Language of document : ECLI:EU:T:2014:817

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

25 settembre 2014 (*)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario tridimensionale – Forma di un tenditore a vite – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T‑171/12,

Peri GmbH, con sede a Weißenhorn (Germania), rappresentata da J. Dönch, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da D. Walicka, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 gennaio 2012 (procedimento R 1209/2011‑1), riguardante una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un tenditore a vite,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, M. Kancheva e C. Wetter (relatore), giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2012,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 luglio 2012,

in seguito all’udienza del 5 giugno 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 5 ottobre 2010 la Peri GmbH, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2        La forma tridimensionale oggetto della domanda di registrazione è di seguito riprodotta:

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3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 6 e 19 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

–        classe 6: «Casseforme in calcestruzzo e relativi accessori in metallo»;

–        classe 19: «Casseforme in calcestruzzo e relativi accessori non di metallo».

4        Il 21 aprile 2011 l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione per tutti i prodotti interessati sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

5        Il 7 giugno 2011 la ricorrente ha proposto ricorso, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione dell’esaminatore.

6        Con decisione del 26 gennaio 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 13 febbraio 2012, la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso perché, con riguardo ai prodotti in parola, il segno tridimensionale oggetto della domanda di registrazione come marchio comunitario era privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

 Conclusioni delle parti

7        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

8        L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sull’oggetto della controversia

9        Interrogata in corso di udienza sulle eventuali osservazioni che intendeva formulare riguardo alla relazione d’udienza, la ricorrente ha comunicato al Tribunale di desiderare che questa fosse modificata per tenere conto della limitazione della sua domanda di registrazione. Essa ha precisato, interrogata in tal senso, che tale limitazione era successiva alla decisione impugnata, essendo intervenuta il 23 maggio 2014, e consisteva nel fornire, riguardo ai prodotti oggetto del marchio richiesto, descritti al precedente punto 3, la precisazione seguente: «escluse le serrature per casseforme».

10      L’UAMI ha obiettato che tale domanda non poteva essere presa in considerazione dal Tribunale, come si evince, a suo avviso, dalla giurisprudenza [sentenza del 20 novembre 2007, Tegometall International/UAMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, EU:T:2007:349], in quanto ciò comportava una modifica irregolare dell’oggetto della controversia, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale.

11      Secondo l’UAMI, è vero che il Tribunale ha ammesso che una dichiarazione del richiedente il marchio successiva alla decisione della commissione di ricorso, con la quale tale richiedente aveva ritirato la domanda per taluni prodotti o servizi inizialmente oggetto della stessa, poteva essere interpretata come intesa a contestare la legittimità della decisione impugnata solo laddove concerneva il resto dei prodotti o dei servizi interessati e che, pertanto, non modificava l’oggetto della controversia. Tuttavia, ciò non varrebbe nel caso di specie, poiché la limitazione della domanda di marchio non comporta alcun ritiro di prodotti, ma consiste in una modifica della descrizione dei prodotti di cui trattasi.

12      La ricorrente ha confermato la propria analisi nonostante tale obiezione.

13      Occorre, innanzitutto, ricordare che il Tribunale può annullare o riformare la decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI solo se, al momento in cui essa è stata adottata, la medesima era viziata da uno dei motivi di annullamento o di riforma di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Infatti, conformemente all’articolo 76 del regolamento suddetto, il Tribunale è tenuto a statuire in base all’ambito giuridico e fattuale della controversia quale è stato presentato dinanzi alla commissione di ricorso (v. sentenza TEK, cit. al punto 10 supra, EU:T:2007:349, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

14      Il Tribunale non può invece annullare o riformare detta decisione per motivi che sopravvengono dopo la sua pronuncia [sentenze dell’11 maggio 2006, Sunrider/UAMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, punto 55, e del 9 luglio 2008, Reber/UAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, punto 24].

15      Inoltre, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/09, «la domanda di marchio comunitario deve contenere (...) l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione».

16      Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/09, «[i]l richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l’elenco dei prodotti o dei servizi che essa contiene».

17      Nella fattispecie, è pacifico che la ricorrente ha proceduto alla limitazione dei prodotti oggetto della domanda di registrazione di marchio comunitario dopo l’adozione della decisione impugnata.

18      Ne consegue che, in linea di principio, una limitazione, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, dell’elenco dei prodotti o dei servizi oggetto di una domanda di marchio comunitario che interviene dopo l’adozione della decisione della commissione di ricorso impugnata dinanzi al Tribunale non può incidere sulla legittimità di tale decisione, che è la sola contestata dinanzi a quest’ultimo (v. sentenza Mozart, cit. al punto 14 supra, EU:T:2008:268, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

19      Tuttavia, occorre anche rilevare che la decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI può essere contestata dinanzi al Tribunale unicamente riguardo a taluni dei prodotti o dei servizi che figurano nell’elenco di cui alla domanda di registrazione del marchio comunitario considerato. In un caso del genere, tale decisione diviene definitiva per gli altri prodotti o servizi contemplati nel medesimo elenco (sentenza Mozart, cit. al punto 14 supra, EU:T:2008:268, punto 26).

20      Tenuto conto di tale possibilità, il Tribunale ha interpretato la dichiarazione che il richiedente il marchio ha rilasciato dinanzi ad esso, quindi successiva alla decisione della commissione di ricorso, in base alla quale detto richiedente ritirava la domanda solamente per taluni dei prodotti oggetto della domanda iniziale, come una dichiarazione che la decisione impugnata è contestata unicamente laddove concerne il resto dei prodotti in questione o, se tale dichiarazione è intervenuta in una fase avanzata del procedimento dinanzi al Tribunale, come una rinuncia parziale (v. sentenza Mozart, cit. al punto 14 supra, EU:T:2008:268, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

21      Tuttavia, se, con la limitazione dell’elenco dei prodotti compresi nella sua domanda di marchio comunitario, il richiedente del marchio non intende ritirare dall’elenco uno o più prodotti, ma modificarne una o più caratteristiche, non si può escludere che detta modifica possa avere effetto sull’esame del marchio comunitario condotto dagli organi dell’UAMI nel corso del procedimento amministrativo. In tale contesto, ammettere tale modifica nella fase di ricorso dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentire una modifica dell’oggetto della controversia, vietata dall’articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura. Pertanto, una siffatta limitazione non può essere presa in considerazione dal Tribunale per l’esame del merito del ricorso [sentenze TEK, cit. al punto 10 supra, EU:T:2007:349, punto 25, e del 20 febbraio 2013, Caventa/UAMI – Anson’s Herrenhaus (B BERG), T‑631/11, EU:T:2013:85, punto 23].

22      Occorre, quindi, stabilire se la limitazione della domanda di registrazione del marchio di cui trattasi, intervenuta il 23 maggio 2014 e che la ricorrente ha citato in udienza, possa essere interpretata come una dichiarazione della medesima che essa contesta la decisione impugnata solo laddove quest’ultima riguarda i prodotti compresi nell’elenco modificato, o come una rinuncia parziale.

23       Ciò non si verifica nel caso in esame. Infatti, con tale limitazione la ricorrente non ha ritirato prodotti dall’elenco di quelli oggetto della domanda di registrazione del marchio controverso, che restano, con riguardo alla classe 6, le casseforme in calcestruzzo e relativi accessori in metallo e, con riguardo alla classe 19, le casseforme in calcestruzzo e relativi accessori non di metallo, bensì ha indicato che da tali prodotti dovevano intendersi «escluse le serrature per casseforme». Non può, pertanto, essere escluso che, così facendo, la ricorrente abbia fatto una modifica che può avere effetto sull’esame del marchio comunitario condotto dagli organi dell’UAMI durante il procedimento amministrativo. Orbene, com’è stato osservato al precedente punto 21, una limitazione del genere non può essere presa in considerazione dal Tribunale, poiché modificherebbe l’oggetto della controversia.

24      Occorre dunque dichiarare che i prodotti da prendere in considerazione nell’ambito del presente ricorso sono quelli compresi nell’elenco dei prodotti oggetto della domanda di marchio iniziale della ricorrente (v. punto 3 supra).

25      Di conseguenza, la domanda della ricorrente di cui al precedente punto 9 deve essere respinta.

 Nel merito

26      A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce due motivi, il primo attinente alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/09, e il secondo riguardante la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

27      La ricorrente sostiene che, alla luce del grado di attenzione del pubblico di riferimento, composto di professionisti, superiore al grado di attenzione del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, nonché delle caratteristiche facilmente riconoscibili del tenditore rappresentato dal segno in questione, la commissione di ricorso avrebbe dovuto concludere nel senso del carattere distintivo del marchio richiesto.

28      Essa sostiene che la commissione di ricorso non ha fornito fatti concreti a sostegno della sua analisi, fondata su semplici presunzioni non suffragate. Essa aggiunge che queste ultime sono smentite dagli elementi prodotti dinanzi all’UAMI, in particolare dal sondaggio che essa aveva fornito e che la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente riguardante il solo pubblico germanofono, mentre il tenditore è un segno che può essere «letto» senza alcuna conoscenza linguistica.

29      L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

30      Si deve ricordare a tale proposito che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i «marchi privi di carattere distintivo».

31      Un marchio ha carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, quando permette di identificare il prodotto per il quale è stata chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese [v. sentenza del 9 dicembre 2010, Wilo/UAMI (Carter a faccette di un motore elettrico e raffigurazione di faccette verdi), T‑253/09 e T‑254/09, EU:T:2010:507, punto 17 e giurisprudenza ivi citata].

32      Tale carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, rappresentato dal consumatore medio di detti prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v. sentenza Carter a faccette di un motore elettrico e raffigurazione di faccette verdi, cit. al punto 31 supra, EU:T:2010:507, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

33      Secondo una giurisprudenza costante, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi costituiti dall’aspetto del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi (v. sentenza Carter a faccette di un motore elettrico e raffigurazione di faccette verdi, cit. al punto 31 supra, EU:T:2010:507, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

34      Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del pubblico di riferimento non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dall’aspetto del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione, in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso, appunto, di un marchio tridimensionale del genere, rispetto a quello di un marchio denominativo o figurativo (v. sentenza Carter a faccette di un motore elettrico e raffigurazione di faccette verdi, cit. al punto 31 supra, EU:T:2010:507, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

35      Inoltre, conformemente alla giurisprudenza, più la forma della quale è chiesta la registrazione come marchio assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Ciò premesso, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (v. sentenza Carter a faccette di un motore elettrico e raffigurazione di faccette verdi, cit. al punto 31 supra, EU:T:2010:507, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

36      Gli argomenti della ricorrente vanno esaminati sulla scorta di tali considerazioni.

37      Per quanto riguarda il pubblico di riferimento, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che si trattasse di un pubblico specializzato (punto 11 della decisione impugnata). La ricorrente, pur accogliendo tale analisi, ne deduce che il pubblico di riferimento è pertanto il pubblico di professionisti, circostanza solo parzialmente esatta. Poiché, come ammette del resto la ricorrente, il rapporto tra detto pubblico e il settore in parola è tale da coinvolgere, in senso ampio, persone «che vi si interessano in modo principale», esso può, se del caso, contrariamente all’accezione data dalla ricorrente a questi ultimi termini, andare oltre l’ambito strettamente professionale.

38      Ciò precisato, occorre rilevare che le parti concordano, a giusto titolo, sulla conclusione che occorre trarre dalla circostanza che il pubblico di riferimento è un pubblico specializzato, ossia il grado elevato di attenzione che avrà detto pubblico nei confronti di un segno tridimensionale quale il segno in parola, e che si manifesta, in particolare, nel fatto che esso «farà attenzione alle caratteristiche tecniche di un tale sistema di chiusura (rispettivamente alla qualità del materiale e della costruzione)» (punto 11 della decisione impugnata).

39      La ricorrente sostiene invece che, alla luce di tale grado elevato di attenzione del pubblico di riferimento, le caratteristiche del tenditore a vite oggetto del segno tridimensionale di cui è stata chiesta la registrazione come marchio comunitario, vale a dire, segnatamente, la dentatura visibile e l’intaglio centrale nell’asta di ancoraggio verticale, non potevano non essere notate e pertanto conferivano carattere distintivo a detto marchio, come confermerebbe il risultato di un sondaggio. Essa contesta alla commissione di ricorso di non aver fornito alcun elemento concreto atto a giustificare il suo rifiuto di registrare il marchio richiesto.

40      La commissione di ricorso, dal canto suo, ha ritenuto che proprio a motivo dell’elevato grado di attenzione del pubblico di riferimento, sottolineato al precedente punto 38, quest’ultimo percepisca prima di tutto gli elementi funzionali controversi come un mezzo tecnico destinato a unire o chiudere, in particolare, parti di muro o pezzi in calcestruzzo. Poiché tali elementi tecnici esistono in altri tenditori, secondo la commissione di ricorso le lievi differenze che il tenditore a vite in esame presenta con questi ultimi non consentirebbero di considerare che il marchio tridimensionale richiesto presenti una progettazione unica e facile da ricordare.

41      Si deve sottolineare che, in materia di marchi tridimensionali, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 35, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo.

42      Tale analisi conserva tutta la sua rilevanza quando il pubblico in questione è un pubblico specializzato [v., con riguardo a una cerchia ristretta di consumatori a proposito di microfoni, sentenza del 12 settembre 2007, Neumann/UAMI (Forma di una testa di microfono), T‑358/04, EU:T:2007:263, punto 46, di pensiline e coperture ombreggianti, sentenza del 17 dicembre 2008, Somm/UAMI (Copertura ombreggiante), T‑351/07, EU:T:2008:591, punto 29, e di orologi e quadranti di orologi di lusso, sentenza del 14 settembre 2009, Lange Uhren/UAMI (Campi geometrici sul quadrante di un orologio), T‑152/07, EU:T:2009:324, punto 87].

43      Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente applicato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 accertando l’assenza di progettazione unica e facile da ricordare del tenditore a vite rappresentato, poiché quest’ultimo presenta semplicemente lievi differenze con gli altri prodotti di tale tipo. Infatti, nel caso di specie, non sembra che il tenditore a vite abbia una qualità inconsueta tale da far pensare che la sua sola rappresentazione tridimensionale consenta di guardare al marchio richiesto come se avesse la capacità intrinseca di distinguere i prodotti che intende designare da quelli dei suoi concorrenti.

44      È vero che la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver fornito alcun elemento concreto a sostegno di tale affermazione, ma tale argomento è infondato in fatto. A tale proposito, si evince dalla decisione impugnata che la commissione di ricorso ha esaminato gli esempi di tenditori a vite prodotti dai concorrenti della ricorrente, notando che essi consentivano solo di dimostrare che le pinze potevano «avere progettazioni funzionali, o anche estetiche, differenti», ma che «tali variazioni del prodotto» non portavano ad affermare la sussistenza di una «funzione di marchio nell’impressione complessiva delle stesse» (punto 17 della decisione impugnata). Essa ha correttamente fatto notare alla ricorrente che non era sufficiente che il pubblico potesse riconoscere le differenze tra i diversi tenditori, il che è, infatti, alla portata di un pubblico specializzato come nella presente fattispecie, ma che dovesse essere in grado di percepire che la variante di tenditore a vite presentata dalla ricorrente era «così grande che [tale pubblico l’avrebbe riconosciuta] come un’indicazione di origine» (punto 18 della decisione impugnata). Orbene, come ha opportunamente sostenuto la commissione di ricorso, le differenze presentate dal tenditore a vite in questione, seppure identificabili, sembrano tuttavia semplici varianti progettuali di tenditori a vite. Tali caratteristiche non sono, dunque, tali da individualizzare il prodotto in parola e da segnalare, di per sé, un’origine commerciale determinata.

45      Per quanto attiene, infine, al valore probatorio del sondaggio fornito dalla ricorrente durante il procedimento dinanzi all’UAMI riguardo al carattere distintivo del segno tridimensionale in esame, si deve sottolineare che la commissione di ricorso ha giustamente sostenuto che esso era stato realizzato soltanto presso il pubblico specializzato germanofono e non presso il pubblico specializzato dell’Unione europea, pubblico di riferimento nel presente caso. Infatti, per quanto si tratti di una domanda di marchio comunitario tridimensionale, che non richiede pertanto conoscenze linguistiche per essere «letta», come fa giustamente valere la ricorrente, il pubblico specializzato germanofono ha più familiarità con i prodotti commercializzati da imprese tedesche o austriache, ed è, pertanto, indotto più facilmente a citare i loro nomi in un sondaggio d’opinione rispetto a un pubblico specializzato dell’Unione, considerato globalmente.

46      Inoltre, la ricorrente, nel menzionare i risultati di detto sondaggio, aveva sostenuto dinanzi alla commissione di ricorso (punto 6, quarto trattino, della decisione impugnata) che «un’elevata percentuale del pubblico specializzato tedesco» aveva identificato il fabbricante della forma tridimensionale oggetto della domanda di registrazione di marchio comunitario. Orbene, il carattere distintivo deve essere percepito in quanto tale da tutto il pubblico di riferimento (ovvero il pubblico di riferimento dell’Unione). Da ciò deriva che la commissione di ricorso ha giustamente escluso tale sondaggio in quanto inadatto a inficiare la sua conclusione nel senso di assenza di carattere distintivo del segno tridimensionale controverso.

47      Nei limiti in cui la ricorrente si avvalesse dei risultati di tale sondaggio come dimostranti il carattere distintivo di detto segno presso il pubblico di riferimento riguardo al prodotto, già commercializzato dalla stessa, che tale segno rappresenta, occorrerebbe precisare che un argomento del genere si riferisce al carattere distintivo acquisito grazie all’uso che è stato fatto del marchio richiesto. Pertanto la commissione di ricorso, senza incorrere in alcun errore di diritto, ha ricordato che un elemento del genere non poteva portare a escludere l’applicazione di un impedimento assoluto alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 da parte dell’UAMI [v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2002, Mag Instrument/UAMI (Forma di lampade tascabili), T‑88/00, EU:T:2002:28, punto 39], e avrebbe potuto essere preso in considerazione solo nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento, che la ricorrente non ha invocato in nessuna fase del procedimento.

48      Ne consegue che la commissione di ricorso ha giustamente affermato che il marchio tridimensionale in esame era privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 per la totalità dei prodotti interessati.

49      Di conseguenza, il primo motivo non può che essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 207/2009

50      Si deve rilevare che la commissione di ricorso, al punto 23 della decisione impugnata, ha menzionato la possibilità che l’esaminatore avrebbe avuto di respingere la domanda di marchio comunitario della ricorrente altresì sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i) e ii), del regolamento n. 207/2009 solo ad abundantiam, senza farne applicazione. Infatti, dalla formulazione stessa di tale punto si evince che, per ragioni di economia procedurale, la commissione di ricorso ha rinunciato a rinviare il procedimento all’esaminatore per una decisione aggiuntiva dato che la domanda doveva «in ogni caso essere respinta sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009», valutazione la cui legittimità è stata confermata ai precedenti punti da 30 a 48.

51      Pertanto, poiché la decisione impugnata non è fondata sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i) e ii), del regolamento n. 207/2009, come ricorda l’UAMI nel controricorso, il motivo vertente sulla violazione di tale articolo non può che rimanere ininfluente sulla legittimità di detta decisione.

52      Per tale medesima ragione, l’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale le decisioni dell’UAMI sono motivate, non è stato violato. Poiché la commissione di ricorso ha deciso d’ufficio di non fondare la propria decisione su tale circostanza, la previa consultazione della ricorrente non era ovviamente necessaria.

53      Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo motivo dev’essere respinto.

54      Di conseguenza, senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità del documento prodotto dalla ricorrente all’udienza, il ricorso deve essere respinto in toto.

 Sulle spese

55      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

56      La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Peri GmbH è condannata alle spese.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 settembre 2014.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.