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Ricorso proposto il 15 aprile 2009 - Maxcom / UAMI - Maxdata Computer (maxcom)

(Causa T-155/09)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Maxcom sp. z o.o. (Tychy, Polonia) (rappresentante: avv. P. Kral)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Maxdata Computer GmbH & Co. KG (Marl, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 30 gennaio 2009, nel procedimento R 1019/2009-2, notificata alla ricorrente il 16 febbraio 2009.

Condannare l'UAMI e l'interveniente a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo "maxcom" per prodotti delle classi 9 e 11

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Maxdata Computer GmbH & Co. KG

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio nazionale denominativo "max", registrato in Germania per servizi delle classi 38 e 42 nonché per alcuni prodotti della classe 9

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione con riferimento ai prodotti della classe 9.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (attualmente art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 1).

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (Versione codificata), GU L 78, pag. 1.