Language of document : ECLI:EU:T:2013:261





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 maggio 2013 – Grecia / Commissione

(causa T‑294/11)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Olio d’oliva – Seminativi – Errore manifesto di valutazione – Maggiorazione del tasso di rettifica forfetaria a causa dell’inadempimento reiterato – Incidenza della riforma della PAC sulla rettifica forfetaria – Proporzionalità – Natura delle spese destinate alla costituzione del SIG oleicolo»

1.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Diniego di presa in carico di spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (v. punti 21, 22)

2.                     Agricoltura – FEAOG – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Inadempimento – Giustificazione tratta da difficoltà pratiche – Inammissibilità (v. punti 27, 189)

3.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Diniego di presa in carico di spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria – Valutazione del grado dell’inadempimento e del livello di rischio per il Fondo – Elementi da prendere in considerazione – Gravità dell’infrazione – Inadempienza reiterata – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4) (v. punti 82, 84-89, 98-100)

4.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Procedura – Oggetto – Rettifica finanziaria che non costituisce una sanzione (v. punto 83)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 296 TFUE) (v. punto 94)

6.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Diniego di presa in carico di spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Stima delle perdite subite dal Fondo – Spese irregolari che non possono essere determinate con sufficiente precisione – Stima basata su rettifiche forfetarie – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31) (v. punti 154, 155, 175, 179)

7.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punto 193)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/244/UE della Commissione, del 15 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), [sezione «Garanzia»], del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 102, pag. 33), nella parte concernente la Repubblica ellenica.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.