Language of document : ECLI:EU:T:2014:896

Causa T‑291/11

(pubblicazione per estratto)

Portovesme Srl

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Elettricità – Tariffa agevolata – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Aiuto nuovo – Parità di trattamento – Durata ragionevole»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 ottobre 2014

1.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Controllo di legittimità dell’atto impugnato – Criteri – Considerazioni di equità od opportunità – Esclusione

(Art. 263 TFUE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Qualificazione quale aiuto nuovo – Estensione di un regime di aiuti esistente a nuovi beneficiari – Inclusione

(Artt. 107, § 1, TFUE e 108, § 3, TFUE)

1.      Quando il giudice dell’Unione è investito di una domanda di annullamento di un atto previsto dall’articolo 263 TFUE, la sua competenza è limitata al controllo della legittimità dell’atto impugnato. L’accertamento di un’illegittimità, per una delle cause enunciate dall’articolo 263, secondo comma, TFUE, deve pertanto condurlo ad annullare, secondo i casi, in tutto o in parte, detto atto, in funzione segnatamente della natura e della portata di detta illegittimità, senza che esso possa decidere in merito a detto annullamento o modularne l’ampiezza in base a considerazioni di equità od opportunità.

(v. punti 44, 45)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 112‑116)