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Impugnazione proposta il 12 aprile 2010 da V avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 21 ottobre 2009, causa F-33/08, V/Commissione

(causa T-510/09 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: V (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: E. Boigelot, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata e, di conseguenza,

annullare la sentenza impugnata della Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 21 ottobre 2009, causa F-33/08, notificata alla ricorrente il 26 ottobre 2009, con la quale esso respinge in quanto infondata l'istanza della ricorrente volta all'annullamento della decisione 15 maggio 2007, con la quale la Commissione le rendeva noto che essa non aver soddisfatto le condizioni di attitudine fisica richieste per l'esercizio delle sue funzioni e ad ottenere la condanna della Commissione al risarcimento del danno asseritamente subito;

concedere alla ricorrente il beneficio delle conclusioni da essa formulate dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea;

condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il "TFP") 21 ottobre 2009, causa F-33/08, V/Commissione, con la quale esso respinge il ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione di non assumere la ricorrente in quanto quest'ultima non soddisfa le condizioni di attitudine fisica richieste per l'esercizio delle funzioni, nonché la domanda di risarcimento del danno.

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente solleva tre motivi attinenti ad errori di diritto, allo snaturamento degli elementi di prova del fascicolo, nonché ad un errore e una carenza di motivazione.

In primo luogo, la ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto dimostrato che l'irregolarità attinente all'intervento del dottor K. abbia influenzato gli atti della procedura che ha condotto all'adozione della decisione controversa.

In secondo luogo, la ricorrente ritiene che il TFP abbia violato l'obbligo di rispettare il segreto medico nonché il diritto del paziente, in quanto soggetto di diritto, al rispetto dello stesso, poiché ha considerato che tale principio gli impedisse di esercitare il suo controllo sulla legittimità del parere di inattitudine emanato dalla commissione medica.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che l'argomentazione del TFP è viziata per carenza di motivazione relativamente alla valutazione dell'argomento secondo cui il presidente della commissione medica non risulta iscritto presso l'Ordine dei medici belga.

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