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SEQ CHAPTER \h \r 1

Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 20 aprile 2009 avverso l'ordinanza del

18 febbraio 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-42/08, Marcuccio/Commissione

(Causa T-157/09 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

-    Annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza datata 18 febbraio 2009 emessa nella causa F-42/08 (qui di seguito, "causa de qua"), Marcuccio/Commissione, dalla Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica.

-    Dichiarare che il ricorso in primo grado, in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile ed inoltre

in via principale:

-    Accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado, da intendersi qui espressamente riprodotto per ogni effetto di legge.

-    Condannare la resistente alla rifusione, in favore dell'attore, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti sia il giudizio in primo grado che questo giudizio d'appello della causa de qua, ovvero

in via subordinata:

-    Rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) del 18 febbraio 2009, che ha rigettato come manifestamente irricevibile il ricorso introdotto dal ricorrente ed avente per oggetto il risarcimento del presunto danno da lui subito dal fatto che la Commissione gli abbia inviato una nota ad un numero di telescopia che non era a sua disposizione.

A sostegno delle sue pretensioni la ricorrente fa valere un difetto assoluto di motivazione per quanto riguarda:

-    L'irricevibilità della domanda di risarcimento del danno.

-    L'irricevibilità delle conclusioni miranti, tra altro, a che il Tribunale "accerti l'illiceità del fatto generatore del danno de quo".

-    La data di presentazione del controricorso. Su questo punto viene anche invocato un error in procedendo, per inosservanza dell'obbligo di non tener conto del contenuto del controricorso in quanto tardivamente presentato, di natura tale da pregiudicare gravemente gli interessi del ricorrente.

Il ricorrente fa anche valere la violazione delle norme sul giusto processo, dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

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