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Ricorso proposto il 9 giugno 2011 - Portovesme/Commissione

(Causa T-291/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente : Portovesme Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Ciulli, G. Dore, M. Liberati e A. Vinci, avvocati)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)     ai sensi dell'art.267 del TFUE, dichiarare illegittima la decisione della Commissione Europea del 23 febbraio 2011 relativa agli aiuti di Stato n. C 38/B/2004 (ex NN 58/2004) e n. C 13/2006 (ex N587/2005) cui l'Italia ha dato esecuzione, tra gli altri, a favore della ricorrente e pertanto disporne l'annullamento totale o per la parte ritenuta di ragione;

2)     in via subordinata e solo nella denegata ipotesi di non accoglimento della conclusione di cui al punto 1), accertare e dichiarare illegittima la decisione nella disposizione che ordina la restituzione degli aiuti in quanto contrastante con il principio generale della tutela del legittimo affidamento;

3)     con vittoria di spese e onorari e riserva di proporre autonoma azione di risarcimento danni.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce 11 motivi.

1.     Primo motivo relativo alla violazione del principio di certezza del diritto e del principio di legittimo affidamento ed alla violazione degli artt. 4, 7, 10 e 14, reg. 659/19991.

Argomenti a sostegno del motivo: la decisione è stata emessa quasi sei anni e mezzo dopo l'avvio del procedimento di indagine formale.

2.     Secondo motivo relativo alla errata e/o incompleta ricostruzione del quadro normativo e regolamentare di riferimento e della conseguente violazione del dovere di diligenza e imparzialità.

Argomenti a sostegno del motivo: la decisione di incompatibilità si fonda su una ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto lacunosa ed errata, con conseguente violazione dei principi di diligenza ed imparzialità che avrebbero dovuto informare l'azione della Commissione.

3.     Terzo motivo relativo alla irragionevole disparità di trattamento tra la Portovesme e l'Alcoa Trasformazioni.

Argomenti a sostegno del motivo: con altra decisione relativa ad altra società la Commissione aveva ritenuto legittimo il medesimo regime ora dichiarato incompatibile con il mercato comune in relazione alla ricorrente, così determinando una irragionevole disparità di trattamento tra le due società.

4.     Quarto motivo relativo alla sussistenza di un aiuto ai sensi dell'art. 107, par. 1, TFUE.

Argomenti a sostegno del motivo: con la tariffa agevolata riconosciuta alla ricorrente lo Stato italiano è intervenuto al fine di eliminare una ingiustificata situazione di svantaggio, nonché di alleviare gli eccessivi costi relativi al consumo di energia elettrica, dovuti ai carenti collegamenti della rete isolana con quella nazionale. Conseguentemente, erano assenti i requisiti del vantaggio economico e della selettività della misura. Inoltre, l'intervento della Cassa Conguaglio era meramente eventuale e, perciò, la misura de qua non poteva essere qualificata come risorsa imputabile allo Stato. Infine, la medesima misura non poteva avere alcuna incidenza sugli scambi tra gli Stati membri perchè, in relazione al mercato dello zinco non esistono flussi commerciali intracomunitari.

5.     Quinto motivo relativo alla erroneità dei presupposti alla base della decisione impugnata.

Argomenti a sostegno del motivo: la decisione si fonda sull'erroneo presupposto secondo cui l'aiuto avrebbe creato uno squilibrio nel mercato dell'energia, laddove il mercato interessato dal regime è quello del mercato della produzione dei metalli pesanti.

6.     Sesto motivo relativo alla qualificazione come aiuto nuovo o come aiuto esistente.

Argomenti a sostegno del motivo: l'agevolazione in questione avrebbe dovuto qualificarsi come aiuto esistente, già ritenuto compatibile con il mercato comune da una precedente decisione della Commissione.

7.     Settimo motivo relativo alla compatibilità dell'aiuto col mercato comune.

Argomenti a sostegno del motivo: la Commissione non ha tenuto conto che la misura in questione ha contribuito a garantire lo sviluppo occupazionale duraturo nell'area interessata.

8.     Ottavo motivo relativo alla violazione degli artt. 2, 3, 5, 12 TCE ed alla mancata applicazione dei principi di eguaglianza e proporzionalità nell'azione delle istituzioni comunitarie.

Argomenti a sostegno del motivo: la decisione impugnata ha illegittimamente bocciato un sistema di aiuti rivolto ad eliminare una situazione di grave discriminazione esistente tra le aziende produttrici di metalli pesanti italiane, da un lato, ed europee, dall'altro.

9.     Nono motivo relativo alla violazione dell'art. 174 TFUE e dell'Allegato D ed alla dichiarazione n. 30 sulle regioni insulari.

Argomenti a sostegno del motivo: la Commissione non ha considerato il deficit strutturale e di mercato derivante dall'insularità.

10.     Decimo motivo relativo alla violazione delle norme che disciplinano il procedimento (art. 107, par. 3, lett. a), b) e c), TFUE) ed alla erronea applicazione degli "ORIENTAMENTI in materia di aiuti di Stato a finalità regionale" 1998, nonché alla mancata applicazione degli "ORIENTAMENTI" 2007-2013.

Argomenti a sostegno del motivo: la Commissione non ha ottemperato all'obbligo di procedere alla corretta verifica della compatibilità dell'aiuto.

11.     Undicesimo motivo relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento.

Argomenti a sostegno del motivo: la Commissione non ha considerato né che il regime esteso alla ricorrente era già stato dichiarato compatibile con il mercato comune con precedente decisione, né che, in relazione a tale regime, nessuna perplessità è stata sollevata nell'arco dei quindici anni trascorsi da tale decisione, con conseguente rilevanza di tali profili per quanto attiene al legittimo affidamento della ricorrente.

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1 - Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1)