Language of document : ECLI:EU:T:2000:240

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

24 ottobre 2000 (1)

«Dazi antidumping e dazi compensativi provvisori - Salmone d'allevamento dell'Atlantico - Responsabilità extracontrattuale della Comunità»

Nella causa T-178/98,

Fresh Marine Company SA, con sede in Trondheim (Norvegia), con gli avv.ti J.-F. Bellis e B. Servais, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. J. Loesch, 11, rue Goethe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori V. Kreuschitz, consigliere giuridico, e N. Khan, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far condannare la Commissione al risarcimento del danno commerciale che la ricorrente asserisce di aver subito in conseguenza dell'adozione del regolamento (CE) della Commissione 16 dicembre 1997, n. 2529, che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia (GU L 346, pag. 63),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dai signori K. Lenaerts, presidente, J. Azizi, R.M. Moura Ramos, M. Jaeger e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto di diritto e di fatto della controversia

1.
    La ricorrente è una società di diritto norvegese costituita nel 1992 e specializzata nel commercio di salmone d'allevamento dell'Atlantico.

2.
    In seguito a denunce inoltrate nel luglio 1996 dalla Scottish Salmon Growers' Association Ltd e dalla Shetland Salmon Farmers' Association a nome dei loro membri, la Commissione annunciava, il 31 agosto 1996, con due distinti avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'apertura di un procedimento antidumping e di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di salmoni dell'Atlantico di allevamento originari della Norvegia (GU C 253, pagg. 18 e 20).

3.
    La Commissione ricercava e verificava tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere alla sua posizione definitiva. A seguito di tale esame, essa perveniva alla conclusione che era necessario istituire misure antidumping e misure compensativedefinitive intese ad eliminare gli effetti lesivi delle pratiche di dumping e delle sovvenzioni denunciate.

4.
    Il 17 giugno 1997 la ricorrente, venuta a conoscenza delle conclusioni alle quali era pervenuta la Commissione, formulava a quest'ultima una proposta d'impegno ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), e dell'art. 10 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3284, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 349, pag. 22). Essa s'impegnava, in particolare, a fare in modo che il prezzo medio per trimestre delle sue esportazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico sviscerato con testa non fosse inferiore a 3,25 ECU/kg e che il prezzo praticato in ciascuna singola operazione non fosse inferiore all'85% del prezzo medio minimo testé menzionato, salve circostanze eccezionali e fino ad un massimo del 2% del totale delle sue esportazioni verso la Comunità realizzate durante il trimestre considerato. Essa assumeva inoltre l'impegno di notificare ogni trimestre alla Commissione, conformemente alle specifiche tecniche richieste, tutte le sue vendite di salmone dall'allevamento dell'Atlantico effettuate a favore dei suoi clienti indipendenti nella Comunità.

5.
    Con decisione 26 settembre 1997, 97/634/CE, che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia (GU L 267, pag. 81), la Commissione accettava gli impegni presentati da una serie di esportatori norvegesi di questi prodotti, tra cui la ricorrente. Nei confronti di questi esportatori, le inchieste antidumping e antisovvenzioni venivano chiuse. L'impegno della ricorrente entrava in vigore il 1° luglio 1997.

6.
    In pari data il Consiglio adottava il regolamento (CE) n. 1890/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia (GU L 267, pag. 1), e il regolamento (CE) n. 1891/97, che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di salmoni d'allevamento dell'Atlantico originari della Norvegia (GU L 267, pag. 19). In conformità dell'art. 1, n. 2, di questi due regolamenti, le importazioni nella Comunità di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia prodotto dalla ricorrente venivano esentate da tali dazi, in considerazione del fatto che l'impegno di quest'ultima era stato accettato dalla Commissione.

7.
    Il 22 ottobre 1997 la ricorrente trasmetteva alla Commissione una relazione contenente un inventario delle sue esportazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico nella Comunità nel corso del terzo trimestre dell'anno 1997 (in prosieguo: la «relazione dell'ottobre 1997»).

8.
    Il 16 dicembre 1997 la Commissione adottava, in base al regolamento n. 384/96 e al regolamento (CE) del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 2026, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288, pag. 1), il regolamento (CE) n. 2529/97, che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia (GU L 346, pag. 63). In forza di quest'ultimo regolamento, le importazioni nella Comunità di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia prodotto dalla ricorrente venivano assoggettate ad un dazio antidumping provvisorio di 0,32 ECU/kg e ad un dazio compensativo provvisorio del 3,8% (artt. 1 e 2), mentre la menzione della ricorrente veniva soppressa nell'allegato della decisione 97/634 recante l'elenco delle società di cui si era accettato l'impegno (art. 5). Tale regolamento entrava in vigore il 18 dicembre 1997 e il suo periodo di vigenza veniva fissato a quattro mesi (art. 6). Le parti interessate venivano invitate a presentare le loro osservazioni per iscritto e potevano richiedere di essere ascoltate dalla Commissione entro il mese successivo all'entrata in vigore del regolamento, vale a dire entro il 17 gennaio 1998 (art. 4).

9.
    Con lettera 19 dicembre 1997, la Commissione informava la ricorrente dei principali fatti e considerazioni sulla scorta dei quali erano stati istituiti dazi provvisori sulle importazioni dei suoi prodotti nelle Comunità. Essa precisava che dall'analisi della relazione dell'ottobre 1997 era emerso un prezzo medio all'esportazione del salmone sviscerato con testa pari a 3,22 ECU/kg, ossia inferiore al prezzo medio minimo stabilito nell'impegno del 17 giugno 1997, e che tale circostanza l'aveva indotta a presumere un'inosservanza di quest'ultimo. A questa lettera figurava acclusa copia dei dati sulla scorta dei quali la Commissione era pervenuta a tale conclusione.

10.
    Con telecopia 22 dicembre 1997, la ricorrente contestava alla Commissione di aver alterato la sua relazione dell'ottobre 1997, eliminando una serie di voci intese ad annullare voci contenenti errori. Dopo aver precisato che essa aveva cessato qualsiasi esportazione nella Comunità dall'entrata in vigore del regolamento n. 2529/97, circostanza che le arrecava un notevole pregiudizio, essa chiedeva l'immediata rimozione delle sanzioni adottate nei suoi confronti.

11.
    Con lettera 5 gennaio 1998, la Commissione respingeva le accuse della ricorrente, chiarendo a quest'ultima di aver deciso di eliminare una serie di voci della relazione dell'ottobre 1997 in quanto queste ultime contenevano dati preceduti da un segno negativo che, in assenza di spiegazioni nella relazione, non avevano potuto essere messi in correlazione con le corrispondenti fatture. Essa aggiungeva che, ove la ricorrente le avesse tempestivamente trasmesso una relazione rettificata, dalla quale fosse emerso che tutte le sue vendite, al netto delle linee di credito, erano state realizzate nel corso del terzo trimestre del 1997 ad un prezzo medio superiore a quello minimo, sarebbe stata disposta a riconsiderare la propria posizione. Essa poneva altresì in risalto il carattere provvisorio dai dazi istituiti dal regolamento n. 2529/97 e segnalava alla ricorrente che la stessa avrebbe potutoproseguire le proprie esportazioni nella Comunità fornendo, per le sue vendite effettuate in base al sistema «DDP» («Delivered Duty Paid», consegna a dazi pagati), un'idonea garanzia alle autorità doganali degli Stati membri considerati.

12.
    Il 6 gennaio 1998 la ricorrente trasmetteva alla Commissione un testo rettificato della sua relazione dell'ottobre 1997.

13.
    Con lettera 7 gennaio 1998, essa forniva alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, ulteriori precisazioni relative a determinate voci della versione iniziale della relazione dell'ottobre 1997, che contenevano valori di segno negativo.

14.
    L'8 gennaio 1998 la Commissione inviava alla ricorrente il testo rettificato di tale relazione, modificato in seguito alle spiegazioni appena fornite da quest'ultima. La ricorrente veniva invitata a far sapere per iscritto alla Commissione se approvava il contenuto di questa nuova versione.

15.
    Con telecopia 9 gennaio 1998, la ricorrente comunicava alla Commissione il proprio accordo sul contenuto di questo nuovo testo rettificato della relazione dell'ottobre 1997. Dopo aver sottolineato di non avere osservazioni aggiuntive da formulare in proposito, e dopo aver fatto menzione delle rilevanti perdite commerciali da essa subite, insisteva affinché la sua situazione fosse regolata e i dazi provvisori aboliti prima dello scadere del termine impartito dal regolamento n. 2529/97 alle parti interessate per far valere il loro punto di vista.

16.
    Lo stesso giorno il consulente della ricorrente rivolgeva la medesima richiesta alla Commissione, rilevando che non risultava più ormai che la sua cliente avesse disatteso il proprio impegno e che non aveva ulteriori rilievi da formulare.

17.
    Con telecopia 12 gennaio 1998, il consulente della ricorrente reiterava la propria richiesta.

18.
    Il 26 e il 27 gennaio 1998 alcuni agenti della Commissione effettuavano sopralluoghi presso la sede della ricorrente.

19.
    Con lettera 30 gennaio 1998, la Commissione comunicava alla ricorrente che essa si era ormai persuasa che quest'ultima avesse rispettato, durante il terzo trimestre dell'anno 1997, il prezzo medio minimo all'esportazione fissato nel suo impegno per il salmone sviscerato con testa e che, di conseguenza, non aveva più motivo di supporre che il detto impegno fosse stato violato.

20.
    Con lettera 2 febbraio 1998, la Commissione informava la ricorrente che intendeva proporre al Consiglio di non imporre dazi definitivi e che, pertanto, i dazi provvisori istituiti dal regolamento n. 2529/97 non andavano confermati. Essa aggiungeva che, in conformità dell'art. 10, n. 2, del regolamento n. 384/96, lesomme depositate per tali dazi provvisori sarebbero state svincolate, sempreché il Consiglio non avesse deciso il loro incameramento totale o parziale definitivo.

21.
    Il 23 marzo 1998 la Commissione adottava il regolamento (CE) n. 651/98, recante modifica dei regolamenti nn. 1890/97, 1891/97 e 2529/97 nonché della decisione 97/634 (GU L 88, pag. 31). In forza del regolamento n. 651/98, i dazi antidumping e i dazi compensativi provvisori fissati dal regolamento n. 2529/97 venivano aboliti, nei limiti in cui riguardavano le importazioni dei prodotti della ricorrente (art. 1, n. 1). L'impegno di quest'ultima veniva peraltro rimesso in vigore a decorrere dal 25 marzo 1998 (artt. 2 e 4).

Procedimento

22.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 1998, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

23.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale, dopo aver adottato misure di organizzazione del procedimento, invitando le parti a rispondere a quesiti scritti.

24.
    All'udienza del 10 maggio 2000, sono state sentite le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti orali del Tribunale.

Conclusioni delle parti

25.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    condannare la Commissione a risarcirle i danni subiti in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti provvisori di cui al regolamento n. 2529/97, per un complessivo importo di 2 115 000 corone norvegesi (NOK);

-    condannare la Commissione alle spese.

26.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, respingerlo nel merito;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

27.
    Pur non sollevando formalmente un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile. Essa formula tre motivi a sostegno della propria tesi. Il primo è relativo alla violazione dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Con il secondo motivo, la Commissione sostiene che la ricorrente non è legittimataa richiedere il risarcimento di un danno che asserisce cagionato da un atto normativo. Con il terzo motivo, adduce la circostanza che la ricorrente non ha agito tempestivamente per l'annullamento del regolamento n. 2529/97.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura

Argomenti delle parti

28.
    La Commissione sostiene che la domanda di risarcimento non è sufficientemente circostanziata, con la conseguenza che l'atto introduttivo del ricorso non soddisferebbe i requisiti di forma prescritti dall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. A sostegno di tale motivo, essa adduce tre elementi. In primo luogo, l'atto introduttivo non consentirebbe d'individuare i presupposti il cui ricorrere sarebbe necessario per accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione. In secondo luogo, con riguardo al nesso di causalità, la ricorrente si limiterebbe ad asserire, senza addurre le relative dimostrazioni, che tra il 18 dicembre 1997 e il 25 marzo 1998 non ha potuto smerciare alcun salmone sul mercato comunitario. In terzo luogo, con riferimento all'entità del danno asserito, la ricorrente non addurrebbe elementi idonei a dimostrare che essa abbia cercato di ottenere una garanzia bancaria destinata a coprire i suoi dazi provvisori, al fine di limitare il suo lucro cessante. Quanto ai costi connessi al ristabilimento della sua posizione sul mercato comunitario, essi sarebbero puramente ipotetici.

29.
    La ricorrente ribatte che il suo atto introduttivo soddisfa le prescrizioni di forma stabilite dal regolamento di procedura. In particolare, respinge l'argomento della Commissione secondo il quale la certificazione rilasciata dalla società di revisione, acclusa come allegato 6 dell'atto introduttivo, non comproverebbe l'esistenza di un nesso di causalità tra l'istituzione delle misure provvisorie e il danno commerciale da essa subito.

Giudizio del Tribunale

30.
    Secondo l'art. 19 dello Statuto CE della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 46, primo comma, dello stesso Statuto, e secondo l'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, l'atto introduttivo deve, tra l'altro, indicare l'oggetto della controversia e contenere un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso diretto al risarcimento dei danni che si affermano causati da un'istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentono di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché la natura e l'entità di tale danno (sentenze del Tribunale 29 gennaio 1998, causa T-113/96, Dubois et Fils/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-125, punto 30; 29 ottobre 1998, causa T-13/96,TEAM/Commissione, Racc. pag. II-4073, punto 27, e 24 febbraio 2000, causa T-145/98, ADT/Commissione, Racc. pag. II-0000, punto 74).

31.
    Nella fattispecie, si evince in modo abbastanza esplicito dall'atto introduttivo che il comportamento contestato alla Commissione si riferisce a un venir meno, da parte di quest'ultima, ai propri doveri di diligenza e buona amministrazione, come pure ad una violazione dei diritti della difesa della ricorrente nel corso del procedimento di verifica dell'osservanza, da parte di quest'ultima, dell'impegno da essa assunto, segnatamente in sede di analisi della relazione dell'ottobre 1997. Stando a quest'analisi, la Commissione avrebbe accertato una violazione del detto impegno ad opera della ricorrente e avrebbe, mediante il regolamento n. 2529/97, provvisoriamente revocato tale impegno e istituito dazi provvisori sulle importazioni dei prodotti della ricorrente nella Comunità. In conseguenza dell'applicazione di queste misure provvisorie, la ricorrente sarebbe stata nell'impossibilità di esportare nella Comunità tra il 18 dicembre 1997 e il 25 marzo 1998. Tale impossibilità avrebbe comportato per la ricorrente un lucro cessante stimato in NOK 1 115 000 e costi, valutati in NOK 1 000 000, connessi al ristabilimento della sua posizione sul mercato comunitario.

32.
    Ne consegue che i requisiti prescritti dalle disposizioni dell'art. 19 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale vengono soddisfatti nel caso di specie.

33.
    Gli argomenti della Commissione relativi all'esistenza e all'entità del danno fatto valere dalla ricorrente e al nesso di causalità tra tale danno e l'istituzione di misure provvisorie rientrano, a loro volta, nella valutazione del merito del ricorso e devono di conseguenza essere esaminati nell'ambito di quest'ultimo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 28 aprile 1998, causa T-184/95, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-667, punto 23).

34.
    Il primo motivo va pertanto respinto.

Sul secondo motivo, relativo alla natura normativa dell'atto che si asserisce aver causato il danno allegato dalla ricorrente

Argomenti delle parti

35.
    La Commissione sostiene che la mancanza di diligenza di cui essa avrebbe dato prova in sede di controllo dell'osservanza, da parte della ricorrente, dell'impegno da quest'ultima assunto non è, di per se stessa, circostanza idonea ad arrecare un danno alla ricorrente stessa. Il danno allegato da quest'ultima sarebbe sorto solo dal 18 dicembre 1997, data di entrata in vigore del regolamento n. 2529/97, il quale sarebbe un atto normativo (sentenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-167/94, Nölle/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2589, punto 51). Sottolineando come qualsiasi normativa presupponga atti amministrativi propedeutici, la Commissione fa valere che la ricorrente non può tentare di eluderei criteri di determinazione della responsabilità nascente da un atto normativo adducendo come pretesto che la responsabilità della Comunità deriverebbe, nel caso di specie, dagli atti amministrativi preparatori relativi al regolamento di cui trattasi. Siffatto argomento sarebbe stato per l'appunto respinto dal Tribunale nella citata sentenza Nölle/Consiglio e Commissione (punto 52). La Commissione conclude nel senso che la natura normativa dell'atto che si asserisce aver cagionato il danno asserito dalla ricorrente deve comportare la declaratoria di irricevibilità del ricorso.

36.
    Nella controreplica, essa sottolinea come la ricorrente non precisi, nell'ambito della sua memoria di replica, quali atti amministrativi essa ritiene che le abbiano arrecato un danno. Confutando la distinzione operata nella memoria di replica tra la presente causa e quella sulla quale è intervenuta la sentenza Nölle/Consiglio e Commissione, citata al precedente punto 35, essa fa valere, da un lato, che la natura normativa di una misura antidumping o antisovvenzioni non deriva necessariamente dall'adozione di questa misura ad opera del Consiglio e, dall'altro, che il fatto che la ricorrente sia un esportatore e non un importatore, e che pertanto possa essere individualmente interessata, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), dal regolamento n. 2529/97 per via del fatto che quest'ultimo sarebbe, nei suoi confronti, simile ad una decisione, non è idonea a modificare la natura normativa di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza della Corte 28 novembre 1989, causa C-122/86, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. 3959, pubblicazione sommaria).

37.
    La ricorrente fa valere anzitutto che l'origine del danno da essa subito non risiede nel regolamento n. 2529/97, bensì in una serie di atti amministrativi della Commissione che hanno condotto all'istituzione delle misure provvisorie. Essa sottolinea come le circostanze della causa sulla quale è intervenuta la sentenza Nölle/Consiglio e Commissione (citata supra al punto 35), richiamata dalla Commissione, presentassero due differenze fondamentali rispetto a quelle del caso di specie, relative, da un lato, al fatto che le misure che si asserivano all'origine del danno allegato erano state adottate dal Consiglio e, d'altro lato, alla qualità d'importatore rivestita dalla ricorrente. Essa aggiunge che le sentenze nelle quali la Corte ha ritenuto che le misure del Consiglio e della Commissione relative a procedimenti antidumping costituissero atti normativi sono state tutte pronunciate su azioni di risarcimento proposte da importatori. Orbene, la situazione dell'esportatore riguardo ad una misura antidumping sarebbe notevolmente diversa da quella dell'importatore (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN Toyo Bearing Company e a./Consiglio, Racc. pag. 1185, e conclusioni presentate in tale causa dall'avvocato generale Warner, Racc. pagg. 1212, 1213, 1243, 1245 e 1246; v. altresì sentenza della Corte 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, Allied Corporation e a./Commissione, Racc. pag. 1005).

Giudizio del Tribunale

38.
    Occorre rilevare come la natura - normativa od amministrativa - dell'atto contestato ad un'istituzione comunitaria sia priva di rilevanza ai fini della ricevibilità di un ricorso per risarcimento danni. Nell'ambito di un tale ricorso, tale elemento incide esclusivamente sulla valutazione di merito, allorché si tratta di definire il criterio da seguire per individuare la gravità dell'illecito in sede di esame della responsabilità extracontrattuale della Comunità (v., segnatamente, sentenza della Corte 26 giungo 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punto 25; sentenze del Tribunale Nölle/Consiglio e Commissione, citata supra al punto 35, punti 51 e 52, e 16 luglio 1998, causa T-199/96, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. II-2805, punti 48-51, confermata dalla sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-0000).

39.
    Pertanto, senza che sia necessario in questa fase interrogarsi sulla natura dell'atto della Commissione che si asserisce aver cagionato il danno allegato dalla ricorrente, si deve concludere che qualunque sia la natura di quest'atto, essa non può in ogni caso costituire un ostacolo alla ricevibilità del presente ricorso per risarcimento danni.

40.
    Il secondo motivo va quindi respinto.

Sul terzo motivo, relativo alla mancata proposizione di una domanda di annullamento del regolamento n. 2529/97

Argomenti delle parti

41.
    La Commissione sostiene che la ricorrente non ha cercato di ottenere l'annullamento del regolamento n. 2529/97, pur essendo legittimata ad impugnarlo in forza dell'art. 173 del Trattato (v. sentenze della Corte Allied Corporation e a./Commissione, citata supra al punto 37, punto 12, e 14 marzo 1990, causa C-156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-781). Orbene, il principio delle certezza del diritto esigerebbe che, una volta scaduto il termine del ricorso di annullamento, gli effetti dell'atto in questione siano considerati definitivi. La Commissione ritiene quindi che, poiché nel caso di specie l'unico fondamento possibile per l'azione di risarcimento proposta dalla ricorrente risiede nell'illegittimità del regolamento n. 2529/97 (v., in tal senso, sentenza della Corte 11 luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-2945, punto 15), il quale non è stato tempestivamente impugnato, il presente ricorso sia irricevibile. A suo parere, ammettere quest'ultimo equivarrebbe a consentire l'uso dell'art. 215 del Trattato CE (divenuto art. 288 CE) per eludere il termine stabilito dall'art. 173 del Trattato.

42.
    Essa aggiunge che la ricevibilità di un'azione di risarcimento va valutata alla luce del sistema complessivo di tutela giurisdizionale dei singoli istituito dal Trattato (sentenza della Corte 26 febbraio 1986, causa 175/84, Krohn/Commissione, Racc. pag. 753, punto 27). Di conseguenza, dato che nel caso di specie la ricorrente aveva la possibilità di proporre un'azione ex art. 173 del Trattato, il suo ricorso, basato sull'art. 215 del Trattato e tendente in realtà a far accertare l'illegittimità di un atto del quale esso non ha perseguito l'annullamento entro il termine all'uopo stabilito, sarebbe irricevibile.

43.
    Nella controreplica, la Commissione confuta l'interpretazione propugnata dalla ricorrente nella memoria di replica con riferimento all'ordinanza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T-208/95, Miwon/Commissione (Racc. pag. II-635) (v. infra, punto 44). Essa sottolinea come, in quella causa, il Tribunale non abbia dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto contro il regolamento antidumping provvisorio impugnato, bensì abbia ritenuto che non fosse più necessario statuire su tale ricorso dal momento che era stato successivamente imposto un dazio antidumping definitivo.

44.
    La ricorrente, argomentando dall'ordinanza Miwon/Commissione (citata supra al punto 43, punti 26 e 28), fa valere che essa non era in grado d'impugnare il regolamento n. 2529/97, in considerazione del carattere provvisorio di quest'ultimo. Essa confuta peraltro l'interpretazione della sentenza Krohn/Commissione (citata supra, punto 42) effettuata dalla Commissione, sottolineando come la ricevibilità di un ricorso per risarcimento danni possa essere subordinata all'esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni soltanto ove questi ultimi garantiscano in maniera efficace la tutela dei singoli che si sentono lesi dagli atti delle istituzioni comunitarie (sentenza della Corte 30 maggio 1989, causa 20/88, Roquette Frères/Commissione, Racc. pag. 1553, punto 15), circostanza che non ricorrerebbe allorché, come nel caso di specie, l'illegittimità dedotta nel ricorso per risarcimento danni è stata commessa non già da un'autorità nazionale, bensì da un'istituzione comunitaria (sentenza Krohn/Commissione, citata supra, punto 42; sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941). Essa aggiunge che la giurisprudenza non fa dipendere la ricevibilità di un ricorso per risarcimento danni dall'esperimento di un ricorso di annullamento. In conclusione, essa ritiene che il suo ricorso sia ricevibile alla luce del principio dell'autonomia del ricorso ex art. 215 del Trattato, principio enunciato nella sentenza Krohn/Commissione, citata al precedente punto 42.

Giudizio del Tribunale

45.
    Secondo una giurisprudenza costante, l'azione risarcitoria ex art. 215, secondo comma, è stata istituita dal Trattato come mezzo autonomo, dotato di una particolare funzione nell'ambito del regime delle impugnazioni e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto (sentenze della Corte 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio,Racc. pag. 975, punto 3; Krohn/Commissione, citata supra al punto 42, punto 26, e 17 maggio 1990, causa C-87/89, Sonito e a./Commissione, Racc. pag. I-1981, punto 14). Essa differisce dall'azione di annullamento in quanto tende ad ottenere non già l'eliminazione di un atto determinato, bensì il risarcimento del danno causato da un'istituzione (sentenze Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, citata, punto 3; Krohn/Commissione, citata supra al punto 42, punto 32, e Sonito e a./Commissione, citata, punto 14). Il principio dell'autonomia dell'azione di risarcimento trova quindi giustificazione nel fatto che tale azione si contraddistingue da quella di annullamento per via del suo oggetto.

46.
    Nella fattispecie, l'oggetto di un ricorso di annullamento proposto contro il regolamento n. 2529/97 consisterebbe nella soppressione della revoca provvisoria dell'impegno della ricorrente, nell'abrogazione dei dazi antidumping e dei dazi compensativi provvisori istituiti sulle importazioni dei suoi prodotti nella Comunità e nello svincolo delle somme eventualmente depositate per via di questi dazi provvisori. Orbene, mediante il presente ricorso per risarcimento danni, la ricorrente non persegue nessuna di queste finalità. Essa mira alla riparazione del danno commerciale, equivalente al lucro cessante correlato alla sospensione delle sue esportazioni nella Comunità nonché ai costi connessi al ristabilimento della sua posizione sul mercato comunitario, che essa sostiene di aver subito per via di una negligenza della Commissione che ha avuto come conseguenza l'istituzione, mercé il regolamento n. 2529/97, di misure provvisorie contro le importazioni dei suoi prodotti.

47.
    Supponendo anche che la ricorrente avesse tempestivamente richiesto l'annullamento di questo regolamento e che la sua domanda fosse stata accolta, tale risultato non le avrebbe comunque permesso di ottenere una riparazione del danno commerciale da essa allegato. Il conseguimento di una tale riparazione avrebbe richiesto, fin da allora, la parallela introduzione di una domanda di risarcimento.

48.
    Inoltre, seppure si accogliesse la tesi della Commissione secondo la quale il regolamento n. 2529/97 andrebbe considerato come l'atto che ha dato causa al danno allegato dalla ricorrente, il ricorso per risarcimento danni proposto da quest'ultima non potrebbe in ogni caso essere dichiarato irricevibile sul motivo che essa non ha previamente contestato, in tempo utile, la validità dello stesso regolamento.

49.
    Infatti, se è pur vero che la giurisprudenza sancisce, entro certi limiti ben definiti, la possibilità di riconoscere, nell'ambito di un ricorso di annullamento, un interesse a far accertare, in previsione di una successiva domanda di risarcimento, la nullità di un regolamento istitutivo di dazi provvisori (v., in tal senso, sentenze della Corte 11 luglio 1990, cause riunite C-304/86 e C-185/87, Enital/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-2939, pubblicazione sommaria, e Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, citata supra al punto 41, punto 15), da questa stessa giurisprudenza non può tuttavia argomentarsi che l'esercizio di un ricorso per risarcimento danni debba essere subordinato al previo esperimento diun ricorso di annullamento avverso l'atto che si asserisce aver dato causa al danno allegato. Una parte può invero intentare un'azione di responsabilità senza che alcuna norma lo vincoli ad agire per l'annullamento dell'atto illegittimo che le cagiona un danno (ordinanza della Corte 26 ottobre 1995, cause riunite C-199/94 P e C-200/94 P, Pevasa e Inpesca/Commissione, Racc. pag. I-3709, punto 27, e giurisprudenza ivi richiamata).

50.
    Deve ancora aggiungersi che è bensì vero che un ricorso per risarcimento danni va dichiarato irricevibile allorché tende in realtà alla revoca di un atto divenuto definitivo e che avrebbe come conseguenza, nell'ipotesi di un suo accoglimento, di eliminare gli effetti giuridici dell'atto medesimo (v. sentenze del Tribunale 15 marzo 1995, causa T-514/93, Cobrecaf e a./Commissione, Racc. pag. II-621, punto 59; 4 febbraio 1998, causa T-93/95, Laga/Commissione, Racc. pag. II-195, punto 48, e causa T-94/95, Landuyt/Commissione, Racc. pag. II-213, punto 48), com'è, ad esempio, il caso allorché mira alla corresponsione di una somma d'importo esattamente pari a quello dei dazi pagati dalla ricorrente in esecuzione di un atto divenuto definitivo (v. sentenza Krohn/Commissione, citata supra al punto 42, punto 33).

51.
    Tuttavia, nel caso di specie, l'azione di risarcimento della ricorrente non può, alla luce delle constatazioni di cui al precedente punto 46, considerarsi diretta alla revoca del regolamento n. 2529/97, divenuto definitivo, ed all'eliminazione degli effetti giuridici di quest'ultimo, effetti che oltretutto sono stati soppressi nei confronti della ricorrente dal regolamento n. 651/98 (v. supra, punto 21). Avuto riguardo a queste stesse constatazioni, essa non potrebbe neppure considerarsi diretta al pagamento di un importo pari a quello dei dazi provvisori riscossi in forza del regolamento n. 2529/97. D'altronde, la ricorrente, non avendo esportato nella Comunità durante il periodo di applicazione delle misure istituite da questo regolamento, non ha dovuto versare alcun dazio provvisorio, il che spiega come l'art. 1, n. 2, del regolamento n. 651/98, che dispone lo svincolo delle somme depositate a norma del regolamento n. 2529/97, non la riguardi. Il presente ricorso per risarcimento danni mira alla riparazione di un danno commerciale, distinto dagli effetti giuridici propri del regolamento n. 2529/97, la cui compensazione non sarebbe in ogni caso stata possibile con un ricorso di annullamento tempestivamente proposto dalla ricorrente contro il detto regolamento (v. supra, punto 47). Conseguentemente, il presente ricorso non può reputarsi diretto ad aggirare l'irricevibilità di una domanda di annullamento del regolamento n. 2529/97.

52.
    In conclusione, la specifica finalità del presente ricorso per risarcimento danni esclude, conformemente al principio dell'autonomia del ricorso ex art. 215, secondo comma, del Trattato, quale è stato precisato dalla giurisprudenza, che il detto ricorso per risarcimento danni sia dichiarato irricevibile in conseguenza della mancata contestazione in tempo utile, da parte della ricorrente, della legittimità del regolamento n. 2529/97.

53.
    Il terzo motivo deve pertanto essere respinto. Occorre quindi dichiarare il ricorso ricevibile.

Nel merito

54.
    Preliminarmente si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza constante, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che la parte ricorrente provi l'illiceità del comportamento contestato all'istituzione interessata, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato (v. sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16; sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-175/94, International Procurement Services/Commissione, Racc. pag. II-729, punto 44, e Dubois et Fils/Consiglio e Commissione, citata supra al punto 30, punto 54). Occorre verificare se la ricorrente abbia dimostrato il sussistere di tali diversi presupposti.

Sull'irregolarità del comportamento contestato alla Commissione

Sul grado di gravità richiesto

- Argomenti delle parti

55.
    La ricorrente assume che la decisione della Commissione di revocare il suo impegno e d'istituire misure provvisorie dev'essere considerata non già alla stregua di un atto normativo, bensì come una serie di atti amministrativi esclusivamente diretti alla ricorrente stessa. Affinché sorga la responsabilità della Comunità, essa non dovrebbe quindi dimostrare che l'irregolarità del comportamento contestato alla Commissione abbia raggiunto il grado di gravità richiesto dalla giurisprudenza in materia di responsabilità delle istituzioni comunitarie nascente dai loro atti normativi.

56.
    La Commissione ribatte, a sua volta, che il danno allegato dalla ricorrente può essere stato cagionato solo da un atto normativo, ossia dal regolamento n. 2529/97. Pertanto, il comportamento contestato all'istituzione potrebbe implicare la responsabilità della Comunità nei confronti della ricorrente solo ove sia fornita la prova che la sua irregolarità ha raggiunto il grado di gravità, più accentuato, richiesto dalla giurisprudenza (sentenze Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e a./Commissione e Consiglio, citata supra al punto 36, e Nölle/Consiglio e Commissione, citata supra al punto 35, punti 51 e 52).

- Giudizio del Tribunale

57.
    Sebbene gli atti del Consiglio e della Commissione riferentisi ad un procedimento diretto all'eventuale adozione di misure antidumping siano atti normativi che implicano scelte di politica economica e, di conseguenza, la responsabilità della Comunità per atti di tal genere sussista solo in caso di violazione grave e manifestadi una norma giuridica superiore posta a tutela dei singoli (sentenza Nölle/Consiglio e Commissione, citata supra al punto 35, punto 51, e giurisprudenza ivi richiamata), occorre tuttavia sottolineare le peculiarità della presente causa. Nel caso di specie, il danno in questione trova origine nel comportamento, che si asserisce irregolare, tenuto dalla Commissione in sede di esame della relazione dell'ottobre 1997, finalizzato verifica dell'osservanza, da parte della ricorrente, nel corso del terzo trimestre dell'anno 1997, dell'impegno la cui accettazione aveva posto fine alle inchieste antidumping e antisovvenzioni nei suoi confronti. Tale presunta irregolarità ha indotto la Commissione a supporre che la ricorrente avesse disatteso il proprio impegno. Essa è intervenuta nell'ambito di un'operazione di natura amministrativa, che riguardava specificamente ed esclusivamente la ricorrente. Quest'operazione non presupponeva alcuna scelta di politica economica ed attribuiva alla Commissione solo un margine di valutazione ridottissimo, o addirittura inesistente.

58.
    E' bensì vero che la presunta irregolarità del comportamento della Commissione ha provocato il danno allegato solo a partire dal momento e nei limiti in cui essa è stata confermata dall'adozione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni dei prodotti della ricorrente nell'ambito del regolamento n. 2529/97. Tuttavia, nei confronti di quest'ultima, la Commissione non ha, in questo regolamento, fatto altro se non trarre conclusioni provvisorie dalla sua analisi della relazione summenzionata e, in particolare, del livello del prezzo medio all'esportazione praticato dalla ricorrente durante il periodo preso in considerazione da tale relazione (v. nono 'considerando‘ del regolamento n. 2529/97).

59.
    Deve aggiungersi che il contesto delle cause che hanno dato luogo alle due sentenze richiamate dalla Commissione nelle sue memorie (v. supra, punto 56), nelle quali il giudice comunitario ha considerato gli atti del Consiglio e della Commissione relativi ad un procedimento antidumping alla stregua di atti normativi implicanti scelte di politica economica, era radicalmente diverso da quello della presente controversia. Invero, contrariamente alla situazione del caso in esame, le parti ricorrenti miravano in quelle cause ad ottenere la riparazione di un danno il cui fatto generatore risiedeva in una scelta di politica economica operata dalle autorità comunitarie nell'ambito delle loro competenze normative.

60.
    Ad esempio, nella causa sulla quale è intervenuta la sentenza Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e a./Commissione e Consiglio, citata al precedente punto 36, le parti ricorrenti agivano per il risarcimento del danno che assumevano di aver subito a causa della decisione del Consiglio di chiudere un procedimento antidumping e di non adottare il regolamento proposto dalla Commissione relativo all'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni controverse. Nella causa che ha dato origine alla sentenza Nölle/Consiglio e Commissione, citata al precedente punto 35, un importatore comunitario chiedeva la riparazione del danno che asseriva di aver subito per viadell'adozione, da parte del Consiglio, di un regolamento che istituiva un dazio antidumping definitivo e dichiarava definitivamente incamerato il dazio antidumping provvisorio, regolamento che era stato invalidato dalla Corte per motivi attinenti ai criteri con i quali le autorità comunitarie avevano effettuato la scelta del paese di riferimento per determinare il valore normale dei prodotti in questione.

61.
    In definitiva, la semplice violazione del diritto comunitario è sufficiente, nel caso di specie, a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità (v. sentenza 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, citata supra al punto 38, punto 44). In particolare, l'accertamento di un'irregolarità che, in circostanze analoghe, non sarebbe stata commessa da un'amministrazione normalmente accorta e diligente autorizza a concludere che il comportamento dell'istituzione ha configurato un illecito tale da far sorgere la responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 215 del Trattato.

62.
    Occorre quindi passare ad esaminare se la Commissione abbia commesso, nell'ambito del controllo amministrativo dell'osservanza, da parte della ricorrente, dell'impegno da essa assunto in base alla relazione dell'ottobre 1997, un'irregolarità nella quale non sarebbe incorsa un'amministrazione che, posta nelle medesime circostanze, avesse fatto uso della normale cautela e diligenza.

Sull'asserita irregolarità del comportamento della Commissione

- Argomenti delle parti

63.
    La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione ha disatteso, nel caso di specie, il proprio dovere di diligenza e buona amministrazione.

64.
    Essa precisa che, nel corso del terzo trimestre dell'anno 1997, aveva commesso errori di codificazione all'atto della registrazione dei dati relativi alle sue esportazioni nella Comunità di salmone d'allevamento dell'Atlantico effettuate durante questo periodo. Essa osserva, tuttavia, che dalla relazione dell'ottobre 1997 emergeva con chiarezza che questi errori erano stati rettificati mediante la riformulazione delle voci contenenti errori con un segno negativo davanti ai valori considerati ed, eventualmente, con una nuova registrazione dei dati in questione. In ogni caso, essa avrebbe adottato tutte le misure possibili per fare in modo che tale relazione fosse sgombra da ogni ambiguità.

65.
    Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe quindi dovuto rendersi conto del fatto che la relazione dell'ottobre 1997 conteneva voci che erano state oggetto di rettifica. Ebbene, nell'ambito dell'esame di tale relazione, la Commissione avrebbe cancellato tutte le voci contenenti valori di segno negativo, circostanza che l'avrebbe poi indotta a tener conto dei rilevamenti erronei che queste voci erano intese ad annullare. Poiché gli errori commessi riguardavano spesso la valuta nella quale le operazioni in questione erano state effettuate, il prezzo di vendita diqueste ultime, convertito in ECU, sarebbe risultato estremamente basso ed avrebbe provocato una rilevante diminuzione del prezzo medio all'esportazione del salmone sviscerato con testa. La Commissione sarebbe pertanto erroneamente giunta alla conclusione che tale prezzo medio fosse inferiore al minimo stabilito nell'impegno, desumendone che la ricorrente aveva violato quest'ultimo, il che l'avrebbe indotta poi ad istituire misure provvisorie contro le importazioni dei prodotti di quest'ultima.

66.
    Secondo la ricorrente, era sufficiente che la Commissione le richiedesse i chiarimenti ritenuti necessari per la corretta comprensione degli elementi della relazione dell'ottobre 1997 che le parevano incerti. Simili chiarimenti avrebbero consentito alla Commissione di constatare che la ricorrente non era venuta meno al proprio impegno. La Commissione avrebbe quindi commesso un illecito omettendo di cercare di acclarare il contenuto della relazione dell'ottobre 1997 prima di istituire misure provvisorie.

67.
    In secondo luogo, la ricorrente, argomentando dalla giurisprudenza secondo la quale l'impresa interessata deve avere avuto l'occasione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere il proprio punto di vista sulla veridicità e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addotte e di presentare le proprie osservazioni in merito ad ogni documento utilizzato (sentenze della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, e 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I-2069), fa valere che, nel caso di specie, la Commissione avrebbe dovuto informarla dei fatti e delle ragioni essenziali in base ai quali s'intendeva istituire dazi provvisori sulle importazioni dei suoi prodotti (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 ottobre 1991, causa C-16/90, Nölle, Racc. pag. I-5163). La ricorrente sostiene che, ove fosse stata informata di tali elementi, essa sarebbe stata in grado di far valere le proprie osservazioni in merito alle conclusioni della Commissione, la quale, alla luce di queste osservazioni, avrebbe potuto accertare che non era necessario revocare il suo impegno e istituire i dazi provvisori controversi. Secondo la ricorrente, ciò avrebbe consentito di evitare il danno che essa ha subito.

68.
    La Commissione nega anzitutto di essere venuta meno al proprio dovere di diligenza e di buona amministrazione. Essa segnala che, con la sua decisione 97/634, aveva accettato gli impegni di 190 esportatori norvegesi, i quali erano stati per tale motivo esentati dai dazi definitivi imposti dai regolamenti nn. 1890/97 e 1891/97, e fa valere che, di conseguenza, le prescrizioni contenute negli impegni dovevano essere scrupolosamente osservate, così che essa potesse trattare tutte le imprese su un piano di parità nell'ambito del controllo del rispetto di questi impegni.

69.
    Dopo aver puntualizzato i termini dell'impegno assunto dalla ricorrente, essa sottolinea come, in forza dell'art. 8, n. 10, del regolamento n. 384/96 e dell'art. 13, n. 10, del regolamento n. 2026/97, un dazio provvisorio possa essere istituito allaluce delle migliori informazioni disponibili, quando vi sia motivo di ritenere che un impegno sia stato violato. La semplice apparenza di violazione dell'impegno sarebbe quindi sufficiente ad autorizzare la Commissione a prendere misure provvisorie, senza che la stessa sia tenuta ad accertare se il detto impegno sia stato effettivamente violato. Tenuto conto della natura del sistema delle misure antidumping, incomberebbe all'impresa il cui impegno è stato accettato persuadere la Commissione che non vi è alcun motivo di ritenere che tale impegno non sia stato rispettato. Ove si optasse per un'altra soluzione, ciò equivarrebbe a disconoscere il tenore delle norme di regolamento testé menzionate, come pure la regola secondo cui una tale verifica deve aver luogo solo prima dell'imposizione di un dazio definitivo (v. art. 8, n. 9, del regolamento n. 384/96).

70.
    La Commissione fa valere che, nel caso di specie, i termini dell'impegno non prevedevano la possibilità per la ricorrente di far figurare valori di segno negativo nelle sue relazioni trimestrali sulle vendite, che nulla era previsto riguardo alle fatture costituenti note di credito e che una clausola del detto impegno imponeva alla ricorrente di consultare l'istituzione per qualsiasi difficoltà che potesse insorgere dall'interpretazione o dall'applicazione dell'impegno medesimo. Orbene, la ricorrente si sarebbe limitata a trasmettere alla Commissione il dischetto contenente la propria relazione dell'ottobre 1997, senza fornire la minima spiegazione circa il significato dei valori di segno negativo che vi figuravano e la loro connessione con altri valori menzionati nella relazione. La Commissione confuta, in proposito, i vari elementi addotti dalla ricorrente nelle sue memorie per sostenere che risultava chiaramente che talune voci della relazione erano inficiate da errore di codificazione e che la stessa relazione consentiva di comprendere agevolmente il significato e la corrispondenza con tali voci dei valori di segno negativo in essa contenuti.

71.
    Conseguentemente, la Commissione nega di essersi resa colpevole di un atto di cattiva amministrazione. Essa sostiene, al contrario, che la relazione dell'ottobre 1997 non si conformava ai requisiti prescritti e che la ricorrente non ha fatto tutto ciò che era possibile per fare in modo che la detta relazione fosse sgombra da qualsiasi ambiguità. Essa aggiunge che l'inesperienza della ricorrente in materia non può essere addotta a discolpa di quest'ultima.

72.
    In secondo luogo, la Commissione contesta di aver violato i diritti della difesa della ricorrente, sottolineando anzitutto come essa dovesse prendere in esame quasi 90 relazioni di vigilanza del tipo della relazione dell'ottobre 1997. Essa fa inoltre valere che, dal momento in cui ha avuto motivo di supporre l'esistenza apparente di una violazione, da parte della ricorrente, dell'impegno da questa sottoscritto, essa era tenuta ad agire il più rapidamente possibile, in quanto l'approssimarsi delle feste natalizie, periodo particolarmente importante per lo smercio del salmone, poneva l'esigenza di garantire l'efficacia della tutela che le misure antidumping e antisovvenzioni si presumono dover garantire all'industria comunitaria. La Commissione aggiunge che l'art. 7 del regolamento n. 384/96 e l'art. 12 del regolamento n. 2026/97, che disciplinano l'istituzione di dazi antidumping e di dazicompensativi provvisori, non le impongono alcun obbligo d'informare preventivamente le parti interessate.

- Giudizio del Tribunale

73.
    E' opportuno osservare che la relazione dell'ottobre 1997, trasmessa dalla ricorrente alla Commissione sul dischetto informatico all'uopo fornito da quest'ultima, consta di 200 voci, tutte riferentisi a vendite sul mercato comunitario di salmoni d'allevamento dell'Atlantico sviscerati con testa (prodotti corrispondenti alla «presentazione b», stando ai termini dell'impegno assunto dalla ricorrente). Essa si presenta in forma di una tabella suddivisa in 27 colonne. Dodici di queste 200 voci recano valori di segno negativo.

74.
    L'ultima pagina di tale relazione contiene le seguenti indicazioni finali:

«(...)

Sum of Qtyw (kg)

477 725,50

Sum of CIF value * Qtyw

1 577 762,37

Sum of Qtyw sold at below 85% of minimum price in kg

0,00

(...)».

75.
    Ad una prima analisi, dalla lettura di queste indicazioni finali della relazione dell'ottobre 1997 si doveva presumere che la ricorrente avesse tenuto fede al proprio impegno durante il periodo interessato dalla detta relazione. Ne emergerebbe, infatti, che essa non aveva posto in essere alcuna singola operazione in base ad un prezzo inferiore al limite minimo dell'85% del prezzo medio minimo di 3,25 ECU/kg, fissato nel detto impegno per le sue esportazioni di salmone sviscerato con testa, e che il prezzo medio di quest'ultimo durante il periodo considerato era stato superiore al prezzo medio minimo testé menzionato, essendo pari a 3,3 026 ECU/kg (1 577 762,37 ECU/477 725,50 kg).

76.
    Anche ammettendo che le specifiche contenute nell'impegno della ricorrente non prevedevano la possibilità di far figurare valori di segno negativo nelle relazioni trimestrali di vendita, la Commissione non poteva, in presenza di una relazione che, ad una prima analisi, lasciava supporre che la ricorrente avesse tenuto fede al proprio impegno, arrogarsi il diritto, come ha fatto nel caso di specie (v. supra, punto 11), di modificare unilateralmente il contenuto di tale relazione cancellando le voci contenenti valori di segno negativo e sostituendo alle indicazioni finali riprodotte al precedente punto 74 il proprio calcolo, effettuato in base alla relazione così modificata, del prezzo medio all'esportazione praticato dalla ricorrente durante il periodo considerato, senza spiegare a quest'ultima i motivi che l'avevano indotta ad ignorare le suddette indicazioni finali, né sincerarsi presso la stessa che le modifiche apportate non compromettessero l'attendibilità delle informazioni fornite ai fini del controllo dell'osservanza dell'impegno. Avendo optato per non attenersi alla prima impressione, favorevole alla ricorrente, chepoteva ricavarsi dalla relazione dell'ottobre 1997, la Commissione avrebbe dovuto dar prova della diligenza necessaria operando un'interpretazione corretta dei dati figuranti in tale relazione, sui quali intendeva costruire la propria convinzione circa la conformità del comportamento della ricorrente al suo impegno durante il periodo considerato.

77.
    In proposito, essa non può fondatamente argomentare dal disposto degli artt. 8, n. 10, del regolamento n. 384/96 e 13, n. 10, del regolamento n. 2026/97.

78.
    Queste disposizioni sono intese a consentire alla Commissione, quando vi sia motivo di ritenere, alla luce delle migliori informazioni disponibili, che un impegno da essa inizialmente accettato nell'ambito di un procedimento antidumping o antisovvenzioni sia stato violato, di adottare tempestivamente le misure provvisorie necessarie per salvaguardare gli interessi dell'industria comunitaria, fermo restando un successivo esame nel merito diretto ad accertare se l'impegno in questione sia stato effettivamente violato.

79.
    Sennonché, nel caso di specie, è giocoforza constatare come la relazione dell'ottobre 1997, in particolare le sue indicazioni finali, facessero presumere che la ricorrente avesse tenuto fede al proprio impegno (v. supra, punti 74 e 75).

80.
    Soltanto dopo aver modificato tale relazione di propria iniziativa, senza curarsi di indagare presso la ricorrente circa la possibile incidenza del proprio unilaterale intervento sull'attendibilità delle informazioni che quest'ultima le aveva fornito, la Commissione è giunta alla conclusione del sussistere di una violazione apparente, da parte della ricorrente, dell'impegno da questa assunto. I dati della relazione dell'ottobre 1997, così alterati, non possono quindi manifestamente considerarsi alla stregua delle migliori informazioni, ai sensi delle disposizioni citate al precedente punto 77, di cui la Commissione disponesse in quel periodo per avvalorare la propria convinzione circa il rispetto o no, da parte della ricorrente, dell'impegno dalla stessa assunto.

81.
    La circostanza che la Commissione fosse tenuta ad analizzare, all'approssimarsi delle feste di fine anno, periodo particolarmente importante per lo smercio del salmone, oltre 90 relazioni analoghe alla relazione dell'ottobre 1997 non può, neanch'essa, giustificare l'unilaterale modifica di quest'ultima intrapresa dall'istituzione, laddove la detta relazione faceva emergere, in prima analisi, che l'impegno era stato rispettato. Inoltre, fin dal momento in cui la Commissione scelse di modificare tale relazione, che a prima vista lasciava supporre che l'impegno fosse stato rispettato dalla ricorrente, l'urgenza della situazione non poteva autorizzare alcun affievolimento del dovere di diligenza che le incombeva nell'analisi degli elementi sui quali intendeva fondare la propria posizione su tale punto.

82.
    Si deve pertanto concludere che la Commissione, nel prendere in esame la relazione dell'ottobre 1997, ha commesso un'irregolarità nella quale, in circostanze analoghe, un'amministrazione normalmente accorta e diligente non sarebbe incorsa.

83.
    In ordine all'asserita violazione dei diritti della difesa della ricorrente, occorre rilevare come quest'ultima non faccia valere, a tale titolo, alcun danno distinto da quello derivante dall'istituzione delle misure provvisorie, riconducibile all'irregolarità commessa dalla Commissione nel corso dell'analisi della relazione dell'ottobre 1997. Pertanto, non occorre pronunciarsi sul punto se la Commissione, avendo omesso d'informare la ricorrente delle proprie conclusioni prima di adottare il regolamento n. 2529/97, abbia violato i diritti della difesa di quest'ultima.

84.
    Occorre tuttavia sottolineare come neanche il comportamento della ricorrente sia esente da critiche. Come rilevato dalla Commissione, nessuna spiegazione è stata fornita sulle voci della relazione dell'ottobre 1997 che contenevano valori di segno negativo, ossia le voci di cui alle righe 8, 14, 29, 36, 37, 52, 100, 138, 178, 179, 195 e 196.

85.
    Orbene, da un lato, è d'uopo constatare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nelle voci inficiate da errori di codificazione - errori che, stando alle spiegazioni fornite dalla ricorrente nelle sue memorie, riguardavano vuoi la valuta nella quale l'operazione in questione era stata compiuta, vuoi l'ammontare lordo della fattura o, ancora, la doppia registrazione della stessa operazione -, né la relazione tra queste voci contenenti errori e quelle contenenti i valori di segno negativo intesi ad annullarli risultavano in modo palese dalla lettura della relazione dell'ottobre 1997, la quale, come è stato sottolineato al precedente punto 73, constava di un considerevole numero di dati. Così, diverse voci separavano talvolta la voce contenente un errore di codificazione da quella intesa a rettificare tale errore.

86.
    D'altro lato, come si evince dalle indicazioni fornite successivamente dalla ricorrente, i valori di segno negativo figuranti nella relazione dell'ottobre 1997 non rivestivano tutti il medesimo significato.

87.
    Ad esempio, dalle spiegazioni fornite dalla ricorrente nelle sue memorie emerge come la maggior parte di questi valori, vale a dire quelli figuranti alle voci di cui alle righe 14, 29, 36, 37, 100, 138, 178, 179, 195 e 196, erano intesi al totale annullamento di valori inficiati da errore di codificazione. Da queste stesse spiegazioni emerge del pari che alcune voci contenenti errori sono state così annullate senza che si sia in seguito proceduto ad una nuova registrazione dell'operazione in questione. Viceversa, altre operazioni inficiate da errore di codificazione hanno costituito oggetto di nuova registrazione, dopo che l'errore che inficiava la registrazione iniziale era stato cancellato dall'inserimento di un valore di segno negativo.

88.
    Risulta per contro dalle spiegazioni fornite dalla ricorrente alla Commissione nella sua lettera in data 7 gennaio 1998 (v. supra, punto 13) che, come gli agenti di quest'ultima hanno potuto intendere nel prendere visione della detta lettera (v. la missiva in data 8 gennaio 1998 trasmessa alla ricorrente, menzionata supra al punto 14), i valori di segno negativo figuranti nelle righe 8 e 52 erano intesi non già ad annullare integralmente valori menzionati nella voce o nelle voci corrispondenti alla registrazione iniziale dell'operazione considerata, bensì a rettificare alcuni di questi valori - contenuti, rispettivamente, nelle voci di cui alle righe 5, 6 e 49 - onde tener conto della circostanza che parte dei quantitativi oggetto di tale operazione o non era pervenuta al cliente interessato oppure non era stata accettata da quest'ultimo e che quindi, in un caso o nell'altro, non era stata pagata alla ricorrente.

89.
    Tenuto conto della densità dei dati contenuti nella sua relazione dell'ottobre 1997, della non trasparenza del nesso esistente tra le voci contenenti errori e quelle contenenti valori di segno negativo e del significato ambiguo dei detti valori, la ricorrente avrebbe dovuto spontaneamente fornire alla Commissione, nel trasmetterle la detta relazione, le spiegazioni necessarie alla comprensione di quest'ultima. Trasmettendole la relazione dell'ottobre 1997 senza il minimo commento al riguardo, la ricorrente si è resa colpevole di una negligenza colposa che, come attestato dalla lettera inviatale dalla Commissione il 5 gennaio 1998 (v. supra, punto 11), ha creato confusione nell'animo degli agenti di quest'ultima. Chiarimenti in merito avrebbero consentito agli stessi d'intendere ipso facto la correttezza dell'inserimento di tali valori di segno negativo e di accorgersi che, considerati nel loro complesso, i dati relativi al rilevamento delle varie vendite della ricorrente sul mercato comunitario durante il trimestre considerato confermavano la conclusione emergente dalle indicazioni finali della relazione dell'ottobre 1997, secondo cui la ricorrente aveva tenuto fede al proprio impegno durante il detto periodo.

90.
    L'inesperienza della ricorrente in materia non la dispensava dal dovere di accludere spontaneamente alla sua relazione dell'ottobre 1997 i chiarimenti che una corretta comprensione di taluni elementi di quest'ultima rendeva necessari.

91.
    Alla luce dell'analisi di cui ai precedenti punti 73-90, occorre concludere che la ricorrente e la Commissione hanno ciascuna commesso un'irregolarità, di pari rilevanza, durante la fase di verifica dell'osservanza da parte della ricorrente dell'impegno da questa assunto nel corso del terzo trimestre dell'anno 1997, fase al termine della quale la Commissione è pervenuta a convincersi di una violazione apparente del detto impegno e della necessità di adottare misure provvisorie nei confronti delle importazioni dei prodotti della ricorrente nell'ambito del regolamento n. 2529/97. Da parte sua la ricorrente, astenendosi dall'accludere spontaneamente alla sua relazione dell'ottobre 1997 i chiarimenti indispensabili per una corretta comprensione dei valori di segno negativo figuranti in tale relazione, ha dato prova di colposa negligenza, nella quale un operatore normalmente accorto e diligente non sarebbe incorso. Pur tenendosi conto di tale comportamento irregolare della ricorrente e della confusione che il medesimo ha potuto ingenerarenella lettura della detta relazione, è giocoforza constatare che la reazione della Commissione, consistita a sua volta nell'unilaterale modifica di tale relazione ancorché quest'ultima lasciasse supporre, ad una prima analisi, che la ricorrente si fosse conformata al proprio impegno durante il periodo considerato, ha rivestito un carattere sproporzionato e, quindi, irregolare, che nessuna circostanza consente di giustificare.

92.
    Qualora il danno asserito dalla ricorrente dovesse risultare dimostrato, sia pure parzialmente, e dovesse emergere il sussistere di un nesso di causalità tra tale danno e i fatti che hanno dato origine all'istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni dei prodotti della ricorrente medesima, punto che si deve procedere ad esaminare, si dovrà tener conto, in sede di fissazione dell'obbligo di risarcimento incombente alla Commissione, della circostanza che le parti sono responsabili in parti uguali di tali fatti.

Sul danno asserito e sul nesso di causalità tra quest'ultimo e il comportamento negligente della Commissione

Argomenti delle parti

93.
    La ricorrente assume che l'istituzione delle misure provvisorie le ha cagionato un duplice pregiudizio, legato al lucro cessante conseguente all'entrata in vigore di tali misure, da un lato, e ai costi che ha dovuto sostenere per fare nuovamente ingresso sul mercato comunitario, dall'altro.

94.
    Con riguardo al primo elemento, sottolinea come, a causa dell'applicazione delle misure provvisorie, essa sia stata nell'impossibilità di esportare i propri prodotti nella Comunità tra il 18 dicembre 1997, data di decorrenza degli effetti del regolamento n. 2529/97, e il 25 marzo 1998, data in cui il suo impegno è stato rimesso in vigore ad opera del regolamento n. 651/98. A sostegno di tale tesi, essa produce, quale allegato 6 del suo atto introduttivo, una certificazione rilasciata da una società di revisione. Essa aggiunge che, per motivi economici connessi in particolare al volume dello smercio di salmone d'allevamento dell'Atlantico nonché all'esiguità dei suoi margini di utile e del suo capitale sociale, le era impossibile ottenere la garanzia bancaria necessaria per la copertura dei dazi provvisori imposti dalla Commissione. Basandosi sui dati relativi alle esportazioni che aveva realizzato nei due anni precedenti, nel periodo corrispondente a quello dell'applicazione del regolamento n. 2529/97, al margine di utile medio da essa realizzato nel corso di questi due anni e al margine di utile medio realizzato durante il periodo di applicazione del detto regolamento dagli esportatori norvegesi i cui impegni sono stati mantenuti in vigore, stima il proprio lucro cessante in NOK 1 115 000.

95.
    In ordine al secondo elemento, sostiene di essere stata e di continuare ad essere confrontata con costi ragguardevoli per riconquistare le proprie quote di mercato nella Comunità. Essa valuta tale danno in NOK 1 000 000.

96.
    Nella memoria di replica, segnala di non aver mai ottenuto dalla Commissione, nel corso del periodo di applicazione dei dazi provvisori, l'assicurazione che questi ultimi non sarebbero stati confermati e che essa poteva continuare ad esportare i suoi prodotti in piena sicurezza verso la Comunità. Soltanto con la pubblicazione del regolamento n. 651/98, avvenuta il 24 marzo 1998, avrebbe avuto la certezza che le misure provvisorie erano soppresse nei confronti delle importazioni dei suoi prodotti e che il suo impegno veniva rimesso in vigore.

97.
    Essa rigetta quindi l'asserzione della Commissione secondo la quale le uniche spese che essa avrebbe dovuto sostenere, ove avesse continuato ad esportare durante il periodo di applicazione dei dazi provvisori, sarebbero state quelle relative alla costituzione di una garanzia bancaria. Essa sottolinea infatti come, non potendo sapere al momento dell'entrata in vigore dei detti dazi se questi ultimi sarebbero stati o no in seguito soppressi, l'unica soluzione che le rimaneva per coprire i costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di tali dazi era l'aumento dei suoi prezzi all'esportazione per un importo corrispondente, a pena di incorrere in una perdita impossibile da ripianare successivamente. Al riguardo, richiama l'attenzione sul fatto che essa realizza le proprie esportazioni nella Comunità precipuamente in base al sistema «DDP». Essa aggiunge che l'affermazione della Commissione secondo la quale essa avrebbe potuto seguitare ad esportare a prezzi immutati durante il periodo di applicazione dei dazi provvisori è contraria alla politica della Commissione stessa in materia d'istituzione di dazi antidumping, secondo cui questi ultimi devono tradursi in un aumento del livello dei prezzi sul mercato comunitario, per non correre il rischio che l'istituzione avvii un'inchiesta «antiassorbimento», in base all'art. 12, n. 1, del regolamento n. 384/96, ed innalzi eventualmente il livello dei dazi imposti.

98.
    Infine, essa critica il metodo di calcolo del suo lucro cessante seguito dalla Commissione, sottolineando come esso non tenga conto delle variazioni stagionali tipiche del mercato del salmone.

99.
    La Commissione sostiene che la ricorrente non fornisce alcun elemento che dimostri che essa sia stata nell'impossibilità di vendere salmone nella Comunità in conseguenza dell'istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni dei suoi prodotti. La ricorrente non potrebbe eludere l'onere di fornire tale prova affermando che l'adozione di tali misure escludeva ipso facto qualsiasi possibilità di esportazione da parte sua verso la Comunità.

100.
    La Commissione fa valere che, ad ogni buon conto, la ricorrente era tenuta a limitare il danno che asserisce di aver subito. Con riferimento al volume delle vendite di quest'ultima tra il luglio 1997 e il settembre 1998, essa sostiene che, nell'ipotesi in cui la ricorrente avesse continuato a vendere, durante il periodo di applicazione del regolamento n. 2529/97, ogni mese lo stesso quantitativo e a detenere nella Comunità la stessa quota di mercato detenuta nel corso degli ultimi mesi che hanno preceduto l'entrata in vigore dei dazi fissati da tale regolamento, l'importo di tali dazi sarebbe ammontato a ECU 296 110. Tenuto conto del fattoche i dazi erano provvisori, sarebbe stato sufficiente per la ricorrente costituire una garanzia per il caso in cui divenissero definitivi. Orbene, la ricorrente non fornirebbe alcun elemento di prova atto a dimostrare che essa abbia cercato di farsi concedere tale garanzia o che fosse nell'impossibilità di ottenerla per motivi finanziari. La Commissione argomenta che la soluzione più ragionevole che si prospettava alla ricorrente sarebbe stata quella di costituire la garanzia di cui trattasi, ad un costo che sarebbe risultato irrisorio, e di proseguire con le proprie esportazioni nella Comunità a prezzi immutati. Ciò a maggior ragione in quanto, con lettera in data 5 gennaio 1998, la Commissione avrebbe assicurato alla ricorrente che l'impegno di quest'ultima sarebbe stato rimesso in vigore e che i dazi provvisori non sarebbero stati elevati, ove essa avesse potuto verificare che l'impegno in questione non era stato violato nel corso del terzo trimestre dell'anno 1997. Con lettera in data 2 febbraio 1998, avrebbe del resto confermato alla ricorrente di essere pervenuta alla conclusione che i dazi provvisori non sarebbero divenuti definitivi.

101.
    La Commissione aggiunge che una soluzione di questo tipo avrebbe evitato alla ricorrente di sostenere costi connessi al ristabilimento della sua quota di mercato comunitario. Comunque sia, la ricorrente non fornirebbe alcun elemento di prova a sostegno della sua asserzione, secondo cui essa avrebbe dovuto compiere sforzi ragguardevoli per tentare di riconquistare le proprie quote di mercato.

102.
    Nella controreplica, la Commissione sostiene anzitutto che all'epoca la ricorrente avrebbe dovuto comprendere che, se i suoi chiarimenti relativi alla relazione dell'ottobre 1997 fossero stati esatti, nessun dazio sarebbe stato prelevato. La Commissione ricorda come essa stessa, con l'adozione dei regolamenti nn. 2529/97 e 651/98, abbia istituito misure contro le importazioni dei prodotti della ricorrente ed abbia poi reintegrato quest'ultima nella sua posizione. Essa sottolinea come il Consiglio non avesse giuridicamente il potere, nel caso di specie, di disporre il prelievo di dazi provvisori in mancanza di pregiudizio causato all'industria comunitaria. D'altra parte, mai in passato dazi provvisori sarebbero stati riscossi quando, come nel caso di specie, essi non fossero stati seguiti dall'istituzione di dazi definitivi.

103.
    La Commissione rileva quindi che, nel caso in cui nel corso del periodo di applicazione dei dazi provvisori la ricorrente avesse optato per l'esportazione nella Comunità maggiorando i propri prezzi dell'importo di tali dazi, la stessa avrebbe realizzato un utile considerevole, dal momento che tali dazi, in definitiva, non sono stati riscossi. Per lo stesso motivo, nell'ipotesi in cui la ricorrente avesse invece optato, per motivi commerciali, per continuare ad esportare nella Comunità durante lo stesso periodo a prezzi immutati, essa non avrebbe, secondo la Commissione, subito alcun danno, fatta eccezione per il costo della garanzia bancaria. La Commissione respinge, in proposito, l'assunto della ricorrente, basato sull'art. 12, n. 1, del regolamento n. 384/96, secondo cui la prosecuzione delle sueesportazioni a prezzi immutati dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 2529/97 sarebbe stata contraria alla politica della Commissione stessa in materia.

104.
    Infine, la Commissione confuta le censure formulate dalla ricorrente in ordine al suo metodo di calcolo del lucro cessante di quest'ultima durante il periodo di applicazione delle misure provvisorie. Essa sottolinea d'altronde l'erroneità del metodo di calcolo impiegato dalla ricorrente, che si baserebbe sui dati delle vendite realizzate nel corso dei due precedenti anni durante il periodo corrispondente a quello dell'applicazione dei dazi provvisori, mentre in tale periodo non sarebbe stata in vigore alcuna misura antidumping nei confronti delle importazioni di salmone originario della Norvegia.

Giudizio del Tribunale

105.
    Va anzitutto esaminato il punto se la ricorrente abbia dimostrato l'effettività del danno commerciale da essa allegato.

106.
    Con riguardo, in primo luogo, al lucro cessante durante il periodo compreso tra il 18 dicembre 1997 e il 25 marzo 1998, si deve rilevare come dai dati forniti dalla Commissione in ordine alle esportazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico della ricorrente nella Comunità tra il luglio 1997 e il settembre 1998 risulti che vi è stata una totale interruzione delle esportazioni della ricorrente medesima durante il periodo compreso approssimativamente tra metà dicembre 1997 e fine marzo 1998. Tale interruzione delle attività commerciali della ricorrente sul mercato comunitario è confermata dalla certificazione della società di revisione, prodotta come allegato 6 dell'atto introduttivo, ove si legge che:

«Si conferma che, in base ai conti della (ricorrente), quest'ultima non ha realizzato alcuna vendita di salmone dell'Atlantico nella Comunità durante il periodo che va dal 18 dicembre 1997 e il 25 marzo 1998».

107.
    Da nessun elemento del fascicolo risulta che, durante questo periodo, la ricorrente fosse in grado di compensare, sia pure parzialmente, la totale assenza di esportazioni sul mercato comunitario mediante una corrispondente crescita delle sue vendite su altri mercati mondiali. Del resto, la Commissione non ha mai sostenuto una tale tesi, né nelle sue memorie né nel corso della fase orale del procedimento.

108.
    Al contrario, risulta dal verbale di missione redatto dalla Commissione in esito ai sopralluoghi effettuati presso la ricorrente il 26 e il 27 gennaio 1998 (v. supra, punto 18) che, in conseguenza dell'istituzione dei dazi provvisori, l'attività commerciale di quest'ultima è stata estremamente ridotta e che i suoi dirigenti hanno affermato che l'azienda avrebbe probabilmente cessato l'attività, qualora i dazi fossero stati confermati. Nel verbale si aggiunge che la ricorrente ha esportato in sostanza solo in Giappone dall'entrata in vigore delle misure provvisorie. Tuttavia, quest'ultima affermazione, intesa alla luce di quelle precedenti, vacompresa nel senso che riflette la prosecuzione, da parte della ricorrente, dello sfruttamento di uno sbocco sul mercato giappone e non anche come indizio di uno slittamento del centro delle attività della ricorrente verso quest'ultimo mercato, inteso ad attenuare la totale assenza di vendite da parte della stessa sul mercato comunitario.

109.
    Alla luce di tale situazione di fatto, occorre valutare l'importo del lucro cessante subito dalla ricorrente per via della sospensione delle sue esportazioni nella Comunità tra il 18 dicembre 1997 e il 25 marzo 1998. Tale lucro cessante va considerato come corrispondente all'importo del margine di utile che la ricorrente avrebbe realizzato ove avesse proseguito le proprie esportazioni nella Comunità durante questo periodo.

110.
    Per procedere a tale valutazione, occorre anzitutto accertare la percentuale di riduzione delle esportazioni della ricorrente nella Comunità, conseguente all'entrata in vigore del suo impegno il 1° luglio 1997, che avrebbe comunque trovato applicazione se avesse continuato ad esportare nella Comunità durante il periodo considerato. Perché un tale calcolo sia attendibile, è necessario prendere in considerazione la dinamica delle vendite della ricorrente nella Comunità tra il 1996 e il 1997 durante il periodo compreso tra il 1° luglio e il 17 dicembre.

111.
    Sul punto, si evince dalle indicazioni di dati trasmesse il 14 aprile 2000 dalla ricorrente al Tribunale, in riscontro ad un quesito scritto di quest'ultimo, che durante il periodo dal 1° luglio al 17 dicembre essa ha esportato nella Comunità 1 271 304 kg di salmone d'allevamento dell'Atlantico nel 1997, in luogo dei 2 030 883 kg del 1996, pari ad una riduzione di 759 579 kg, ossia ad una contrazione del 37% circa del volume delle sue vendite sul mercato comunitario.

112.
    Su tale base, è lecito ritenere che, ove la ricorrente avesse proseguito le proprie esportazioni nella Comunità attenendosi al proprio impegno, tra il 18 dicembre 1997 e il 25 marzo 1998, le sue vendite di salmone d'allevamento dell'Atlantico sarebbero ammontate al 63% (100% - 37%) di quelle realizzate sul mercato comunitario l'anno precedente nel corso del periodo corrispondente. Dai dati figuranti nella menzionata risposta della ricorrente risulta che quest'ultima ha esportato nella Comunità un quantitativo approssimativo di salmone d'allevamento dell'Atlantico pari a 450 000 kg dal 18 dicembre 1996 al 31 gennaio 1997, a 210 000 kg nel febbraio 1997 e a 230 000 kg dal 1° al 25 marzo 1997.

113.
    E' quindi lecito stimare che la ricorrente avrebbe realizzato sul mercato comunitario un volume approssimativo di vendite di salmone d'allevamento dell'Atlantico pari a 284 000 kg (63% di 450 000 kg) durante il periodo compreso tra il 18 dicembre 1997 e il 31 gennaio 1998, a 132 000 kg (63% di 210 000 kg) nel febbraio 1998 e a 145 000 kg (63% di 230 000 kg) durante il periodo dal 1° al 25 marzo 1998.

114.
    Dalle indicazioni fornite nella menzionata risposta della ricorrente emerge che, nel corso del periodo compreso tra il 1° luglio e il 17 dicembre 1997, durante il quale essa ha esportato i propri prodotti nella Comunità attenendosi al proprio impegno, la ricorrente ha realizzato un margine di utile medio pari a 1 307 539 NOK/1 271 304 kg, vale a dire pari a 1,028 NOK/kg. E' quindi lecito presumere che, ove avesse proseguito le proprie esportazioni attenendosi al detto impegno tra il 18 dicembre 1997 e il 25 marzo 1998, essa avrebbe realizzato un utile pari a 292 000 NOK (284 000 kg x 1,028 NOK/kg), a 135 000 NOK (132 000 kg x 1,028 NOK/kg) e a 150 000 NOK (145 000 kg x 1,028 NOK/kg), rispettivamente, durante il periodo compreso tra il 18 dicembre 1997 e il 31 gennaio 1998, durante il mese di febbraio 1998 e durante il periodo dal 1° al 25 marzo 1998.

115.
    Il lucro cessante subito dalla ricorrente deve quindi essere valutato in NOK 292 000 per il periodo compreso tra il 18 dicembre 1997 e il 31 gennaio 1998, in NOK 135 000 per il mese di febbraio 1998 e in NOK 150 000 per il periodo dal 1° al 25 marzo 1998.

116.
    Per quanto riguarda, in secondo luogo, i costi connessi al ristabilimento della sua posizione sul mercato comunitario, è giocoforza constatare che, come sottolineato dalla Commissione, la ricorrente non produce, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza (v. sentenza della Corte 15 giugno 2000, causa C-237/98 P, Dorsch Consult/Consiglio, Racc. pag. I-0000, punto 23, e giurisprudenza ivi richiamata), alcun elemento di prova atto a dimostrare che essa abbia effettivamente sostenuto tali costi e che continui a sostenerli. Per giunta, si deve sottolineare come, stando ai dati forniti dalla Commissione all'allegato 5 del controricorso, non contestati dalla ricorrente in sede di replica, quest'ultima abbia ampiamente riconquistato la sua quota di mercato nella Comunità fin dal mese di giugno del 1998. Le sue esportazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico nella Comunità nel corso di tale mese, rapportate alle esportazioni globali di salmone originario della Norvegia nel mercato comunitario, rappresentavano infatti una quota di mercato dell'1,60%, mentre stando agli stessi dati della Commissione la quota di mercato della ricorrente era stata in media dell'1,38% nel corso dei cinque mesi precedenti l'entrata in vigore del regolamento n. 2529/97. Conseguentemente, la conclusione da trarre è che tale elemento del danno asserito dalla ricorrente non viene in ogni caso dimostrato.

117.
    Si deve ora procedere alla verifica dell'esistenza di un nesso di causalità tra il danno commerciale subito dalla ricorrente, quale risulta dimostrato in esito all'analisi compiuta nei precedenti punti 105-116, e l'irregolarità commessa dalla Commissione, confermata dal regolamento n. 2529/97, quale si evince dall'esame effettuato nei precedenti punti 73-82 e 91.

118.
    La presenza di un nesso di causalità ex art. 215, secondo comma, del Trattato è ammessa quando esiste un nesso diretto di causalità fra l'illecito commesso dall'istituzione interessata e il danno lamentato, nesso di cui spetta alla partericorrente fornire la prova (sentenza del Tribunale 30 settembre 1998, causa T-149/96, Coldiretti e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-3841, punto 101, e giurisprudenza ivi richiamata). La Comunità può essere ritenuta responsabile solo del danno che deriva in modo sufficientemente diretto dall'irregolarità commessa dall'istituzione interessata (v., segnatamente, sentenza della Corte 4 dicembre 1979, cause riunite 64/76 e 113/76, 167/78 e 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier Frères e a./Consiglio, Racc. pag. 3091, punto 21; sentenze del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-168/94, Blackspur e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2627, punto 52, e TEAM/Commissione, citata supra al punto 30, punto 68).

119.
    Nella fattispecie, emerge dalla certificazione rilasciata dalla società di revisione, presa in esame al precedente punto 106, che il periodo durante il quale la ricorrente ha sospeso le proprie esportazioni nella Comunità coincide con quello nel corso del quale le misure provvisorie istituite dal regolamento n. 2529/97 hanno trovato applicazione alle importazioni dei suoi prodotti. Siffatto elemento deve interpretarsi nel senso che esso riflette l'esistenza di un nesso di causalità tra le irregolarità, in particolare quelle commesse dalla Commissione, all'origine dell'istituzione di tali misure provvisorie, da un lato, e il lucro cessante subito dalla ricorrente, dall'altro.

120.
    E' invero innegabile che, in mancanza di tali irregolarità e delle misure provvisorie che ne sono conseguite, la ricorrente avrebbe proseguito le proprie esportazioni nella Comunità attenendosi ai termini del suo impegno. Essa non avrebbe quindi subito alcun lucro cessante sul mercato comunitario. Le irregolarità commesse dalla Commissione in sede di analisi della relazione dell'ottobre 1997 e sancite dal regolamento n. 2529/97 presentano quindi un nesso di causalità con il danno commerciale subito dalla ricorrente ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 118.

121.
    L'elemento testé menzionato al punto 119 non può tuttavia considerarsi idoneo a dimostrare, esso solo, che l'intero lucro cessante della ricorrente, quale è stato determinato nel precedente punto 115, abbia trovato la propria causa esclusivamente nelle irregolarità, commesse in particolare dalla Commissione, che hanno inficiato ab origine l'adozione di queste misure provvisorie. Occorre al riguardo verificare se, come prescritto dalla giurisprudenza, la ricorrente abbia, circostanza che la Commissione contesta, dato prova di aver fatto uso di una ragionevole diligenza per limitare l'entità del danno che asserisce di aver subito (v. sentenze della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3061, punto 33; 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag. I-1029, punto 85, e 16 marzo 2000, causa C-284/98 P, Parlamento/Bieber, Racc. pag. I-0000, punto 57).

122.
    La Commissione argomenta in sostanza che, considerato il fatto che i dazi istituiti dal regolamento n. 2529/97 erano provvisori, la ricorrente avrebbe potuto,destinando una modesta somma alla costituzione di una garanzia bancaria, proseguire le proprie esportazioni nella Comunità a prezzi immutati.

123.
    Al riguardo, è pacifico tra le parti che, in quel periodo, la ricorrente esportava i propri prodotti nella Comunità principalmente in base al sistema DDP. Secondo questo sistema, l'obbligo del versamento dei dazi antidumping e compensativi provvisori stabiliti dal regolamento n. 2529/97 presso le autorità doganali interessate sarebbe spettato alla ricorrente, se questa avesse esportato sul mercato comunitario nel corso del periodo in cui le misure provvisorie hanno trovato applicazione. Per tale motivo, ad essa, e non ai suoi clienti nella Comunità, sarebbe spettato l'obbligo di costituire, per questo tipo di vendite, la garanzia bancaria finalizzata alla copertura di tali dazi provvisori, e alla quale l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 384/96 e l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 2026/97 subordinano l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nella Comunità.

124.
    Sennonché, ammettendo anche che alla ricorrente, che non ha contestato le indicazioni addotte dalla Commissione circa il costo di tale garanzia bancaria, fosse stata concessa quest'ultima, è d'uopo prendere atto che essa sarebbe stata esposta ad un rischio commerciale anomalo, eccedente il livello di rischio inerente all'esercizio di qualsiasi attività commerciale, esportando nella Comunità durante il periodo nel quale il regolamento n. 2529/97 era applicabile alle importazioni dei suoi prodotti. Invero, se essa avesse deciso, una volta costituita questa garanzia bancaria come le suggeriva la Commissione, di esportare nella Comunità a prezzi immutati, senza trasferire l'importo dei dazi provvisori sul prezzo praticato ai suoi clienti comunitari, si sarebbe esposta al rischio di dover sopportare da sola l'onere di questi dazi nel caso in cui fossero stati definitivamente incamerati. Non potendo prevedere, in quel periodo, che tale evenienza in definitiva non si sarebbe verificata, essa non aveva quindi altra soluzione se non quella di aumentare i suoi prezzi all'esportazione dell'importo di tali dazi provvisori. Orbene, tenuto conto in particolare della concorrenza esercitata dalle imprese comunitarie operanti nel commercio del salmone, nonché dai numerosi esportatori norvegesi che avrebbero potuto proseguire le loro vendite sul mercato comunitario in base al loro impegno durante il periodo considerato, la ricorrente ha potuto ragionevolmente ritenere di non avere alcuna speranza di smaltire i propri prodotti su tale mercato durante questo periodo.

125.
    Tenuto conto di queste circostanze, il mancato tentativo, da parte della ricorrente, di esportare i propri prodotti nella Comunità durante il periodo di cui trattasi non va considerato alla stregua di un'inadempienza dell'obbligo, delineato dalla giurisprudenza richiamata nel precedente punto 121, di dar prova di aver fatto uso della diligenza necessaria per limitare l'entità del danno.

126.
    La Commissione sostiene di aver sollecitamente fornito alla ricorrente l'assicurazione che il suo impegno sarebbe stato rimesso in vigore e che i dazi provvisori fissati dal regolamento n. 2529/97 sulle importazioni dei suoi prodotti non sarebbero stati confermati.

127.
    Va tuttavia rilevato come la Commissione, nella sua lettera in data 5 gennaio 1998 (v. supra, punto 11), si sia bensì dichiarata disposta a riesaminare la propria posizione nei confronti della ricorrente alla luce dei nuovi dati che questa le avesse fatto pervenire in tempo utile. Essa non le ha tuttavia fornito alcuna certezza in ordine al fatto che avrebbe rimesso in vigore il suo impegno e che non avrebbe confermato i dazi provvisori imposti dal regolamento n. 2529/97.

128.
    E' bensì vero che, nella sua lettera in data 30 gennaio 1998, menzionata al precedente punto 19, la Commissione ha comunicato alla ricorrente che non aveva ormai più alcun motivo di supporre che quest'ultima avesse violato il proprio impegno, che era prevista l'abolizione dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni dei suoi prodotti e che tale impegno sarebbe stato rimesso in vigore a partire dal momento in cui tale abolizione avesse preso effetto e, al più tardi, il 19 aprile 1998. Tuttavia, nella sua lettera in data 2 febbraio 1998, la Commissione - che nel corso dell'udienza non ha contestato che tale lettera costituisse la risposta fornita alla domanda della ricorrente circa le condizioni alle quali quest'ultima avrebbe potuto riprendere le sue esportazioni nella Comunità in attesa che il suo impegno fosse rimesso in vigore -, dopo aver richiamato il tenore dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 384/96 (v. supra, punto 123), ha precisato:

«Poiché si prevede di proporre al Consiglio di compiere un accertamento negativo, ossia di non imporre dazi definitivi, i dazi provvisori imposti dal regolamento n. 2529/97, non dovrebbero essere confermati, in conformità dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 384/96. L'art. 10, n. 2, di quest'ultimo regolamento prevede che l'importo dei dazi provvisori sarà svincolato nei limiti in cui il Consiglio non decida di incamerarli in tutto o in parte definitivamente».

129.
    Qualunque fosse la loro giustificazione, queste ultime indicazioni, che lasciavano supporre che l'intenzione della Commissione di non proporre l'istituzione di dazi definitivi sulle importazioni dei prodotti della ricorrente non escludesse che il Consiglio avrebbe deciso di incamerare in tutto o in parte definitivamente gli importi depositati a titolo di dazi provvisori, hanno lasciato immutata, nella mente dei dirigenti della ricorrente, la prospettiva del rischio commerciale anomalo prima descritto al punto 124 in caso di ripresa delle esportazioni della ricorrente nella Comunità, fintantoché le misure provvisorie istituite dal regolamento n. 2529/97 fossero rimaste applicabili.

130.
    Ancorché in quel periodo non fosse rinvenibile, nella prassi in materia, alcun caso d'incameramento definitivo di dazi provvisori che non avesse presupposto la sostituzione di questi ultimi con dazi definitivi, non può rimproverarsi alla ricorrente l'aver continuato, dopo aver preso atto di tali indicazioni della Commissione, ad astenersi dall'esportare nella Comunità fino al 25 marzo 1998, data in cui ha conseguito la certezza, grazie all'entrata in vigore del regolamento n. 651/98, che il suo impegno era stato ripristinato e che i dazi provvisori istituiti dal regolamento n. 2529/97 sulle importazioni dei suoi prodotti venivano aboliti.

131.
    Viceversa si deve constatare, dalla lettura delle lettere 30 gennaio e 2 febbraio 1998 prese in esame al precedente punto 128, che la Commissione non ha, a sua volta, adottato i provvedimenti necessari ed utili, che s'impongono all'autore del danno allorché quest'ultimo presenta, come nel caso di specie, carattere evolutivo (v., in tal senso, sentenza Parlamento/Bieber, citata supra al punto 121, punto 57), per limitare l'entità del danno che l'irregolarità dalla stessa commessa in sede di verifica dell'osservanza da parte della ricorrente dell'impegno da questa assunto aveva contribuito a provocare.

132.
    Risulta infatti dal fascicolo che, in seguito ai chiarimenti forniti dalla ricorrente all'inizio di gennaio del 1998 (v. supra, punti 12 e 13) ed al sopralluogo effettuato presso la sede di quest'ultima alla fine dello stesso mese (v. supra, punto 18), la Commissione era pervenuta al convincimento, almeno a partire dal 30 gennaio 1998, come viene attestato nella sua lettera recante tale data, che la ricorrente aveva tenuto fede al proprio impegno nel corso del terzo trimestre dell'anno 1997. Orbene, la Commissione, che stando a quanto da essa stessa affermato (v. supra, punto 102), e come del resto è provato dal fatto che il regolamento n. 651/98 è stato da lei adottato, era pur sempre l'unica competente, nella fattispecie, a rimuovere le misure provvisorie istituite nei confronti delle importazioni dei prodotti della ricorrente mediante il regolamento n. 2529/97, ha senza apparente motivo atteso fino al 25 marzo 1998 per dare a quest'ultima, mediante il regolamento n. 651/98, quella certezza giuridica formale che era pur in grado di fornirle già dalla fine del gennaio 1998. Pur avendo potuto rendersi direttamente conto, nel corso del menzionato sopralluogo effettuato presso la ricorrente, del considerevole danno commerciale che questa subiva per via dell'applicazione di tali misure provvisorie (v. supra, punto 108), essa ha ingiustificatamente mantenuto, nella sua lettera in data 2 febbraio 1998, la situazione di dubbio in ordine al destino finale dei dazi provvisori imposti dal regolamento n. 2529/97. In tal modo, essa ha dissuaso la ricorrente dall'intraprendere di nuovo attività commerciali sul mercato comunitario.

133.
    La circostanza che la Commissione dovesse, in quello stesso periodo, far fronte a vari casi analoghi, che l'avrebbero indotta a verificare le informazioni necessarie ai fini del definitivo accertamento di violazioni degli impegni, come pure il fatto che il periodo di applicazione del regolamento n. 2529/97 fosse stato stabilito in quattro mesi, non la dispensavano dal regolarizzare la situazione individuale della ricorrente fin dal momento in cui essa si era definitivamente convinta del fatto che questa aveva tenuto fede al proprio impegno nel corso del periodo considerato.

134.
    Essendosi dunque astenuta dall'adottare i provvedimenti necessari fin dal momento in cui le irregolarità che hanno dato causa all'adozione delle misure provvisorie nei confronti delle importazioni dei prodotti della ricorrente erano state definitivamente rettificate, la Commissione deve considerarsi unica responsabile del lucro cessante subito dalla ricorrente stessa, quanto meno a far data dalla fine di gennaio del 1998.

135.
    Pertanto, discende da quanto sopra che, pur avendo la ricorrente, come risulta dalla motivazione esposta nei precedenti punti 73-92, concorso in pari stregua con la Commissione al sorgere del danno commerciale subito, la prosecuzione di tale danno dopo la fine di gennaio del 1998 deriva invece esclusivamente dalla negligenza dell'istituzione, la quale, sebbene i chiarimenti ottenuti dalla ricorrente avessero definitivamente consentito di rettificare le loro rispettive irregolarità commesse in precedenza e le avessero tolto qualsiasi motivo per continuare a supporre sussistente una violazione dell'impegno, ha senza apparente motivo ritardato la regolarizzazione della situazione della ricorrente mediante la soppressione delle misure provvisorie inizialmente istituite nei suoi confronti.

136.
    Ne consegue che la Commissione va considerata responsabile per la metà del lucro cessante subito dalla ricorrente tra il 18 dicembre 1997 e il 31 gennaio 1998 e per la totalità del danno causato alla stessa per il periodo dal 1° febbraio al 25 marzo 1998 (v. supra, punto 115).

137.
    In conclusione, la Commissione dev'essere condannata a versare alla ricorrente, da un lato, la metà della somma di NOK 292 000 a titolo di lucro cessante subito dalla ricorrente tra il 18 dicembre 1997 e il 31 gennaio 1998 e, d'altro lato, la somma di NOK 285 000 (135 000 NOK + 150 000 NOK) quale risarcimento del danno cagionato a quest'ultima tra il 1° febbraio e il 25 marzo 1998, per un complessivo indennizzo di NOK 431 000. Il ricorso va respinto per il resto.

Sulle spese

138.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché la Commissione è rimasta soccombente nella parte essenziale delle sue conclusioni, va condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese sostenute dalla ricorrente. Quest'ultima sopporterà quindi un quarto delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    La Commissione è condannata a versare alla ricorrente la somma di NOK 431 000.

2)    Il ricorso è respinto per il resto.

3)    La Commissione sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti delle spese sostenute dalla ricorrente.

4)    La ricorrente sopporterà un quarto delle proprie spese.

Lenaerts
Azizi
Moura Ramos

            Jaeger                        Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 ottobre 2000.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Azizi


1: Lingua processuale: l'inglese.

Racc.