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Ricorso proposto il 10 aprile 2012 - CHEMK e KF / Consiglio

(Causa T-169/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Chelyabinsk, Russia) e Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (Novokuznetsk, Russia) (rappresentante: B. Evtimov, lawyer)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 60/2012 del Consiglio, del 16 gennaio 2012, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario, fra l'altro, della Russia (GU L 22, pag. 1) nella parte in cui riguarda le ricorrenti e

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte delle istituzioni dell'articolo 11, paragrafo 9, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 12, del "regolamento di base" , nel non aver stabilito l'importo del margine di dumping delle ricorrenti. Inoltre, o in subordine, le istituzioni hanno commesso un errore di diritto e ecceduto i limiti del loro potere discrezionale nell'ambito delle loro competenze di valutazione prospettiva in forza dell'articolo 11, paragrafo 3, permettendo che le conclusioni sulla natura permanente del mutamento delle circostanze sussumessero le conclusioni sul dumping, viziando le conclusioni sulla modifica del margine di dumping nell'ambito del riesame intermedio e estendendo la portata della valutazione sulla persistenza del dumping in modo da includere/influenzare le conclusioni sul margine di dumping. Infine, le istituzioni hanno violato i diritti della difesa in materia di dumping delle ricorrenti in quanto non hanno comunicato a queste ultime il loro calcolo finale del dumping.

Secondo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione commesso dalle istituzioni nell'aver concluso di dover procedere ad un adeguamento per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti della RFAI al prezzo di esportazione delle ricorrenti, nonché nell'aver constatato a tale proposito che le ricorrenti e la RFAI non costituivano un'entità economica unica..

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte delle istituzioni, dell'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma e/o sugli errori manifesti di valutazione da esse commessi nel concludere che non vi fosse un mutamento permanente delle circostanze per quanto riguarda la riduzione del margine di dumping delle ricorrenti.

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1 - Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).