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Ricorso proposto il 20 novembre 2008 - Rundpack / UAMI (Raffigurazione di un bicchiere)

(Causa T -503/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rundpack AG (rappresentante: avv. R. Chmilewsky-Lehner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata della parte convenuta 3 settembre 2008, procedimento R 1400/2006-1, e rinviare all'Ufficio la domanda di marchio n. 003 317 591 per la prosecuzione del procedimento di registrazione nonché condannare la parte convenuta a tutte le spese legate alla controversia, in particolare anche alle spese relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

in subordine, annullare la decisione della parte convenuta 3 settembre 2008 e rinviare all'Ufficio la domanda di marchio n. 003 317 591 per la prosecuzione del procedimento di registrazione con elenco di prodotti conseguentemente ridotto nonché condannare la parte convenuta a tutte le spese connesse alla controversia, in particolare anche alle spese relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio tridimensionale "BICCHIERE ROTONDO" per prodotti delle classi 16, 17 e 20 (domanda n. 3 317 591)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 1, in quanto il marchio richiesto presenterebbe il carattere distintivo minimo richiesto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).