Language of document : ECLI:EU:T:2014:125





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2014 – Cemex e altri / Commissione

(causa T‑292/11)

«Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione di richiesta di informazioni – Necessità delle informazioni richieste – Obbligo di motivazione – Proporzionalità»

1.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Indicazione del fondamento giuridico e dello scopo della richiesta – Portata – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Insussistenza (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 3) (v. punti 34, 35, 42, 48)

2.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Possibilità per l’impresa interessata di avvalersi pienamente di tali diritti solo dopo l’invio della comunicazione degli addebiti (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 38, 39, 43)

3.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Indicazione del fondamento giuridico e dello scopo della richiesta – Necessità di un collegamento tra le informazioni richieste e l’infrazione oggetto d’indagine – Margine di discrezionalità della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Portata (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 3) (v. punti 40, 56)

4.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Poteri della Commissione – Limite – Rispetto del principio di proporzionalità – Richiesta di informazioni già in possesso della Commissione – Violazione di detto principio – Domanda volta a ottenere precisazioni rispetto ad informazioni precedentemente fornite – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 3) (v. punti 67‑69, 71, 74)

5.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Poteri della Commissione – Limite – Necessità di un collegamento tra le informazioni richieste e l’infrazione oggetto d’indagine – Carattere pubblico delle informazioni richieste (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 1) (v. punti 84, 85)

6.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Poteri della Commissione – Potere di presentare una richiesta che implichi la formalizzazione dei dati richiesti – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18) (v. punti 100, 101)

7.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Modalità – Scelta da effettuare tra una semplice richiesta di informazioni e una decisione – Rispetto del principio di proporzionalità – Sindacato giurisdizionale (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 1‑3) (v. punti 109‑112)

8.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Poteri della Commissione – Limite – Rispetto del principio di proporzionalità – Termine di risposta concesso all’impresa – Valutazione della proporzionalità (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 3) (v. punti 122, 132‑135)

9.                     Unione europea – Regime linguistico – Testi diretti dalle istituzioni – Destinatario – Sede sociale in un paese terzo – Rapporto con uno Stato membro – Lingua ufficiale di tale Stato membro (Regolamenti del Consiglio n. 1/1958, art. 3, e n. 1/2003) (v. punto 148)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2011) 2360 definitivo della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso 39520 – Cemento e prodotti collegati).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Cemex SAB de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion e Cemex Austria AG sono condannate alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.