Language of document : ECLI:EU:C:2020:542

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

9 luglio 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Piattaforma di video online – Caricamento di un film senza il consenso del titolare – Procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 8 – Diritto d’informazione del richiedente – Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “indirizzo” – Indirizzo di posta elettronica, indirizzo IP e numero di telefono – Esclusione»

Nella causa C‑264/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 21 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 29 marzo 2019, nel procedimento

Constantin Film Verleih

contro

YouTube LLC,

Google Inc.,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 febbraio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Constantin Film Verleih GmbH, da B. Frommer, R. Bisle e M. Hügel, Rechtsanwälte;

–        per YouTube LLC e Google Inc., da J. Wimmers e M. Barudi, Rechtsanwälte;

–        per la Commissione europea, da G. Braun, T. Scharf, S.L. Kalėda e H. Kranenborg, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 aprile 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Constantin Film Verleih GmbH, società distributrice di film con sede in Germania, e, dall’altro, YouTube LLC e Google Inc., con sede negli Stati Uniti, in merito alle informazioni richieste dalla Constantin Film Verleih a queste due società riguardanti gli indirizzi di posta elettronica, gli indirizzi IP e i numeri di telefono cellulare di utenti che hanno commesso violazioni dei suoi diritti di proprietà intellettuale.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2004/48

3        I considerando 2, 10, 15 e 32 della direttiva 2004/48 sono del seguente tenore:

«2)      (...) [La tutela della proprietà intellettuale] non dovrebbe essere di ostacolo alla libertà d’espressione, alla libera circolazione delle informazioni, alla tutela dei dati personali, anche su Internet.

(...)

(10)      L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(...)

(15)      La presente direttiva dovrebbe far salv[a] la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [(JO 1995, L 281, pag. 31)] (...).

(...)

(32)      La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della proprietà intellettuale in conformità all’articolo 17, paragrafo 2, di tale Carta».

4        A termini dell’articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Oggetto», essa «concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale».

5        L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», ai paragrafi 1 e 3, lettera a), prevede quanto segue:

«1.      Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

(...)

3.      La presente direttiva fa salve:

a)      le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale [e] la direttiva 95/46(...)».

6        L’articolo 8 della medesima direttiva, intitolato «Diritto d’informazione», così dispone:

«1.      Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall’autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

a)      sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b)      sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

c)      sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

oppure

d)      sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2.      Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a)      nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;

b)      informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione.

3.      I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni regolamentari che:

a)      accordano al titolare diritti d’informazione più ampi;

b)      disciplinano l’uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in virtù del presente articolo;

c)      disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d’informazione;

d)      accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la [propria] partecipazione personale o quella di parenti stretti ad una violazione di un diritto di proprietà intellettuale;

oppure

e)      disciplinano la protezione o la riservatezza delle fonti informative o il trattamento di dati personali».

 Diritto tedesco

7        Ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, prima frase, del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273), nella sua versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: l’«UrhG»), a chiunque, su scala commerciale, violi il diritto d’autore o un altro diritto protetto da tale legge può essere ingiunto, dalla persona lesa, di fornire immediatamente informazioni sull’origine e sul canale di distribuzione delle copie oggetto di violazione di un diritto o di altri prodotti.

8        In caso di violazione manifesta, fatto salvo l’articolo 101, paragrafo 1, dell’UrhG, tale diritto d’informazione può essere esercitato, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, prima frase, punto 3, dell’UrhG, anche nei confronti di una persona che ha fornito su scala commerciale servizi utilizzati per l’esercizio di attività di violazione di un diritto.

9        A norma dell’articolo 101, paragrafo 3, punto 1, dell’UrhG, la persona che è tenuta a fornire le informazioni deve indicare nome e indirizzo dei produttori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle copie o degli altri prodotti, degli utenti dei servizi nonché dei grossisti e dei dettaglianti.

10      Conformemente all’articolo 111, paragrafo 1, prima frase, punti 2 e 3, del Telekommunikationsgesetz (legge relativa alle telecomunicazioni), del 22 giugno 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1190), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: il «TKG»), all’atto dell’assegnazione dei numeri telefonici, sono raccolti e conservati il nome e l’indirizzo del titolare della linea nonché, se si tratta di una persona fisica, la sua data di nascita.

11      Ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 1, terza frase, del TKG, dette informazioni devono, inoltre, essere verificate con riferimento ai servizi prepagati.

12      Ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 2, del TKG, all’atto dell’assegnazione di un indirizzo di posta elettronica, tale verifica e tale conservazione non sono obbligatorie.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      La Constantin Film Verleih dispone in Germania dei diritti di sfruttamento esclusivi, tra le altre, sulle opere cinematografiche «Parker» e «Scary Movie 5».

14      Nel corso degli anni 2013 e 2014, tali opere sono state caricate sul sito Internet www.youtube.com, una piattaforma gestita da YouTube che consente agli utenti di pubblicare, visualizzare e condividere video (in prosieguo: la «piattaforma YouTube»). Tali opere sono quindi state visualizzate varie decine di migliaia di volte.

15      La Constantin Film Verleih esige, da parte di YouTube e di Google, società controllante della prima, che le sia fornito un insieme di informazioni relative a ciascuno degli utenti che ha proceduto al caricamento delle medesime opere (in prosieguo: gli «utenti di cui trattasi»).

16      Il giudice del rinvio rileva, a tale riguardo, che, per caricare video sulla piattaforma YouTube, gli utenti devono anzitutto registrarsi su Google con un account utente; l’apertura di tale account richiede, da parte di detti utenti, soltanto l’indicazione di un nome, di un indirizzo e di una data di nascita. Tali dati non sono solitamente verificati e l’indirizzo postale dell’utente non viene richiesto. Tuttavia, per poter pubblicare sulla piattaforma YouTube video di durata superiore a 15 minuti, l’utente deve indicare un numero di telefono cellulare per consentirgli di ricevere un codice di attivazione, necessario per effettuare tale pubblicazione. Peraltro, secondo le condizioni generali di utilizzo e di protezione dei dati comuni di YouTube e di Google, gli utenti della piattaforma YouTube autorizzano la memorizzazione dei registri server, ivi compreso l’indirizzo IP, la data e l’ora di utilizzo e le diverse richieste nonché l’utilizzo a livello di gruppo di tali dati.

17      Dopo che le parti del procedimento principale hanno unanimemente dichiarato che la controversia di primo grado relativa ai nomi e agli indirizzi postali degli utenti di cui trattasi era stata formalmente definita, la Constantin Film Verleih, avendo ottenuto solo nomi utenti fittizi, ha chiesto che fosse ordinato a YouTube e Google di fornirle informazioni supplementari.

18      Tali informazioni supplementari hanno ad oggetto, da un lato, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono cellulare nonché gli indirizzi IP utilizzati dagli utenti di cui trattasi per il caricamento dei file, con il momento esatto di tale caricamento indicante la data e l’ora, compresi i minuti, i secondi e il fuso orario, ossia il momento del caricamento, e, dall’altro, l’indirizzo IP utilizzato da ultimo da tali utenti per entrare nel loro account Google al fine di accedere alla piattaforma YouTube, sempre con il momento esatto dell’accesso indicante la data e l’ora, compresi i minuti, i secondi e il fuso orario, ossia il momento dell’accesso.

19      Con la sua sentenza del 3 maggio 2016, il Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania) ha respinto la domanda della Constantin Film Verleih. Per contro, su appello di quest’ultima, con sentenza del 22 agosto 2018, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania) ha accolto parzialmente la domanda della Constantin Film Verleih, e ha condannato YouTube e Google a fornirle gli indirizzi di posta elettronica degli utenti di cui trattasi, respingendo tale appello quanto al resto.

20      Con il suo ricorso per Revision (cassazione), proposto dinanzi al giudice del rinvio, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), la Constantin Film Verleih persiste nelle sue domande dirette a ottenere la condanna di YouTube e di Google a fornirle i numeri di telefono cellulare nonché gli indirizzi IP degli utenti di cui trattasi. Peraltro, con il loro proprio ricorso per Revision, YouTube e Google chiedono il rigetto integrale della domanda della Constantin Film Verleih, anche nella parte in cui la stessa riguarda la comunicazione degli indirizzi di posta elettronica degli utenti di cui trattasi.

21      Il giudice del rinvio ritiene che l’esito di questi due ricorsi per Revision dipenda dall’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48 e, in particolare, dalla risposta alla questione se le informazioni supplementari richieste dalla Constantin Film Verleih rientrino nel termine «indirizzo», ai sensi di tale disposizione.

22      In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se gli indirizzi dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva [2004/48], ai quali si estendono le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva, riguardino anche, se del caso,

a)      gli indirizzi e-mail degli utenti dei servizi e/o

b)      i numeri di telefono degli utenti dei servizi e/o

c)      gli indirizzi IP utilizzati dagli utenti dei servizi per caricare file lesivi di un diritto, nonché l’ora esatta del caricamento.

2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione sub c):

Se le informazioni da fornire ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva [2004/48] riguardino anche l’ultimo indirizzo IP utilizzato dall’utente, che in precedenza ha caricato file lesivi di un diritto, per accedere al proprio account Google/YouTube, nonché l’ora esatta dell’accesso, indipendentemente dal fatto che durante tale ultimo accesso siano state commesse violazioni [della proprietà intellettuale]».

 Sulle questioni pregiudiziali

23      Con le sue questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «indirizzo» si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all’indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all’indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all’account utente.

24      Nel caso di specie, è pacifico che YouTube e Google forniscono, su scala commerciale, servizi di cui gli utenti di cui trattasi si sono avvalsi per attività di violazione di un diritto, consistenti nell’aver caricato, sulla piattaforma YouTube, file contenenti opere protette, a danno della Constantin Film Verleih. La controversia principale verte sul rifiuto di queste società di fornire talune informazioni richieste dalla Constantin Film Verleih relative a detti utenti, in particolare i loro indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono nonché gli indirizzi IP utilizzati da questi ultimi sia al momento del caricamento dei file in questione sia al momento dell’ultimo accesso al loro account Google/YouTube. Risulta dalla decisione di rinvio, e non è peraltro contestato nell’ambito della presente causa, che l’esito del procedimento principale dipende dalla questione se informazioni siffatte rientrino nella nozione di «indirizzo», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48.

25      A tale riguardo, occorre in via preliminare ricordare che, a termini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/48, gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall’autore della violazione e/o da ogni altra persona che sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto.

26      L’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48 precisa che le informazioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo comprendono, ove opportuno, nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti.

27      Ne consegue che, in forza dell’articolo 8 della direttiva 2004/48, gli Stati membri devono garantire che le autorità giudiziarie competenti possano, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, ordinare al gestore della piattaforma online di fornire il nome e l’indirizzo di qualsiasi persona indicata al paragrafo 2, lettera a), di tale articolo che abbia caricato su tale piattaforma un film senza il consenso del titolare del diritto d’autore.

28      Per quanto riguarda la questione se la nozione di «indirizzo», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48, includa anche gli indirizzi di posta elettronica, i numeri di telefono e gli indirizzi IP di tali persone, occorre rilevare che, poiché tale disposizione non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per la determinazione del suo senso e della sua portata, la nozione di «indirizzo» costituisce una nozione di diritto dell’Unione che deve normalmente dar luogo, nell’intera Unione, a un’interpretazione autonoma e uniforme (v., per analogia, sentenza del 29 luglio 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

29      Inoltre, poiché la direttiva 2004/48 non definisce tale nozione, la determinazione del significato e della portata della stessa deve essere operata conformemente al suo senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto allo stesso tempo del contesto in cui essa è utilizzata e degli scopi perseguiti dalla normativa in cui essa si inserisce nonché, eventualmente, della sua genesi (v., in tal senso, sentenze del 29 luglio 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, punto 65, e del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

30      Per quanto riguarda, in primo luogo, il senso abituale del termine «indirizzo», occorre constatare, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 30 e 33 delle sue conclusioni, che, nel linguaggio corrente, esso riguarda unicamente l’indirizzo postale, vale a dire il luogo di domicilio o di residenza di una determinata persona. Ne consegue che tale termine, qualora, come all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48, sia utilizzato senza ulteriori precisazioni, non si riferisce all’indirizzo di posta elettronica, al numero di telefono o all’indirizzo IP.

31      In secondo luogo, i lavori preparatori che hanno portato all’adozione della direttiva 2004/48 e, in particolare, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, del 30 gennaio 2003 [COM(2003) 46 definitivo], il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 ottobre 2003 (GU 2004, C 32, pag. 15), e la relazione del Parlamento europeo del 5 dicembre 2003 (A5‑0468/2003) su tale proposta si inseriscono nel solco di tale constatazione. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni e come sostenuto dalla Commissione europea dinanzi alla Corte, essi non contengono alcun indizio tale da suggerire che il termine «indirizzo» utilizzato all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva debba intendersi riferito non solo all’indirizzo postale, ma anche all’indirizzo di posta elettronica, al numero di telefono o all’indirizzo IP delle persone interessate.

32      In terzo luogo, il contesto nel quale la nozione di cui trattasi è utilizzata corrobora un’interpretazione del genere.

33      Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, dall’esame di altri atti di diritto dell’Unione che fanno riferimento all’indirizzo di posta elettronica o all’indirizzo IP emerge che nessuno di essi utilizza il termine «indirizzo», senza ulteriori precisazioni, per designare il numero di telefono, l’indirizzo IP o l’indirizzo di posta elettronica.

34      In quarto luogo, l’interpretazione esposta ai punti da 31 a 33 della presente sentenza è altresì conforme alla finalità perseguita dall’articolo 8 della direttiva 2004/48, tenuto conto dell’obiettivo generale di detta direttiva.

35      A tale riguardo, è pur vero che il diritto d’informazione previsto dal suddetto articolo 8 mira a rendere applicabile e a dare espressione concreta al diritto fondamentale ad un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e ad assicurare in tal modo l’esercizio effettivo del diritto fondamentale di proprietà, nel cui novero rientra il diritto di proprietà intellettuale tutelato all’articolo 17, paragrafo 2, di quest’ultima (sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany, C‑580/13, EU:C:2015:485, punto 29), consentendo al titolare di un diritto di proprietà intellettuale di individuare la persona che lo viola e di prendere i provvedimenti necessari per tutelare tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2017, NEW WAVE CZ, C‑427/15, EU:C:2017:18, punto 25).

36      Tuttavia, in sede di adozione della direttiva 2004/48, il legislatore dell’Unione ha scelto di procedere a un’armonizzazione minima relativamente al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in generale (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2016, Hansson, C‑481/14, EU:C:2016:419, punto 36). Pertanto, tale armonizzazione è limitata, all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, a elementi di informazione ben circoscritti.

37      Occorre peraltro rilevare che la direttiva 2004/48 ha lo scopo di stabilire un equilibrio tra, da una parte, l’interesse dei titolari alla tutela del loro diritto di proprietà intellettuale, sancita all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, e, dall’altra, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti di materiali protetti nonché dell’interesse generale (v., per analogia, sentenze del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW, C‑469/17, EU:C:2019:623, punto 57; del 29 luglio 2019, Pelham e a., C‑476/17, EU:C:2019:624, punto 32, nonché del 29 luglio 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, punto 42).

38      Per quanto più specificamente riguarda l’articolo 8 della direttiva 2004/48, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che detta disposizione mira a conciliare il rispetto di diversi diritti, in particolare il diritto d’informazione dei titolari e il diritto alla tutela dei dati personali degli utenti (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany, C‑580/13, EU:C:2015:485, punto 28).

39      Infine, occorre precisare che, sebbene dalle considerazioni che precedono risulti che gli Stati membri non hanno l’obbligo, in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48, di prevedere la possibilità, per le autorità giudiziarie competenti, di ordinare la fornitura dell’indirizzo di posta elettronica, del numero di telefono o dell’indirizzo IP delle persone indicate in tale disposizione nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, resta il fatto che gli Stati membri dispongono di una simile facoltà. Infatti, come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, il legislatore dell’Unione ha espressamente previsto la possibilità, per gli Stati membri, di concedere ai titolari di diritti di proprietà intellettuale il diritto di ricevere un’informazione più ampia, purché, tuttavia, sia garantito un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali coinvolti e siano rispettati gli altri principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio di proporzionalità (v., in tal senso, ordinanza del 19 febbraio 2009, LSG‑Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C‑557/07, EU:C:2009:107, punto 29, e sentenza del 19 aprile 2012, Bonnier Audio e a., C‑461/10, EU:C:2012:219, punto 55).

40      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48 dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «indirizzo» ivi contenuta non si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all’indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all’indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all’account utente.

 Sulle spese

41      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «indirizzo» ivi contenuta non si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all’indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all’indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all’account utente.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.