Language of document : ECLI:EU:F:2007:31

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

1º marzo 2007

Causa F‑30/05

Asa Sundholm

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione per l’anno 2003 — Obbligo di motivazione del rapporto — Diritti della difesa»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Sundholm chiede l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera redatto per il periodo 1º gennaio - 31 dicembre 2003.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Valutazione — Incidenza di un regresso nella valutazione sulla portata dell’obbligodi motivazione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari — Valutazione — Rispetto dei diritti della difesa

(Statuto dei funzionari, artt. 26, commi primo e secondo, e 43)

3.      Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera

(Statuto dei funzionari, art. 43)

1.      Il rapporto cui fare riferimento per stabilire se la valutazione relativa ad un esercizio determinato si traduca in un peggioramento, il quale comporta una particolare attenzione alla motivazione, è il rapporto informativo redatto per l’esercizio precedente, a prescindere dal suo successivo annullamento.

(v. punto 44)

2.      Né il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa, né l’art. 26, commi primo e secondo, dello Statuto, che ne costituisce una concretizzazione particolare, subordinano la possibilità di allegare un fatto a carico, nel rapporto informativo di un dipendente, alla stesura, prima del procedimento che conduce all’adozione di tale rapporto, di un avvertimento scritto nonché alla sua comunicazione all’interessato.

Quest’ultimo non può neppure sostenere che i suoi diritti della difesa siano stati lesi a causa del mancato rispetto delle direttive interne adottate dalla sua istituzione relative all’obbligo, per i superiori gerarchici, di procedere regolarmente, nel periodo di riferimento stesso, ad un «riscontro» riguardante le prestazioni dei funzionari. Infatti, il rispetto dei diritti della difesa, inteso come possibilità offerta al destinatario di una decisione che gli arreca pregiudizio di far conoscere utilmente il proprio punto di vista, s’impone solo dopo l’avvio del procedimento che può sfociare in una tale decisione. Quindi, nell’ambito della valutazione dei funzionari, il rispetto di tale principio può essere assicurato solo nel corso del procedimento di valutazione, il quale comincia necessariamente dopo la fine del periodo di riferimento.

(v. punti 74 e 76-78)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 luglio 2005, causa T‑157/04, De Bry/Commissione (Racc. PI pag. II‑901, punti  41, 42 e 45)

3.      Un funzionario non può utilmente far valere, a sostegno di un ricorso avverso un rapporto di evoluzione della carriera, la circostanza che terzi non autorizzati avrebbero avuto accesso a tale rapporto. Una simile circostanza, anche ove verificata, non inciderebbe sulla legittimità di tale documento.

(v. punto 85)