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Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 – Georgias e a. / Consiglio e Commissione

(Causa T-168/12) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità rispetto alla situazione nello Zimbabwe – Congelamento di fondi – Responsabilità extracontrattuale – Nesso di causalità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Aguy Clement Georgias (Harare, Zimbabwe), Trinity Engineering (Private) Ltd (Harare) e Georgiadis Trucking (Private) Ltd (Harare) (rappresentanti: inizialmente M. Robson, E. Goulder, solicitors e H. Mercer, QC, successivamente M. Robson, H. Mercer e I. Quick, barrister)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e G. Étienne, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: M. Kostantinidis e S. Bartelt, agenti)

Oggetto

Domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 412/2007 della Commissione, del 16 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 101, pag. 6).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Aguy Clement Georgias, la Trinity Engineering (Private) Ltd e la Georgiadis Trucking (Private) Ltd sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea.

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1 GU C 165 del 9.6.2012.