Language of document : ECLI:EU:T:2010:193

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

12 maggio 2010 (*)

« Gratuito patrocinio »

Nella causa T‑20/10 AJ,

Roman Antonov, residente a Genova (Italia),

richiedente,

contro

Eurojust,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda di gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 95 del regolamento di procedura del Tribunale,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2010, il sig. Roman Antonov richiede che gli sia concesso il gratuito patrocinio ai fini di introdurre un’azione avente ad oggetto un ricorso per carenza contro l’Eurojust, rivolto a far constatare l’assenza di presa di posizione di quest’ultimo in riferimento alle modalità d’esecuzione del mandato d’arresto europeo e allo stato di detenzione che riguardano il richiedente.

2        L’Eurojust, invitato a pronunciarsi sulla domanda di gratuito patrocinio conformemente dell’art. 96, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, non ha presentato osservazione alcuna.

3        Ai sensi dell’art. 94, n. 3, del regolamento di procedura, il gratuito patrocinio viene negato qualora l’azione per la quale venga richiesto appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata.

4        Al riguardo, si deve rilevare che l’Eurojust non è competente a sindacare le decisioni dei giudici nazionali, così come non è competente a pronunciarsi sulla legittimità delle decisioni, delle disposizioni o degli atti di autorità nazionali. In effetti, come stabilito all’art. 3 della decisione del Consiglio 28 febbraio 2002, 2002/187/GAI, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 16 dicembre 2008, 2009/426/GAI, relativa al rafforzamento dell’Eurojust e che modifica la decisione 2002/187 (GU 2009 L 138, pag. 14), gli obiettivi dell’Eurojust sono stimolare e migliorare il coordinamento, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, delle indagini e delle azioni penali tra gli stessi, migliorare la cooperazione fra tali autorità, in particolare agevolando l’esecuzione delle richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, nonché assistere altrimenti le autorità competenti degli Stati membri per migliorare l’efficacia delle loro indagini e azioni penali.

5        Pertanto, poiché l’azione per la quale viene richiesto il gratuito patrocinio appare manifestamente irricevibile, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

La domanda di gratuito patrocinio nella causa T‑20/10 AJ è respinta.

Lussemburgo, 12 maggio 2010

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.