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Ricorso proposto il 9 giugno 2011 - Cemex e a. / Commissione

(Causa T-292/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Cemex S.A.B. de C.V. (Monterrey, Messico), New Sunward Holding BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Cemex España, SA (Madrid, Spagna), CEMEX Deutschland AG (Düsseldorf, Germania), Cemex UK (Egham, Regno Unito), CEMEX Czech Operations s.r.o. (Praga, Repubblica Ceca), Cemex France Gestion (Rungis, Francia), CEMEX Austria AG (Langenzersdorf, Austria) (rappresentante: avv. J. Folguera Crespo)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 30 marzo 2011; in subordine, annullare parzialmente tale disposizione, eliminando l'obbligo di fornire le informazioni a cui si riferiscono le domande di cui all'allegato I della decisione, per tutta la parte eccedente i limiti imposti alla Commissione dalle norme e dai principi del diritto dell'Unione europea;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presenta ricorso è proposto avverso la decisione della Commissione 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 18, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, caso COMP/39520 - cemento e prodotti affini.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1/2003

A tale riguardo si sostiene che la Commissione abbia oltrepassato i limiti imposti all'esercizio dei suoi poteri da tale disposizione e dalla giurisprudenza della Corte, arrivando persino a richiedere informazioni che la Commissione sa non essere in possesso delle ricorrenti. D'altra parte, la richiesta impone alle ricorrenti non solo di trasmettere, ma anche di elaborare milioni di dati di natura economica, trasferendo in tal modo alle ricorrenti il compito di indagine che spetta alla Commissione.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1/2003

A parere delle ricorrenti, la Commissione chiede di fornire informazioni che non sono necessarie all'indagine sulle presunte intese indicate nella decisione impugnata: si tratta di informazioni che non hanno nesso con l'oggetto dell'indagine, o di informazioni pubbliche, di informazioni già fornite in risposta a precedenti domande oppure si tratta di effettuare elaborazioni di dati.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

A tale riguardo si deduce che la Commissione ha chiesto alle ricorrenti di fornire informazioni la cui compilazione ed elaborazione, oltre a non essere in molti casi necessarie, impongono un onere eccessivo e sproporzionato, peraltro con la fissazione di un termine eccezionalmente breve per la risposta ed essendo state respinte le richieste di proroga di tale termine.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 296 TFUE, in quanto, secondo le ricorrenti, la Commissione non ha sufficientemente motivato la necessità e l'adeguatezza delle informazioni richieste

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto, in quanto i termini della decisione impugnata difettano di certezza e di precisione

Sesto motivo, vertente sull'inosservanza dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1/1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea

A tale riguardo si sostiene che la Commissione si è rifiutata di comunicare la decisione impugnata alle società controllate, alle quali tale decisione è diretta, nella lingua degli Stati membri alle cui giurisdizioni esse appartengono, rendendo consapevolmente difficoltoso il compito di compilazione dei dati.

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