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Ricorso proposto il 10 ottobre 2008 - Intel / Commissione

(Causa T-457/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intel Corp. (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: N. Green QC, K. Bacon, Barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni;

prorogare il termine di replica per la Intel alla comunicazione degli addebiti complementari (CAC) in ragione di 30 giorni a decorrere dalla data in cui la Intel otterrà accesso ai documenti pertinenti dell'autore della denuncia;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione emanata dal consigliere-auditore in data 15 settembre 2008, ai termini dell'art. 10 della decisione della Commissione 2001/462/CE  nella pratica COMP/C-3/37.990 - Intel, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 82 CE, nonché l'annullamento della decisione emanata dal commissario per la concorrenza in data 6 ottobre 2008 ovvero in data prossima a quest'ultima. Le decisioni impugnate riguardano il diniego della Commissione di procurarsi, in particolare, presso l'autore della denuncia nella specie, talune prove documentali che il ricorrente afferma essere direttamente pertinenti con riguardo alle affermazioni effettuate dalla Commissione nell'ambito della CAC. Il consigliere-auditore ha parimenti respinto l'argomento della Intel secondo cui essa non potrebbe replicare utilmente alla CAC in assenza della detta documentazione, negando la proroga del termine per il deposito della replica della Intel alla CAC medesima.

A sostegno della propria domanda la ricorrente deduce due motivi.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che le decisioni contengano errori di diritto ed afferma che il termine fissato per la propria replica alla CAC non può iniziare a decorrere prima che il fascicolo sia materialmente completo; diversamente ragionando, l'impresa non sarebbe in grado di esercitare utilmente il proprio diritto di difesa.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che le decisioni impugnate siano manifestamente illegittime in quanto autorizzerebbero la Commissione a proseguire un'indagine discriminatoria e parziale e che impedirebbe alla ricorrente l'esercizio del proprio diritto di difesa.

Secondo la ricorrente ciò costituisce violazione del principio di buona amministrazione, a termine del quale la Commissione deve emanare la propria decisione sulla base di tutte le informazioni in fatto e in diritto disponibili che possano incidere sul risultato.

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1 - Decisione della Commissione 23 maggio 2001, 2001/462/CE, CECA, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162, pag. 21).