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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eparchiako Dikastirio Larnakas - Cipro) – D.Z. / Blue Air - Airline Management Solutions SRL e a.

(Causa C-584/18) 1

(Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Decisione n. 565/2014/UE – Regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne – Cittadino di un paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro – Articolo 3 – Riconoscimento, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale – Invocabilità di una decisione nei confronti di uno Stato – Efficacia diretta – Riconoscimento di un ente di diritto privato come emanazione dello Stato – Presupposti – Regolamento (CE) n. 562/2006 – Codice frontiere Schengen – Articolo 13 – Rifiuto di autorizzare l’ingresso nel territorio di uno Stato membro – Obbligo di motivazione – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri aerei in caso di negato imbarco – Articolo 2, lettera j) – Negato imbarco per asserita inadeguatezza dei documenti di viaggio – Articolo 15 – Obblighi a carico dei vettori aerei nei confronti dei passeggeri – Inammissibilità delle deroghe previste dal contratto di trasporto o da altri documenti)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: D.Z.

Convenuta: Blue Air - Airline Management Solutions SRL e a.

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE, deve essere interpretato nel senso che esso produce direttamente effetti e fa sorgere, in capo ai cittadini di paesi terzi, diritti che essi possono far valere nei confronti dello Stato membro di destinazione, in particolare il diritto a che non venga richiesto un visto ai fini del loro ingresso nel territorio di tale Stato membro nel caso in cui detti cittadini siano in possesso di un visto d’ingresso o di un permesso di soggiorno incluso nell’elenco dei documenti che beneficiano di un riconoscimento che detto Stato si è impegnato ad applicare conformemente alla decisione summenzionata.

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, qualora un vettore aereo nell’aeroporto dello Stato membro di partenza, direttamente ο mediante i suoi rappresentanti e i suoi incaricati autorizzati, neghi l’imbarco a un passeggero invocando il rifiuto, opposto dalle autorità dello Stato membro di destinazione, di autorizzare il suo ingresso in detto Stato, non si può ritenere che il vettore aereo operi come emanazione dello Stato di cui trattasi, cosicché il passeggero danneggiato non ha diritto di far valere, nei confronti di detto vettore aereo, la decisione n. 565/2014 dinanzi a un giudice dello Stato membro di partenza, al fine di ottenere un risarcimento per la violazione del suo diritto di ingresso nel territorio dello Stato membro di destinazione senza essere in possesso di un visto rilasciato da quest’ultimo.

Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un vettore aereo neghi l’imbarco al cittadino di un paese terzo sulla base del rifiuto delle autorità dello Stato membro di destinazione di autorizzare l’ingresso di quest’ultimo nel territorio di detto Stato membro, senza che tale rifiuto sia stato oggetto di un provvedimento motivato per iscritto, precedentemente notificato a tale cittadino.

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in particolare l’articolo 2, lettera j), deve essere interpretato nel senso che, qualora un vettore aereo neghi l’imbarco a un passeggero in ragione del fatto che quest’ultimo avrebbe presentato documenti di viaggio inadeguati, un siffatto diniego non priva, di per sé, tale passeggero della protezione prevista dal suddetto regolamento. In caso di contestazione da parte del passeggero, spetta infatti al giudice competente valutare, tenendo conto delle circostanze del caso concreto, se sussistano o meno ragionevoli motivi per tale diniego ai sensi di detta disposizione.

Il regolamento n. 261/2004, in particolare l’articolo 15, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una clausola, applicabile ai passeggeri e contenuta nelle condizioni generali di esercizio o fornitura di servizi di un vettore aereo, previamente pubblicate, la quale escluda o limiti la responsabilità di quest’ultimo nel caso di negato imbarco di un passeggero per l’asserita inadeguatezza dei suoi documenti di viaggio, privando così tale passeggero del suo eventuale diritto a compensazione pecuniaria.

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1 GU C 445 del 10.12.2018.