Language of document :

Ricorso proposto il 21 marzo 2012 - HTTS / Consiglio

(Causa T-128/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: J. Kienzle e M. Schlingmann, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran 2, ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran 4, nella parte in cui riguardano la ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese, ivi comprese le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

A tale riguardo, la ricorrente deduce che il Consiglio ha violato il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e, segnatamente, l'obbligo di motivazione, in quanto non ha fornito una motivazione sufficiente per il rinnovo dell'iscrizione della ricorrente nell'elenco di persone, entità e organismi cui si applicano misure restrittive ai sensi degli articoli 19 e 20 della decisione 2010/413/PESC  e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 961/2010 .

Inoltre, il Consiglio avrebbe omesso, nonostante la richiesta della ricorrente in tal senso, di riesaminare la propria decisione di inserire nuovamente quest'ultima negli elenchi di cui trattasi.

Il Consiglio avrebbe altresì violato il diritto della ricorrente ad essere sentita, poiché non le avrebbe dato l'opportunità di prendere posizione prima di reinserirla negli elenchi di sanzioni e, quindi, di chiedere un riesame da parte del Consiglio.

Secondo motivo, vertente sulla mancanza di base giuridica del regolamento impugnato.

Ad avviso della ricorrente, il regolamento di esecuzione impugnato sarebbe divenuto privo di base giuridica, in quanto il regolamento n. 961/2010 sarebbe stato annullato dal Tribunale con sentenza del 7 dicembre 2011, causa T-562/10, nella parte riguardante la ricorrente; nonostante il mantenimento degli effetti del regolamento n. 961/2010 per un periodo di due mesi, esso non potrebbe costituire una base giuridica efficace per l'adozione di un regolamento di esecuzione nei confronti della ricorrente.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE.

La ricorrente fa inoltre valere che il Consiglio non avrebbe adottato alcuna misura per dare attuazione alla sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2011, T-562/2010, ma anzi, in senso contrario a quest'ultima, ha inserito nuovamente la ricorrente negli elenchi in questione.

Quarto motivo, vertente sull'infondatezza dell'inserimento della ricorrente negli elenchi di cui trattasi.

La ricorrente sostiene, altresì, che le ragioni indicate dal Consiglio per l'iscrizione della ricorrente negli elenchi di sanzioni sono in gran parte errate e non sono idonee a giustificare l'inserimento della ricorrente in detti elenchi.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale della ricorrente al rispetto della proprietà.

Il rinnovo dell'iscrizione della ricorrente negli elenchi di sanzioni rappresenterebbe una lesione non giustificata del suo diritto fondamentale di proprietà, poiché la ricorrente non sarebbe in grado di comprendere, sulla base dell'insufficiente motivazione fornita dal Consiglio, le ragioni del suo inserimento negli elenchi in questione. Inoltre, il suddetto rinnovo si baserebbe su un errore manifesto di valutazione, da parte del Consiglio, della situazione e delle attività della ricorrente e sarebbe altresì sproporzionato.

____________

1 - Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19, pag. 22).

2 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19, pag. 1).

3 - 2010/413/PESC: Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39)

4 - Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).