera diversa gli agenti, in materia di fissazione di obiettivi, a seconda della data del loro mutamento di assegnazione.

Infatti, la «fissazione formale di obiettivi» comprende la fissazione di obiettivi nell’ambito di un colloquio con il valutatore. Se così non fosse, ciò condurrebbe a trattare in maniera diversa gli agenti, in materia di fissazione di obiettivi, a seconda della data del loro mutamento di assegnazione, in quanto l’agente che cambia assegnazione all’inizio dell’anno potrebbe vedersi assegnare nuovi obiettivi nell’ambito del colloquio annuale con il valutatore, a differenza dell’agente riassegnato nel corso dell’anno di riferimento, che sarebbe privato di tale colloquio.

(v. punti 62 e 66)

7.      Qualora la domanda di risarcimento danni trovi il suo fondamento nell’illegittimità dell’atto annullato, l’annullamento pronunciato dal Tribunale costituisce, di per sé stesso, un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che il ricorrente possa aver subito.

Tuttavia, l’annullamento di un atto, quando è privato di ogni effetto utile, non può costituire di per se stesso il risarcimento adeguato e sufficiente di ogni danno morale causato dall’atto annullato. Ciò si verifica qualora, nell’ambito dell’esecuzione della sentenza di annullamento di un rapporto informativo, sia impossibile assegnare retroattivamente obiettivi ad un agente non più in servizio nonché predisporre un colloquio formale su tali obiettivi. Inoltre, le sue prestazioni non possono formare oggetto di una nuova valutazione nell’ambito di un nuovo rapporto informativo tenendo conto di obiettivi fissati ab initio. Pertanto, rimarrà un dubbio quanto alle prestazioni di cui l’interessato avrebbe potuto dar prova se all’inizio fossero stati fissati obiettivi. Orbene, tale dubbio configura un pregiudizio.

Di conseguenza, l’annullamento del rapporto informativo non può, in quanto tale, costituire un risarcimento adeguato e sufficiente.

(v. punti 82-85)

Riferimento:

Corte: sentenza 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P, Racc. FP, EU:C:2008:134, punto 98

Tribunale: sentenze 11 settembre 2002, Willeme/Commissione, T‑89/01, Racc. PI, EU:T:2002:212, punto 97, e 30 settembre 2009, Skareby/Commissione, T‑193/08 P, Racc. FP, EU:T:2009:377, punto 99