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Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2013 – Bouillez / Consiglio

(Causa T-31/13 P)1

(«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2007 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 –

Obbligo di motivazione – Articolo 266 TFUE – Articolo 45 dello Statuto –

Motivazione contraddittoria – Esame comparativo del merito – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vincent Bouillez (Overijse, Belgio) (rappresentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 14 novembre 2012, Bouillez/Consiglio (F-75/11, non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

L’impugnazione è respinta.

Il sig. Vincent Bouillez sopporterà le proprie spese, nonché le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito del presente giudizio di impugnazione.

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1 GU C 86 del 23.3.2013.