Language of document : ECLI:EU:T:2013:444

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

16 settembre 2013 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento degli aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Imputabilità dell’infrazione – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Crisi economica – Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Valore aggiunto significativo»

Nella causa T‑412/10,

Roca, con sede in Saint-Ouen-l’Aumône (Francia), rappresentata da P. Vidal Martínez, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e F. Castilla Contreras, successivamente da F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda volta al parziale annullamento della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), e la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e M. van der Woude, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

(omissis)

 Procedimento e conclusioni delle parti

30      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 settembre 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

31      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha rivolto un quesito scritto alla Commissione, che ha risposto entro il termine impartito.

32      All’udienza del 6 marzo 2013 le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti scritti e orali formulati dal Tribunale.

33      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare gli articoli 1 e 2 della decisione impugnata nella parte in cui la riguardano;

–        ridurre l’importo dell’ammenda inflittale;

–        condannare la Commissione alle spese.

34      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

(omissis)

 1. Sulla domanda diretta all’annullamento parziale della decisione impugnata

(omissis)

 Sul quinto motivo, vertente sulla collaborazione della ricorrente

171    Nell’ambito del quinto motivo, da un lato, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento e commesso un errore manifesto nell’applicazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, non avendole concesso una riduzione dell’ammenda ai sensi della medesima comunicazione. Dall’altro, la ricorrente chiede di poter beneficiare di una riduzione dell’ammenda ai sensi del punto 29 degli orientamenti del 2006 a motivo della sua collaborazione. Occorre interpretare questo secondo argomento nel senso che la ricorrente afferma che essa avrebbe dovuto beneficiare di una riduzione dell’ammenda in base alla sua collaborazione, ai sensi del suddetto punto, e che essa addebita quindi alla Commissione di aver commesso un errore nell’applicazione di tale punto.

 Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e sulle violazioni ed errori nell’applicazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole

172    Da un lato, la ricorrente lamenta che la Commissione non le ha concesso riduzioni dell’importo dell’ammenda nonostante quest’ultima le avesse comunicato, con lettera dell’8 dicembre 2006, che avrebbe avuto diritto a una riduzione condizionata dell’importo dell’ammenda. Sotto tale profilo, essa sostiene che la Commissione ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento.

173    Dall’altro, la ricorrente contesta la valutazione secondo cui le informazioni da essa fornite nell’ambito della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda non avevano un valore aggiunto significativo. Al riguardo, essa fa valere, in sostanza, che le informazioni da essa fornite ai fini della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda presentavano un valore aggiunto significativo dato che, senza tali informazioni, la Commissione non avrebbe potuto dimostrare l’infrazione relativa agli articoli sanitari in ceramica commessa in Francia nel 2004. Inoltre, la ricorrente afferma di non avere messo in dubbio, mediante un’omissione di collaborazione, il valore delle informazioni fornite, poiché essa non ha contestato i fatti, ma unicamente la loro qualificazione giuridica.

174    La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti formulati dalla ricorrente. In primo luogo, essa sostiene che il valore aggiunto delle informazioni fornite dalla ricorrente non poteva essere qualificato come significativo. Infatti, da un lato, la dichiarazione fatta dalla ricorrente sarebbe stata generica, mentre le dichiarazioni dell’Ideal Standard sarebbero state, dal canto loro, concrete e dettagliate. Dall’altro, l’infrazione avrebbe potuto essere dimostrata mediante numerose tabelle che attestavano gli scambi di informazioni e mediante la conferma espressa e dettagliata apportata dall’Ideal Standard, avvalorata da un documento redatto a seguito di una riunione. In secondo luogo, essa fa valere, da un lato, che nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti la ricorrente ha dedotto argomenti molto dettagliati nei quali si contestava il valore probatorio degli elementi sui quali detta comunicazione si fondava, in particolare il valore probatorio degli elementi prodotti dall’Ideal Standard relativamente all’accordo sui prezzi del febbraio 2004. Dall’altro, la Commissione afferma che un’impresa non può basare la sua domanda di riduzione su fatti per i quali in definitiva non è ritenuta responsabile, dato che il vantaggio di tale collaborazione si riverbera già nel fatto che essa decide di non perseguire taluni addebiti, ragione per cui l’impresa non è considerata responsabile oppure non si vede infliggere ammende.

175    Occorre richiamare, in un primo tempo, le condizioni alle quali un’impresa può beneficiare di una riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. In un secondo tempo, occorre verificare se le informazioni presentate dalla ricorrente nell’ambito della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda presentassero un valore aggiunto significativo, prima di esaminare, eventualmente, ed in un terzo tempo, se la Commissione potesse legittimamente riconsiderare la conclusione secondo la quale la ricorrente aveva diritto a una riduzione condizionata dell’importo dell’ammenda, comunicata con lettera dell’8 dicembre 2006.

176    In un primo tempo, si deve ricordare che, nella comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, la Commissione ha definito le condizioni alle quali le imprese che collaborano con essa nel corso delle sue indagini relative a un’intesa possono essere esonerate dall’ammenda o beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che avrebbero dovuto versare (sentenza del Tribunale del 17 maggio 2011, Arkema France/Commissione, T‑343/08, Racc. pag. II‑2287, punto 129).

177    Ai sensi del punto 20 della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, «[l]e imprese che non soddisfano i requisiti [per ottenere un’immunità dalle ammende] possono beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta».

178    Il punto 21 della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole dispone che, «al fine di poter beneficiare di [una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi del punto 20 della suddetta comunicazione], un’impresa deve fornire alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova».

179    Il punto 22 della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole definisce la nozione del valore aggiunto significativo come segue:

«Il concetto di “‘valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di dimostrare i fatti in questione. Nel procedere a tale valutazione, la Commissione riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore [rispetto a quello] degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente. Analogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto».

180    Al punto 23, lettera b), primo trattino, della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole sono previste tre forcelle di riduzione dell’importo dell’ammenda. La prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21 della detta comunicazione ha il diritto di ottenere una riduzione dell’ammenda compresa tra il 30 e il 50%, la seconda impresa una riduzione compresa tra il 20 e il 30% e le imprese successive una riduzione massima del 20%.

181    Il punto 23, lettera b), secondo comma, della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole dispone che, «al fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la Commissione terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al [punto 21] [della detta comunicazione] le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato» e che «[essa] potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo».

182    Risulta dalla logica stessa della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole che essa mira all’effetto di creare un clima di incertezza in seno alle intese incoraggiando la loro denuncia alla Commissione. Tale incertezza scaturisce proprio dal fatto che i partecipanti all’intesa sanno che solo uno di essi potrà beneficiare di un’immunità dalle ammende denunciando gli altri partecipanti all’infrazione, esponendoli dunque al rischio che vengano loro inflitte ammende. Nell’ambito di tale sistema, e secondo la stessa logica, le imprese più rapide nel fornire la loro collaborazione sono destinate a beneficiare di riduzioni delle ammende alle quali sarebbero altrimenti assoggettate più rilevanti rispetto a quelle accordate alle imprese meno rapide nel cooperare (sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2011, Transcatab/Commissione, T‑39/06, Racc. pag. II‑6831, punto 379).

183    L’ordine cronologico e la rapidità con cui i membri del cartello offrono la loro cooperazione costituiscono, quindi, elementi fondamentali del sistema predisposto dalla suddetta comunicazione sul trattamento favorevole (sentenza Transcatab/Commissione, cit. al precedente punto 182, punto 380).

184    Al riguardo, occorre rammentare che, pur se la Commissione è tenuta a motivare per quali ragioni ritiene che taluni elementi di prova forniti dalle imprese nell’ambito di una comunicazione sul trattamento favorevole costituiscano un contributo tale da giustificare, o meno, una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta, spetta invece alle imprese che intendano contestare la decisione della Commissione al riguardo dimostrare che le informazioni fornite volontariamente da tali imprese sono state determinanti per consentire a quest’ultima di dimostrare la sostanza dell’infrazione e quindi di adottare una decisione che infligge ammende (v., in tal senso, sentenza della Corte del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Racc. pag. I‑8681, punto 297, e sentenza Arkema France/Commissione, cit. al precedente punto 176, punto 135).

185    Tenuto conto della ragione d’essere della riduzione, la Commissione non può prescindere dall’utilità dell’informazione fornita, utilità che necessariamente dipende dagli elementi di prova già in suo possesso (sentenze del Tribunale del 28 aprile 2010, Gütermann e Zwicky/Commissione, T‑456/05 e T‑457/05, Racc. pag. II‑1443, punto 220, e Arkema France/Commissione, cit. al precedente punto 176, punto 136).

186    Qualora, nell’ambito della collaborazione, un’impresa si limiti a confermare, in maniera meno circostanziata ed esplicita, alcune informazioni già fornite da un’altra impresa nell’ambito della collaborazione, il grado di collaborazione fornito da tale impresa, quand’anche possa presentare una certa utilità per la Commissione, non può essere considerato equiparabile a quello della prima impresa che ha trasmesso le dette informazioni. Infatti, una dichiarazione che si limiti a corroborare, in una certa misura, una dichiarazione già in possesso della Commissione, non agevola in misura significativa l’assolvimento dei propri compiti da parte di quest’ultima. Pertanto, essa non è sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della collaborazione (v. sentenza Arkema France/Commissione, cit. al precedente punto 176, punto 137 e giurisprudenza ivi citata).

187    Tuttavia, risulta altresì dalla giurisprudenza che la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, citata al precedente punto 130, punto 219; v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, Enso-Gutzeit/Commissione, T‑337/94, Racc. pag. II‑1571, punto 91).

188    Infine, quand’anche si dovesse considerare che la Commissione dispone di un margine discrezionale in sede di valutazione del valore aggiunto significativo delle informazioni che le sono fornite ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, resta comunque il fatto che il Tribunale non può basarsi su tale margine discrezionale al fine di rinunciare all’esercizio di un controllo approfondito, sia di legittimità che di merito, sulla valutazione effettuata dalla Commissione al riguardo (v., per analogia, sentenza Chalkor/Commissione, cit. al precedente punto 35, punto 62).

189    In un secondo tempo, occorre esaminare, alla luce dei rilievi effettuati ai precedenti punti da 176 a 188, gli argomenti dedotti dalla ricorrente, quali esposti al precedente punto 173.

190    Al riguardo, occorre osservare che, ai punti da 1291 a 1293, 1295, 1297, 1299 e 1300 della decisione impugnata, la Commissione ha motivato il rifiuto di accordare alla ricorrente una riduzione dell’ammenda essenziamente con tre argomenti. In primo luogo, quanto alle informazioni fornite dalla ricorrente riguardo all’infrazione relativa agli articoli sanitari in ceramica commessa in Francia nel 2004, essa ha osservato, da un lato, che la Ideal Standard l’aveva già informata dell’esistenza di uno scambio di informazioni dettagliate e le aveva trasmesso, in particolare, alcune tabelle che attestavano uno scambio di informazioni sulle vendite durante l’estate del 2004. Dall’altro lato, le informazioni fornite dalla ricorrente sarebbero state generiche, non suffragate da elementi di prova contemporanei e il loro valore probatorio sarebbe stato contestato da più imprese destinatarie durante il procedimento amministrativo. In secondo luogo, riguardo all’infrazione relativa alla rubinetteria in Francia, la ricorrente non avrebbe fornito alcuna informazione. In terzo luogo, mediante il suo comportamento successivo alla domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda, la ricorrente avrebbe sminuito, se non addirittura negato, il valore probatorio delle informazioni da essa stessa fornite e, in tal modo, avrebbe omesso di dimostrare un autentico spirito di collaborazione.

191    In tale contesto, alla luce della motivazione della decisione impugnata esposta al punto che precede e degli argomenti dedotti dalla ricorrente, quali esposti al precedente punto 173, occorre verificare, in primo luogo, se le informazioni fornite da quest’ultima nell’ambito della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda avessero un valore aggiunto significativo. In secondo luogo, occorre verificare, eventualmente, se, nel rimettere in discussione le prove fornite dall’Ideal Standard, la ricorrente abbia minato la credibilità che si deve riconoscere alle suddette informazioni, di modo che queste ultime non potevano essere considerate come aventi un valore aggiunto significativo.

192    In primo luogo, si deve anzitutto constatare che la ricorrente non ha criticato la conclusione della Commissione secondo cui essa non aveva fornito alcuna informazione in merito all’infrazione relativa alla rubinetteria in Francia. Alla luce di ciò, occorre limitare l’esame dei suoi argomenti al valore aggiunto delle informazioni dalla medesima fornite in merito all’infrazione relativa agli articoli sanitari in ceramica in Francia.

193    Occorre poi osservare che, come affermato dalla Commissione nei suoi scritti difensivi, non è stata constatata alcuna infrazione relativamente agli articoli sanitari in ceramica in Francia relativamente al periodo che va dal 1995 agli inizi del 2004, circostanza del resto non contestata dalla ricorrente. Pertanto, correttamente la Commissione non ha accordato alcuna riduzione a titolo delle informazioni fornite dalla ricorrente riguardo al suddetto periodo.

194    Inoltre, riguardo alle informazioni presentate dalla ricorrente in merito all’infrazione commessa relativamente ad articoli sanitari in ceramica in Francia, nel 2004, occorre osservare che, come risulta dai punti 556, 583, 584, 587 e 588 della decisione impugnata, per concludere nel senso dell’esistenza di un’infrazione, la Commissione si è basata su quattro elementi di prova: primo, la domanda dell’Ideal Standard volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda (punto 583 della decisione impugnata); secondo, una tabella fornita da quest’ultima in allegato alla suddetta domanda (punto 588 della decisione impugnata); terzo, la domanda della ricorrente volta a beneficiare di una riduzione d’ammenda (punti 556, 587 e 588 della decisione impugnata), e, quarto, la risposta della Duravit alla comunicazione degli addebiti (punto 584 della decisione impugnata).

195    Infine, contrariamente a quanto da essa sostenuto nei propri scritti difensivi, nella decisione impugnata la Commissione ha sostanzialmente affermato di non poter basare l’accertamento di un’infrazione relativa agli articoli sanitari in ceramica in Francia per il 2004 sulla sola dichiarazione orale fatta dall’Ideal Standard nell’ambito della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione d’ammenda e sulla tabella fornita in allegato alla suddetta domanda. Infatti, al punto 588 della decisione impugnata la Commissione ha dichiarato quanto segue:

«La Commissione non ritiene che il grafico presentato dall’Ideal Standard a suffragio delle dichiarazioni fatte nell’ambito della sua domanda [volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda] si qualifichi come documento contemporaneo, sebbene esso rappresenti il tentativo di Ideal Standard di fornire un resoconto dei fatti il più dettagliato possibile, come spiegato nella sua dichiarazione. Anche escludendo questo elemento probatorio, il coordinamento dei prezzi minimi durante la riunione dell’AFICS del febbraio 2004 può essere dimostrato sulla base delle tre domande [segnatamente, la domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda presentata dall’Ideal Standard, quella della ricorrente, e, infine, la risposta della Duravit alla comunicazione degli addebiti]».

196    Pertanto, da un lato, occorre dichiarare che, nella decisione impugnata, al fine di stabilire l’esistenza di un’infrazione relativa agli articoli sanitari in ceramica in Francia nel 2004, la stessa Commissione si è basata sulle informazioni fornite dalla ricorrente nell’ambito della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda. Quindi, dalla lettura della decisione impugnata risulta che le informazioni fornite dalla ricorrente hanno presentato un’oggettiva utilità per la Commissione.

197    Dall’altro, si deve rilevare che, senza le informazioni fornite dalla ricorrente, la Commissione non avrebbe potuto dimostrare, sulla base dei soli elementi presentati dall’Ideal Standard nell’ambito della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda, l’infrazione relativa agli articoli sanitari in ceramica commessa in Francia nel 2004. Infatti, sebbene dai punti 584 e 587 della decisione impugnata risulti che la Duravit ha confermato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che le discussioni sui prezzi minimi si erano tenute durante la riunione dell’AFICS citata dall’Ideal Standard, tuttavia, dalle osservazioni orali presentate dalla Duravit nel corso dell’audizione tenutasi dinanzi alla Commissione il 12 novembre 2007 risulta che la Duravit ha anch’essa messo in dubbio il valore probatorio della tabella fornita dall’Ideal Standard.

198    In considerazione di quanto precede, occorre dichiarare che le informazioni fornite dalla ricorrente nell’ambito della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda hanno un valore aggiunto significativo. Infatti, le suddette informazioni hanno permesso alla Commissione di constatare un’infrazione relativa agli articoli sanitari in ceramica in Francia per il 2004, dato che esse hanno confermato l’esistenza di una discussione sui prezzi minimi degli articoli sanitari in ceramica di fascia bassa durante la riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004 (punto 588 della decisione impugnata). Pertanto, ingiustamente la Commissione si è rifiutata di riconoscere il valore aggiunto significativo della dichiarazione fatta dalla ricorrente nell’ambito della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda e di accordarle a questo titolo una riduzione dell’importo dell’ammenda.

199    La conclusione tratta al precedente punto 198 non è smentita dagli argomenti della Commissione volti a dimostrare che le informazioni fornite dalla ricorrente non avevano alcun valore aggiunto significativo.

200    Da un lato, l’argomento della Commissione secondo cui le informazioni fornite dalla ricorrente a sostegno della domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda erano generiche, mentre le informazioni fornite dall’Ideal Standard erano concrete e dettagliate, non può essere accolto. Infatti, la domanda dell’Ideal Standard volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole era insufficiente, di per sé, a fondare la constatazione di un’infrazione relativa agli articoli sanitari in ceramica in Francia nel 2004, tenuto conto, in particolare, della contestazione del valore probatorio degli elementi forniti dall’Ideal Standard a questo titolo. Inoltre, malgrado il loro carattere generico, le informazioni fornite dalla ricorrente hanno comunque corroborato gli elementi forniti dall’Ideal Standard e in tal modo hanno consentito alla Commissione di constatare la suddetta infrazione. Infatti, come risulta dal precedente punto 197, senza le informazioni fornite dalla ricorrente la Commissione non avrebbe potuto dimostrare, sulla base dei soli elementi presentati dall’Ideal Standard nell’ambito della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda, l’infrazione relativa agli articoli sanitari in ceramica commessa in Francia nel 2004.

201    D’altro lato, l’argomento della Commissione secondo cui essa avrebbe potuto dimostrare l’infrazione sulla base delle numerose tabelle che attestavano gli scambi di informazioni e della conferma espressa e dettagliata resa dall’Ideal Standard e corroborata da un documento redatto a seguito di una riunione è infondato. Infatti, occorre ricordare che, nel punto 588 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato sostanzialmente di non poter basare l’accertamento di un’infrazione relativa agli articoli sanitari in ceramica in Francia nel 2004 sulla dichiarazione orale fatta dall’Ideal Standard nell’ambito della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda e sulla tabella fornita in allegato alla suddetta domanda (v. precedente punto 195).

202    Alla luce delle considerazioni sopra svolte e dei punti 556, 587 e 588 della decisione impugnata, dai quali risulta che gli elementi forniti dalla ricorrente hanno effettivamente consentito alla Commissione di constatare l’infrazione relativa agli articoli sanitari in ceramica in Francia nel 2004, occorre concludere che la Commissione è incorsa in un errore nella valutazione del valore aggiunto degli elementi forniti dalla ricorrente nella sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda, come stimato all’esito del procedimento amministrativo.

203    Occorre pertanto esaminare, in secondo luogo, se, con il suo comportamento successivo alla sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda, la ricorrente abbia messo in dubbio il valore aggiunto significativo delle informazioni da essa fornite, come sostanzialmente affermato dalla Commissione nella decisione impugnata e nei suoi scritti difensivi.

204    A tale riguardo, si deve rilevare che, al punto 1300 della decisione impugnata, la Commissione ha osservato che il gruppo Roca «non [ha dimostrato] uno spirito di autentica collaborazione [durante il procedimento amministrativo]», ma, al contrario, ha tenuto un comportamento che ha «minato la validità delle prove che [il gruppo Roca] originariamente aveva [apportato]».

205    Inoltre, al punto 1295 della decisione impugnata si precisa che «[la ricorrente] e la Laufen [Austria] hanno entrambe fermamente contestato i fatti descritti nella comunicazione degli addebiti (si vedano ad esempio i punti [da 360 a 365 e da 579 a 582 della decisione impugnata]), mettendo così seriamente in dubbio il carattere anticoncorrenziale dei comportamenti che [il gruppo] Roca avrebbe dovuto dimostrare nelle dichiarazioni da [esso] effettuate nell’ambito della sua domanda [volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda]». Sotto tale profilo, occorre aggiungere che i punti da 360 a 365 di tale decisione espongono gli argomenti presentati dalla Laufen Austria nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti per quanto riguarda i comportamenti illeciti sul mercato austriaco. I punti da 579 a 582 della medesima decisione espongono, a loro volta, le dichiarazioni fatte dal gruppo Roca in merito alle pratiche illecite relative alla rubinetteria in Francia.

206    Occorre inoltre osservare che, al punto 586 della suddetta decisione, la Commissione ha affermato quanto segue:

«[Il gruppo] Roca fornisce un resoconto contraddittorio dei fatti. Pur confermando gli scambi di informazioni sui prezzi minimi nell’ambito dell’AFICS tra il 2002 e il 2004 in via generale, [esso] cerca (…) di screditare la dichiarazione corroborante di Ideal Standard [, concludendo] che la Commissione dovrebbe riconsiderare se sia possibile dimostrare il coordinamento dei prezzi minimi. [Il gruppo] Roca sostiene che la descrizione di Ideal Standard in merito al coordinamento dei prezzi minimi durante la riunione del 25 febbraio 2004 non è stata confermata da altri soggetti che hanno presentato [una] domanda [volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda]. [Esso] afferma inoltre che il grafico presentato da Ideal Standard non può essere ritenuto conclusivo. Stando [al gruppo] Roca, questo [grafico] indica una possibile confusione di Ideal Standard tra le pratiche in atto in Francia e le pratiche in atto in Italia (come indicato dal fatto che il documento è in italiano)».

207    Risulta dunque dai punti della decisione impugnata citati ai precedenti punti da 204 a 206 che le informazioni inizialmente fornite dalla ricorrente non avrebbero più presentato un valore aggiunto significativo perché essa stessa ne aveva minato l’utilità, mettendo in dubbio la credibilità di dette informazioni.

208    Al riguardo, occorre in primo luogo osservare che dalla domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda, quale formulata nelle lettere del 17 e 20 gennaio 2006, si evince che tale domanda è stata fatta non già in nome del gruppo Roca nel suo insieme, bensì in nome proprio della ricorrente nonché in quello del gruppo Laufen, nei limiti in cui le attività del suddetto gruppo in Francia sono state integrate in quest’ultima. Di conseguenza, al fine di stabilire se la ricorrente abbia minato il valore aggiunto delle informazioni da essa stessa fornite alla Commissione, le dichiarazioni della Laufen Austria nel corso del procedimento amministrativo sono pertinenti solo nella parte in cui riguardano le pratiche anticoncorrenziali che hanno avuto luogo sul mercato francese. Orbene, come è stato rilevato al precedente punto 205, i punti da 360 a 365 della decisione impugnata, richiamati dalla Commissione al punto 1295 della stessa decisione, riguardano unicamente il mercato austriaco. Dunque, tali punti non rappresentano alcuna contestazione degli elementi di informazione forniti dalla ricorrente nell’ambito della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda in relazione al mercato francese.

209    In secondo luogo, come constatato al precedente punto 205, i punti da 579 a 582 della decisione impugnata riguardano le dichiarazioni fatte dal gruppo Roca in merito alle pratiche illecite relative alla rubinetteria che hanno avuto luogo in Francia. Pertanto, essi non sono idonei a dimostrare che, mediante tali dichiarazioni, la ricorrente ha messo in dubbio il valore aggiunto degli elementi da essa stessa forniti alla Commissione. Infatti, questi ultimi elementi concernevano esclusivamente l’infrazione avente ad oggetto gli articoli sanitari in ceramica in Francia.

210    In terzo luogo, gli elementi menzionati al punto 586 della decisione impugnata, come argomentati dalla Commissione nei propri scritti difensivi, non consentono di concludere che la ricorrente abbia destituito di credito le informazioni che essa stessa aveva fornito. Infatti, da un lato, sia dalla decisione impugnata che dalle memorie scritte della Commissione risulta che la ricorrente ha confermato gli scambi di informazioni sui prezzi minimi riguardo agli articoli sanitari in ceramica di fascia bassa in seno all’AFICS, in particolare nel 2004, e si tratta di una circostanza non contestata. Dall’altro, è vero che la ricorrente ha messo in dubbio il valore probatorio della dichiarazione dell’Ideal Standard circa la riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004 e del documento da quest’ultima prodotto a sostegno della sua dichiarazione. Nondimeno, si deve osservare che, in tal modo, la ricorrente si è limitata a presentare alla Commissione argomenti volti ad affermare che gli elementi presentati dall’Ideal Standard non erano sufficienti a dimostrare la sussistenza dell’infrazione relativa agli articoli sanitari in ceramica commessa in Francia nel 2004, allo scopo di comprovare che le informazioni da essa stessa fornite nell’ambito della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda erano necessarie alla Commissione per provare la suddetta infrazione, e, pertanto, avevano un valore aggiunto significativo.

211    In considerazione di quanto precede, occorre rilevare che erroneamente la Commissione ha concluso, al punto 1300 della decisione impugnata, che, mediante il suo comportamento successivo alla domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda, la ricorrente aveva sminuito il valore delle informazioni da essa inizialmente fornite.

212    Siffatta conclusione non è contraddetta dagli argomenti sollevati in proposito dalla Commissione.

213    In primo luogo, è infondato l’argomento della Commissione secondo cui la ricorrente è venuta meno al suo obbligo di collaborazione in quanto ha contestato il carattere probatorio sia della dichiarazione dell’Ideal Standard relativa alla riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004 che del documento da essa prodotto a sostegno della sua dichiarazione. Infatti, occorre considerare che la ricorrente si è limitata a mettere in dubbio che gli elementi prodotti dall’Ideal Standard fossero sufficienti a constatare l’esistenza di un’infrazione relativa agli articoli sanitari in ceramica in Francia nel 2004. In tal modo, essa si è limitata ad apportare taluni elementi idonei a dimostrare il valore aggiunto significativo delle informazioni da essa stessa presentate nell’ambito della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda.

214    In secondo luogo, è infondato l’argomento della Commissione secondo cui un’impresa non può basare la sua domanda di riduzione su fatti per i quali, alla fine, essa non è ritenuta responsabile dalla Commissione. Infatti, benché quest’ultima non abbia constatato alcuna infrazione relativa agli articoli sanitari in ceramica in Francia per il periodo che va dal 1995 fino agli inizi del 2004, la ricorrente è stata tuttavia ritenuta responsabile dell’infrazione relativa a tali articoli commessa in Francia nel 2004. Orbene, si deve necessariamente ricordare che, come è stato rilevato al precedente punto 198, le informazioni fornite dalla ricorrente hanno effettivamente permesso alla Commissione di constatare tale infrazione.

215    Di conseguenza, occorre accogliere il quinto motivo, nella parte in cui attiene all’erronea valutazione della domanda della ricorrente volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda.

216    In tale contesto, da un lato, non è più necessario esaminare l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione ha violato i suoi diritti della difesa negandole l’accesso alla risposta della Duravit alla comunicazione degli addebiti. Difatti, dagli scritti difensivi della ricorrente risulta che tale argomento è intrinsecamente collegato alla contestazione della valutazione della Commissione secondo cui la ricorrente non aveva apportato informazioni aventi un valore aggiunto significativo. Orbene, gli argomenti dedotti dalla ricorrente ai fini di questa contestazione sono stati accolti ai precedenti punti 202, 211 e 215.

217    Dall’altro, poiché il quinto motivo è stato accolto nella parte in cui attiene all’erronea valutazione della domanda della ricorrente volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda (v. precedente punto 215), non è necessario esaminare l’argomento della ricorrente, esposto al precedente punto 172, secondo cui la Commissione avrebbe violato il principio di tutela del legittimo affidamento allorché ha stabilito, nella decisione impugnata, di sopprimere la riduzione condizionata comunicata alla ricorrente nella lettera dell’8 dicembre 2006.

218    Nell’ambito dell’esame della domanda di riforma avanzata dalla ricorrente, ai successivi punti 232 e seguenti, si dovranno trarre le conseguenze dell’illegittimità constatata al precedente punto 215 rispetto all’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.

 Sull’errore nell’applicazione degli orientamenti del 2006

219    La ricorrente deduce che la Commissione è incorsa in un errore in quanto non le ha accordato una riduzione per la collaborazione a titolo di circostanza attenuante ai sensi del punto 29 degli orientamenti del 2006.

220    La Commissione contesta la fondatezza di tale argomento della ricorrente.

221    Innanzitutto, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, dal punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006 risulta che la Commissione si è impegnata ‒ nell’ambito del suo potere di valutazione delle circostanze attenuanti che è tenuta a prendere in considerazione al momento della determinazione dell’importo delle ammende ‒ a concedere una riduzione dell’ammenda quando «l’impresa collabora efficacemente con [essa] al di fuori del campo di applicazione della comunicazione [sul trattamento favorevole] e oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge» (sentenza Arkema France/Commissione, cit. al precedente punto 176, punto 168).

222    Tuttavia, l’applicazione del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006 non può avere per conseguenza di privare la comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole del suo effetto utile. Infatti, occorre rilevare che la suddetta comunicazione stabilisce una cornice normativa per ricompensare la cooperazione all’indagine della Commissione fornita da imprese che fanno o hanno fatto parte di cartelli segreti. Risulta quindi dal tenore letterale e dalla ratio di detta comunicazione che le imprese, in linea di principio, possono ottenere una riduzione dell’ammenda per la loro cooperazione solo allorché soddisfano le condizioni restrittive previste da detta comunicazione.

223    Pertanto, allo scopo di preservare l’effetto utile della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, soltanto in situazioni eccezionali la Commissione è tenuta a concedere una riduzione dell’ammenda a un’impresa sulla base del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006. Ciò avviene, in particolare, quando la cooperazione di un’impresa, pur andando al di là del suo obbligo di collaborazione previsto dalla legge, senza tuttavia conferirle il diritto a una riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, riveste un’utilità obiettiva per la Commissione. Siffatta utilità dev’essere dichiarata quando la Commissione, nella sua decisione finale, si basi su elementi di prova che un’impresa le ha fornito nell’ambito della sua cooperazione e in assenza dei quali la Commissione non sarebbe stata in grado di sanzionare interamente o parzialmente l’infrazione in parola (sentenza Arkema France/Commissione, cit. al precedente punto 176, punto 170).

224    Nel caso di specie, da un lato occorre ricordare che, come risulta dai precedenti punti 202 e 211, erroneamente la Commissione ha dichiarato, nella decisione impugnata, che gli elementi forniti dalla ricorrente nell’ambito della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda erano privi di valore aggiunto significativo e che, non avendo cooperato in modo autentico, la ricorrente non poteva vedersi riconoscere una riduzione ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. Orbene, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 223, soltanto in situazioni eccezionali – e, in particolare, quando la cooperazione di un’impresa non fa sorgere in capo ad essa il diritto a una riduzione dell’ammenda ai sensi della suddetta comunicazione – la Commissione può essere tenuta a concedere una riduzione dell’ammenda ai sensi del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006. Pertanto, in considerazione del rilievo effettuato al precedente punto 211, secondo cui la Commissione doveva accordare alla ricorrente una riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, si deve concludere che essa non era tenuta ad accordare alla ricorrente una riduzione dell’ammenda ai sensi della suddetta disposizione. Dall’altro, ed in ogni caso, occorre constatare che la ricorrente non invoca alcuna circostanza eccezionale tale da giustificare che la Commissione esamini la sua collaborazione alla luce di detta disposizione.

225    Si deve pertanto concludere che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione abbia errato allorché non le ha concesso una riduzione dell’ammenda ai sensi del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006. Il quinto motivo deve pertanto essere respinto nella parte in cui si fonda su tale disposizione.

226    In considerazione di quanto precede, occorre accogliere parzialmente il quinto motivo nella parte in cui la ricorrente fa valere che la Commissione è incorsa in un errore nella valutazione del valore aggiunto delle informazioni da essa presentate nell’ambito della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda, e respingerlo per il resto.

227    Dall’esame dei cinque motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente discende che si deve accogliere il quinto motivo nella parte in cui si fonda su un errore nella valutazione del valore aggiunto delle informazioni fornite dalla ricorrente nell’ambito della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda e respingerlo, insieme agli altri motivi, per il resto.

228    Riguardo alle conseguenze da trarre dalla domanda di parziale annullamento della decisione impugnata, si deve rilevare che, riguardo all’articolo 1 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato, al paragrafo 3 del suddetto articolo, che la ricorrente aveva violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE avendo partecipato, dal 10 dicembre 2002 al 9 novembre 2004, a un’infrazione in Francia e in Austria. In proposito, occorre rilevare che, poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente ha messo in discussione tale accertamento, il suddetto articolo non presenta vizi di legittimità. Occorre pertanto respingere la suddetta domanda volta all’annullamento parziale nella parte in cui riguarda l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione impugnata.

229    Per contro, alla luce della conclusione tratta ai precedenti punti 226 e 227, si deve annullare l’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della decisione impugnata nella parte in cui la Commissione ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente senza tenere conto della sua collaborazione.

230    Dato che nel secondo capo della sua domanda la ricorrente chiede, in via subordinata, di ridurre l’importo dell’ammenda inflittale, occorrerà stabilire il suddetto importo nell’ambito dell’esame di detto capo della domanda.

 2. Sulla domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente

231    In considerazione del secondo capo della domanda, nel quale la ricorrente chiede al Tribunale, in via subordinata, di ridurre l’importo dell’ammeda inflittale (v. precedente punto 33), spetta a quest’ultimo, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, esaminare, da un lato, le conseguenze dell’errore nel calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in cui è incorsa la Commissione, esposto ai precedenti punti 202 e 211, e, dall’altro, gli ulteriori argomenti da quest’ultima dedotti al fine di ottenere dal Tribunale una riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.

 Sulle conseguenze da trarre dall’errore della Commissione nella valutazione del valore degli elementi di prova forniti a sostegno della domanda della ricorrente volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda

232    Riguardo all’erroneità della valutazione del valore della domanda della ricorrente volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda, quale constatata al precedente punto 215, la Commissione deduce che, qualora il Tribunale ritenesse che la ricorrente abbia apportato un valore aggiunto significativo e dimostrato una cooperazione sincera o autentica, la riduzione applicabile non dovrebbe oltrepassare il 3% posto che, nel caso di specie, la portata della collaborazione è stata molto limitata, riguardando soltanto i prodotti sanitari in ceramica e il mercato francese.

233    A tale riguardo, va precisato che, sebbene la comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole non pregiudichi la valutazione della riduzione dell’importo dell’ammenda da parte del giudice dell’Unione quando esso statuisce in forza della sua competenza estesa al merito, il Tribunale ritiene appropriato, nel caso di specie, richiamarsi a tale comunicazione al fine di ricalcolare l’importo dell’ammenda, segnatamente in quanto gli consente di prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e di infliggere ammende proporzionate all’insieme delle imprese che hanno partecipato all’infrazione de qua.

234    In proposito, si deve ricordare che, al punto 23, lettera b), primo comma, della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole sono previste tre forcelle di riduzione dell’ammenda. Infatti, la prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21 di detta comunicazione ha il diritto di ottenere una riduzione dell’ammenda fra il 30 e il 50%, la seconda impresa una riduzione fra il 20 e il 30% e le imprese successive una riduzione massima del 20%.

235    Il punto 23, lettera b), secondo comma, della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole indica che, «al fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la Commissione terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al [punto 21 della detta comunicazione] le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato» e che «[essa] potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo».

236    Nel caso di specie, innanzitutto, occorre osservare che, come risulta dal punto 1289 della decisione impugnata, la ricorrente faceva parte della terza impresa che ha depositato una domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda, dopo quella costituita dalla Grohe e dalle sue controllate e quella costituita dall’Ideal Standard e dalle sue controllate, fermo restando che quella costituita dalla Masco e dalle sue controllate ha beneficiato dell’immunità dall’ammenda. Pertanto, la ricorrente ha diritto, ai sensi del punto 23, lettera b), primo comma, terzo trattino, della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, a una riduzione dell’ammenda al massimo del 20%, circostanza da quest’ultima peraltro non contestata.

237    Inoltre, la domanda della ricorrente volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda è stata presentata il 17 gennaio 2006 (v. precedente punto 9), cioè circa un anno e sei mesi dopo la domanda di immunità presentata dalla Masco e dalle sue controllate (v. precedente punto 5) e circa un anno e due mesi dopo la presentazione delle domande volte a beneficiare di una riduzione dell’ammenda da parte, rispettivamente, della Grohe e delle sue controllate e dell’Ideal Standard e delle sue controllate (v. precedente punto 7), ma prima dell’invio della comunicazione degli addebiti.

238    Da ultimo, occorre osservare, da un lato, che la dichiarazione presentata dalla ricorrente a sostegno della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda ha carattere generico e non riguarda alcuna riunione in particolare. Dall’altro, la suddetta dichiarazione ha permesso di accertare l’infrazione solo riguardo a otto mesi nel 2004 e unicamente in relazione agli articoli sanitari in ceramica e al mercato francese.

239    Il Tribunale ritiene pertanto che, tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso di specie, in particolare delle circostanze evocate ai precedenti punti da 236 a 238, si debba accordare alla ricorrente una riduzione del 6% dell’importo dell’ammenda inflittale, vale a dire una riduzione di EUR 402 000.

240    Di conseguenza, alla luce delle conclusioni tratte al precedente punto 239, il Tribunale fissa in EUR 6 298 000 l’importo totale dell’ammenda che deve essere inflitta in solido alla ricorrente riguardo all’infrazione alla quale essa ha partecipato in Francia.

(omissis)

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), è annullato nella parte in cui la Commissione europea ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Roca senza tener conto della sua collaborazione.

2)      L’importo dell’ammenda inflitta alla Roca dall’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della decisione C (2010) 4185 def. è fissato in EUR 6 298 000.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      La Commissione sopporterà le proprie spese nonché un terzo delle spese sostenute dalla Roca.

5)      La Roca sopporterà i due terzi delle proprie spese.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 2013.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.


1      Sono riprodotti solo i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è giudicata utile dal Tribunale.