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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1 SEQ CHAPTER \h \r 1 SEQ CHAPTER \h \r 1 SEQ CHAPTER \h \r 1 SEQ CHAPTER \h \r 1Ricorso di Dimitra Lantzoni contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 luglio 2004

(Causa T-289/04)

Lingua processuale: il francese

Il 15 luglio 2004 Dimitra Lantzoni, residente in Übersyren (Lussemburgo), rappresentata dall'avv. Clara Marhuenda, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della convenuta notificata alla ricorrente il 7 ottobre 2003 che respinge la contestazione dei punti assegnatile per l'esercizio di promozione 1999/2000 e per l'esercizio di promozione 2001;

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 5 febbraio 2002 alla ricorrente, dipendente della Corte di giustizia, è stata comunicata la decisione di assegnarle zero punti di promozione per gli anni 1999 e 2000. Il 16 gennaio 2003 la ricorrente è stata inoltre informata che le era stato assegnato un punto di promozione per l'esercizio di promozione 2001. Essa ha contestato tale assegnazione e, in seguito, ha aggiunto alla prima un'altra contestazione relativa all'assegnazione di zero punti per gli anni 1999 e 2000. La sua contestazione è stata respinta in quanto tardiva per gli anni 1999 e 2000 ed è stata dichiarata infondata per il 2001.

A sostegno del presente ricorso, la ricorrente fa valere che la contestata assegnazione di punti violerebbe la decisione della Corte 18 ottobre 2000, che istituisce il detto sistema, poiché essa non sarebbe intervenuta sulla base dei suoi rapporti informativi, in quanto i punti assegnati erano totalmente incoerenti con questi ultimi. Per quanto riguarda il rifiuto della sua contestazione della mancata assegnazione di punti per gli anni 1999 e 2000 in quanto tardiva, la ricorrente fa valere che il ritardo di quasi due anni nella comunicazione del rapporto informativo per l'esercizio 1999/2000 le avrebbe impedito di venire a conoscenza in tempo utile dei vizi che inficiavano l'assegnazione di punti per il detto esercizio. Secondo la ricorrente, la certezza del diritto dell'esercizio di promozione di cui trattasi non sarebbe assolutamente messa in discussione nel caso in cui le fosse consentito di contestare la mancanza di punti per questi due anni, dato che il numero di punti ottenuto non garantisce automaticamente una promozione.

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