Language of document : ECLI:EU:T:2014:208





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 aprile 2014 –
Evropaïki Dynamiki / Commissione

(causa T‑340/09)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto dell’Ufficio delle pubblicazioni – Assistenza nella prestazione di servizi di pubblicazione e di comunicazione in relazione al sito Internet CORDIS – Rigetto delle offerte di un partecipante alla gara e decisione di attribuire gli appalti ad altri partecipanti alla gara – Collocamento in graduatoria dell’offerta di un partecipante – Obbligo di motivazione – Articolo 148, paragrafi 1 e 3, delle modalità d’esecuzione – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 43)

2.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 50, 216)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, in seguito a domanda scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta accolta nonché il nome dell’aggiudicatario – Valutazione alla luce degli elementi d’informazione a disposizione della ricorrente al momento della presentazione del ricorso (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 51‑55, 104, 115)

4.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Obbligo per un’istituzione di esercitare la sua facoltà di prendere contatto con un offerente dopo l’apertura delle offerte – Presupposto – Esercizio nell’osservanza dei principi di buona amministrazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di certezza del diritto (Regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 148, § 3) (v. punti 168‑172)

5.                     Procedimento giurisdizionale – Esame nel merito prima dell’esame della ricevibilità – Ammissibilità (v. punto 190)

6.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Portata (v. punto 195)

7.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 286)

8.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Nozione – Onere della prova (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 287)

9.                     Procedimento giurisdizionale – Spese – Accollo – Motivi eccezionali – Ricorrente indotto dalla parte convenuta a proporre il ricorso a causa dell’insufficienza di motivazione della decisione contestata (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, §§ 2 e 3) (v. punti 301, 302)

Oggetto

Da una parte, domanda di annullamento della decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, comunicata alla ricorrente con lettera del 9 giugno 2009, di non accogliere le sue offerte, presentate nell’ambito della gara d’appalto n. 10017, (CORDIS), rispettivamente per il lotto B, intitolato «Servizi di editoria e di pubblicazione» e per il lotto C, intitolato «Fornitura dei nuovi servizi d’informazione digitali», e di accoglimento della sua offerta, presentata nell’ambito della stessa gara d’appalto, classificandola in terza posizione nel lotto E, intitolato «Sviluppo e manutenzione di servizi di base», nonché, dall’altra, richiesta di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporterà il 90% delle proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla Commissione europea, mentre quest’ultima dovrà sopportare il 10% delle proprie spese e il 10% delle spese sostenute dalla Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.