Language of document : ECLI:EU:T:2014:1083

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

11 dicembre 2014 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese – Onorari di avvocato – Rappresentanza di un organo dell’Unione mediante un avvocato – Compenso forfettario – Spese di viaggio e di soggiorno di un agente – Spese di traduzione – Spese ripetibili – Situazione economica del ricorrente»

Nella causa T‑283/08 P‑DEP,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese in seguito alla sentenza del 7 luglio 2011, Longinidis/Cedefop (T‑283/08 P, Racc. FP, EU:T:2011:338),

Pavlos Longinidis, residente in Salonicco (Grecia), rappresentato da P. Yatagantzidis, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), rappresentato da M. Fuchs, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, M. Prek e G. Berardis (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2008, il sig. Pavlos Longinidis ha proposto, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del 24 aprile 2008, Longinidis/Cedefop (F‑74/06, Racc. FP, EU:F:2008:48), con la quale il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il suo ricorso volto, in particolare, all’annullamento della decisione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) del 30 novembre 2005, che poneva fine al suo contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato.

2        Con sentenza del 7 luglio 2011, Longinidis/Cedefop (T‑283/08 P, Racc. FP, EU:T:2011:338), il Tribunale ha respinto integralmente tale impugnazione, poiché i sei motivi sostanzialmente dedotti dal sig. Longinidis sono stati considerati irricevibili, infondati o inconferenti. Il Tribunale ha altresì condannato il sig. Longinidis a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Cedefop nell’ambito di tale impugnazione.

3        Con lettera del 14 dicembre 2011 il Cedefop ha chiesto al sig. Longinidis il rimborso di un importo totale di EUR 16 641,28 a titolo di spese relative al procedimento di impugnazione, che si componevano della somma pagata all’avvocato assunto ai fini di detto procedimento, il sig. P. Anestis, delle spese di viaggio e di soggiorno a Lussemburgo (Lussemburgo) dell’agente del Cedefop ai fini dell’udienza e delle spese di traduzione.

4        Nonostante i numerosi tentativi di notificare la lettera del 14 dicembre 2011, effettuati da un’impresa di servizi di corriere privato, questa è stata ricevuta dal sig. Longinidis solo come allegato a un’altra lettera che il Cedefop gli aveva inviato il 19 gennaio 2012 e che riguardava parimenti le spese di cui trattasi. Con tale ultima lettera, il Cedefop invitava il sig. Longinidis a presentare le proprie osservazioni al più tardi entro il 10 febbraio 2012.

5        Dopo aver ottenuto, in esito a uno scambio di posta elettronica con il Cedefop, la proroga di tale termine, il sig. Longinidis ha risposto alla lettera del 19 gennaio 2012 con un messaggio di posta elettronica del 2 marzo 2012, data di scadenza del termine in questione, come prorogato.

6        In tale messaggio di posta elettronica, il sig. Longinidis ha, in primo luogo, fatto valere che il direttore ad interim del Cedefop, che aveva firmato le lettere del 14 dicembre 2011 e del 19 gennaio 2012, si trovava in una situazione di conflitto di interessi nei suoi confronti. In secondo luogo, esso ha sostenuto che tali lettere e i relativi allegati erano troppo vaghi, poiché, a suo avviso, non permettevano di comprendere le ragioni per le quali il Cedefop, da un lato, si era fatto rappresentare, non solo da un agente, ma anche da un avvocato, del quale non erano indicate la tariffa oraria e il numero di ore lavorate, e, dall’altro, aveva sostenuto spese di traduzione. In terzo luogo, il sig. Longinidis ha chiesto la sospensione del procedimento riguardante le spese che doveva rimborsare al Cedefop fino alla nomina del suo nuovo direttore.

7        Con messaggio di posta elettronica del 23 marzo 2012, il Cedefop ha risposto al sig. Longinidis che l’importo di EUR 16 641,28 era corretto e che le sue obiezioni erano prive di fondamento. Tuttavia, il sig. Longinidis non ha né risposto a tale messaggio di posta elettronica, né effettuato pagamenti.

8        Considerando l’atteggiamento del sig. Longinidis come una contestazione sulle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il Cedefop, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2013, ha proposto la presente domanda di liquidazione delle spese, con la quale invitava il Tribunale a fissare in EUR 16 641,28 l’importo delle spese da esso ripetibili in seguito alla sentenza Longinidis/Cedefop (EU:T:2011:338), maggiorato di un importo di EUR 2 061,25 corrispondente alle spese di traduzione della presente domanda dall’inglese verso la lingua processuale.

9        Nelle sue osservazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale il 13 dicembre 2013, il sig. Longinidis ha invitato il Tribunale a respingere la domanda del Cedefop in quanto irricevibile o infondata e, in via subordinata, a ridurre l’importo delle spese considerare ripetibili, le quali non dovevano, in ogni caso, superare EUR [riservato] (1).

 In diritto

 Sulla ricevibilità

10      Nelle sue osservazioni sulla presente domanda di liquidazione delle spese, il sig. Longinidis contesta la ricevibilità della stessa.

11      In primo luogo, esso fa valere che tale domanda è irricevibile, per il motivo che non vi sarebbe contestazione tra le parti sulle spese ripetibili. In particolare, esso sostiene che il suo messaggio di posta elettronica del 2 marzo 2012 non può essere considerato come prova della contestazione da parte sua dell’importo che il Cedefop gli aveva chiesto di rimborsare. Tale messaggio di posta elettronica sarebbe, sostanzialmente, una mera domanda di sospensione del procedimento amministrativo di recupero delle spese avviato dal Cedefop, al fine di evitare che tale procedimento sia condotto da un direttore presumibilmente non imparziale nei confronti del sig. Longinidis.

12      Si deve ricordare che, secondo l’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni della controparte.

13      A tale riguardo, non si può ammettere che una contestazione ai sensi di detto articolo sorga solo quando il destinatario di una domanda di rimborso delle spese presentata dalla parte vincente vi oppone un rifiuto esplicito e integrale. Infatti, in un caso del genere, sarebbe sufficiente che una parte, condannata in una controversia a rimborsare le spese sostenute dall’altra parte, si astenga da qualsiasi reazione o adotti un atteggiamento dilatorio affinché la presentazione di una domanda di liquidazione delle spese ai sensi del summenzionato articolo sia resa impossibile. Un siffatto risultato priverebbe di effetto utile il procedimento previsto dall’articolo 92 del regolamento di procedura, il cui scopo è l’emanazione di una pronuncia definitiva sulle spese del giudizio (v., in tal senso, ordinanza del 25 marzo 2014, Marcuccio/Commissione, T‑126/11 P‑DEP, EU:T:2014:171, punto 13).

14      In secondo luogo, il sig. Longinidis sostiene che la presente domanda è troppo vaga, poiché il Cedefop non avrebbe precisato in che modo le spese da esso sostenute fossero indispensabili, né quale fosse il numero di ore di lavoro del suo avvocato e la sua tariffa oraria.

15      Anche tale eccezione di irricevibilità deve essere respinta, poiché la questione se una domanda di liquidazione delle spese contenga precisazioni sufficienti sull’indispensabilità delle spese attiene al merito della domanda e non alla sua ricevibilità.

 Nel merito

16      Come risulta dai precedenti punti 3 e 8, il Cedefop chiede che il sig. Longinidis gli versi un importo totale di EUR 18 702,53. Tale importo rappresenta la somma dei seguenti elementi:

–        EUR 8 869,04, corrispondente alla somma pagata al sig. Anestis ai fini del procedimento di impugnazione, di cui EUR 869,04 a titolo di spese;

–        EUR 923,49, corrispondente alle spese di viaggio e di soggiorno a Lussemburgo dell’agente del Cedefop ai fini dell’udienza in tale procedimento;

–        EUR 6 848,75, corrispondente alle spese di traduzione ritenute necessarie nell’ambito di detto procedimento;

–        EUR 2 061,25 corrispondente alle spese di traduzione della presente domanda di liquidazione delle spese dall’inglese verso la lingua processuale.

17      Il sig. Longinidis fa valere, in primo luogo, che per il Cedefop non era indispensabile avvalersi di un avvocato esterno che assistesse il suo agente, in secondo luogo, che l’importo degli onorari di tale avvocato non è né giustificato, né verificabile, in terzo luogo, che non era necessaria la presenza di tale agente in udienza dinanzi al Tribunale e, in quarto luogo, che le spese di traduzione sostenute dal Cedefop non sono ripetibili. In ogni caso, egli aggiunge che la sua situazione economica non gli consente di versare al Cedefop una somma superiore a EUR 4 000.

 Osservazioni preliminari

18      A norma dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, e in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato.

19      Da tale disposizione discende che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tal fine (ordinanze del 31 marzo 2011, Tetra Laval/Commissione, T‑5/02 DEP e T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, punto 53, e del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, punto 13).

20      Secondo una costante giurisprudenza, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria, il giudice dell’Unione deve valutare liberamente i termini della causa tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli avvocati, agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha costituito per le parti (ordinanze del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione, T‑342/99 DEP, Racc., EU:T:2004:192, punto 18, e Kerstens/Commissione, EU:T:2012:147, punto 14).

21      Nel determinare le spese ripetibili il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della pronuncia dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili riguardanti il procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza Kerstens/Commissione, EU:T:2012:147, punto 15).

 Sul ricorso a un avvocato esterno

22      Il Cedefop fa valere che, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Longinidis nel suo messaggio di posta elettronica del 2 marzo 2012, era indispensabile farsi rappresentare non solo da un agente, ma anche da un avvocato, e che una scelta del genere non può essere rimessa in discussione dalla parte condannata alle spese. Il Cedefop aggiunge che si trattava dello stesso avvocato che l’aveva già rappresentato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e che aveva padronanza del greco, scelto dal sig. Longinidis come lingua processuale, mentre l’agente incaricato della causa non aveva tale padronanza.

23      Il sig. Longinidis sostiene che il Cedefop non ha dimostrato l’indispensabilità del ricorso a un avvocato esterno che assistesse l’agente incaricato della causa. In particolare, secondo il sig. Longinidis, la sua scelta riguardante la lingua processuale non consente di considerare necessaria l’assistenza di cui trattasi.

24      A tale riguardo, dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, risulta che le istituzioni dell’Unione europea sono, per quanto riguarda la maniera in cui esse intendono farsi rappresentare o assistere dinanzi al giudice dell’Unione, libere di decidere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Pertanto, qualora tali istituzioni si facciano assistere da un avvocato, che esse devono remunerare, il compenso di quest’ultimo rientra nel concetto di spese indispensabili sostenute per la causa, senza che detta istituzione sia tenuta a dimostrare che l’intervento di tale avvocato o di detta persona fosse oggettivamente giustificato. Si deve, ai fini dell’applicazione di tale disposizione dello Statuto, assimilare gli organismi dell’Unione, quali il Cedefop, a dette istituzioni (v., in tal senso, ordinanza del 10 ottobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, punti da 20 a 22 e giurisprudenza ivi citata).

25      Peraltro, sebbene la circostanza che il Cedefop si sia avvalso di un agente e di un avvocato esterno sia priva di conseguenze riguardo alla potenziale ripetibilità delle spese di cui trattasi, nulla permettendo di escluderle per principio, essa può avere un’influenza sulla determinazione dell’importo finale da recuperare a titolo delle spese sostenute ai fini della causa. Non può quindi parlarsi di una violazione del principio della parità di trattamento tra i ricorrenti allorché l’organismo dell’Unione convenuto decide di avvalersi delle prestazioni di un avvocato in talune cause, mentre in altre esso è rappresentato dai propri agenti (v., in tal senso, ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, Racc., EU:T:2013:269, punto 14).

26      Qualsiasi altra valutazione che subordini il diritto di un organismo dell’Unione di reclamare integralmente o parzialmente gli onorari versati ad un avvocato alla dimostrazione di una necessità «oggettiva» di avvalersi delle sue prestazioni costituirebbe di fatto una limitazione indiretta della libertà garantita dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte e comporterebbe per il giudice dell’Unione un dovere di sostituire la propria valutazione a quella delle istituzioni e degli organismi responsabili dell’organizzazione dei propri servizi. Orbene, un compito del genere non è compatibile né con l’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, né con il potere di organizzazione interna di cui godono le istituzioni e gli organismi dell’Unione relativamente alla gestione delle loro cause dinanzi ai giudici dell’Unione (ordinanza Marcuccio/Commissione, EU:T:2013:269, punto 15).

27      Da tale giurisprudenza risulta che l’argomento del sig. Longinidis che rimette in discussione l’indispensabilità del ricorso a un avvocato esterno da parte del Cedefop non può essere accolto (v., in tal senso, ordinanze OCVV/Schräder, EU:C:2013:679, punto 23, e Marcuccio/Commissione, EU:T:2014:171, punto 30).

 Sugli onorari dell’avvocato del Cedefop

28      Al fine di valutare, in base ai criteri enumerati al precedente punto 20, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute per la causa, indicazioni precise devono essere fornite dal richiedente. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, nondimeno lo pone nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente (v. ordinanza Marcuccio/Commissione, EU:T:2014:171, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

29      Nel caso di specie, il Cedefop reclama un importo di EUR 8 000 corrispondente alla somma forfettaria convenuta con il suo avvocato esterno. Esso precisa che un siffatto compenso forfettario riflette il livello abituale degli onorari richiesti dagli avvocati specializzati in diritto dell’Unione e che un compenso determinato in base a una tariffa oraria sarebbe stato probabilmente più elevato.

30      Il sig. Longinidis fa valere, innanzitutto, che il Cedefop non ha precisato la tariffa oraria del compenso del suo avvocato, né il numero di ore di lavoro effettuate dallo stesso ai fini del procedimento di impugnazione. Esso sottolinea, inoltre, che non si può considerare che la somma forfettaria in oggetto, pattuita tra il Cedefop e il suo avvocato prima dello svolgimento da parte di quest’ultimo delle attività richieste ai fini del procedimento di impugnazione, rifletta il valore effettivo del lavoro effettuato. Infine esso rileva che la domanda di liquidazione delle spese non precisa come le attività necessarie alla difesa del Cedefop siano state ripartite tra il suo agente e il suo avvocato.

31      In limine, occorre ricordare che il giudice dell’Unione è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare l’importo fino a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. Nel medesimo senso, il carattere forfettario del compenso non influisce sulla valutazione del Tribunale riguardo all’importo ripetibile a titolo di spese, atteso che il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali consolidati e sulle precise indicazioni che le parti gli devono fornire. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutare in modo necessariamente restrittivo le rivendicazioni dell’autore della domanda, come indicato al precedente punto 28 (ordinanze Marcuccio/Commissione, EU:T:2013:269, punto 20, e Marcuccio/Commissione, EU:T:2014:171, punto 38).

32      In mancanza di ulteriori precisazioni fornite dal Cedefop, si devono applicare i criteri elencati al precedente punto 20 in base ai soli elementi di cui dispone il Tribunale.

33      Per quanto riguarda, in primo luogo, la natura della controversia, si deve rilevare che la presente domanda riguarda le spese sostenute nell’ambito di un giudizio di impugnazione dinanzi al Tribunale, procedimento che, per sua stessa natura, è limitato alle questioni di diritto e non ha per oggetto la constatazione di fatti (v. ordinanza Marcuccio/Commissione, EU:T:2014:171, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

34      Tuttavia, si deve tener conto del fatto che, nella sua impugnazione, il sig. Longinidis aveva sostenuto che il Tribunale della funzione pubblica aveva snaturato taluni elementi di prova, come risulta dai punti 32 e 35 della sentenza Longinidis/Cedefop (EU:T:2011:338). Così, nel controricorso, il Cedefop ha dovuto prendere posizione a tale riguardo.

35      In secondo luogo, per quanto riguarda l’oggetto della controversia, le difficoltà della causa e l’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare al Cedefop, si deve ricordare che l’impugnazione del sig. Longinidis, che verteva su 20 pagine e comprendeva numerosi allegati, contestava varie parti della sentenza Longinidis/Cedefop (EU:F:2008:48), la quale comprendeva 185 punti. Tale impugnazione sollevava, sostanzialmente, sei motivi, vertenti, il primo, sulla violazione delle disposizioni che disciplinano l’acquisizione della prova e su uno snaturamento delle prove, il secondo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione incombente sul giudice, il terzo, sull’erronea interpretazione dell’obbligo di motivazione incombente sull’amministrazione, il quarto, sull’erronea qualifica della mancanza di errori manifesti di valutazione, il quinto, sull’erronea interpretazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e, il sesto, sulla violazione del principio di imparzialità, come risulta dal punto 27 della sentenza Longinidis/Cedefop (EU:T:2011:338).

36      Nel controricorso, composto di 21 pagine, il Cedefop ha preso posizione su tutti i motivi sollevati dal sig. Longinidis. Tuttavia, come giustamente sottolinea il sig. Longinidis, il lavoro del sig. Anestis è stato agevolato dal fatto che esso aveva già una conoscenza approfondita delle questioni che si ponevano nel procedimento di impugnazione poiché aveva già rappresentato il Cedefop in primo grado.

37      Si deve altresì rilevare che il sesto motivo di impugnazione poneva un problema di ricevibilità, circostanza che ha portato il Tribunale a porre alcune questioni scritte alle parti, le quali vi hanno risposto con una memoria di 20 pagine per quanto riguarda il sig. Longinidis e con una memoria di 10 pagine per quanto riguarda il Cedefop.

38      Peraltro, facendo seguito a una richiesta formulata dal sig. Longinidis, il Tribunale ha deciso di tenere un’udienza di discussione, che ha comportato necessariamente un lavoro di preparazione da parte del sig. Anestis.

39      Ne consegue che la controversia presentava una certa complessità, come confermato dalla lunghezza della sentenza Longinidis/Cedefop (EU:T:2011:338), che consta di 133 punti.

40      In terzo luogo, riguardo all’interesse economico della controversia, si deve rilevare che, sebbene, come sostenuto dal sig. Longinidis, la causa riguardasse un solo agente del Cedefop, si trattava di confermare una sentenza che aveva respinto una domanda di risarcimento vertente su un asserito danno morale di EUR 50 000 e su un asserito danno materiale corrispondente agli stipendi di base, integrazioni salariali e diritti a pensione che il sig. Longinidis avrebbe percepito se non fosse stato licenziato.

41      Pertanto, si deve considerare che, contrariamente a quanto sostiene il sig. Longinidis, la controversia rivestiva un certo interesse economico non solo per lui, ma anche per il Cedefop.

42      In quarto luogo, riguardo all’importanza della controversia sotto il profilo del diritto dell’Unione, va rilevato che il Tribunale ha potuto respingere vari motivi di impugnazione del sig. Longinidis tramite la semplice applicazione della giurisprudenza sviluppatasi a seguito della sentenza dell’8 settembre 2009, ETF/Landgren (T‑404/06 P, Racc., EU:T:2009:313), riguardante in particolare gli obblighi incombenti sull’amministrazione in caso di licenziamento di un agente temporaneo, e dei principi consolidati sulla competenza del giudice dell’impugnazione. Tuttavia, la sentenza Longinidis/Cedefop (EU:T:2011:338) contiene precisazioni importanti, in particolare sulla portata della presunzione di legittimità degli atti dell’Unione (punto 39), sulla possibilità che la decisione recante rigetto di un reclamo completi la motivazione dell’atto che arreca pregiudizio (punto 72) nonché sull’imparzialità di un organo paritario come la commissione di ricorso del Cedefop (punto 115). Pertanto, si deve giungere alla conclusione che la controversia rivestiva una certa importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione.

43      Tenuto conto di tutte queste considerazioni, l’importo di EUR 8 000 richiesto dal Cedefop appare eccessivo, in mancanza di qualsiasi altro elemento presentato da quest’ultimo per circostanziare le sue richieste. Pertanto, si procederà ad un’equa valutazione delle circostanze di causa fissando, in misura forfettaria, in EUR 6 000 l’importo degli onorari del sig. Anestis rientranti nelle spese ripetibili.

 Sulle spese dell’avvocato del Cedefop

44      Il Cedefop chiede il rimborso da parte del sig. Longinidis non solo degli onorari del suo avvocato, ma anche delle spese di quest’ultimo, come risultano dalle fatture allegate alla presente domanda di liquidazione delle spese.

45      Il sig. Longinidis replica che non è stato prodotto alcun elemento di prova scritta che dimostri l’effettività delle spese sostenute dal sig. Anestis.

46      A tale riguardo, si deve rilevare che le fatture presentate dal Cedefop in allegato alla sua domanda di liquidazione delle spese si limitano a indicare due importi, rispettivamente di EUR 355,54 e di EUR 513,50, a titolo di spese sostenute dal sig. Anestis, senza fornire una ripartizione delle stesse.

47      In mancanza di ulteriori precisazioni fornite dal Cedefop, la somma di tali importi, che ammonta a EUR 869,04, appare eccessiva. Pertanto, si deve fissare, in misura forfettaria, in EUR 300 l’importo delle spese dell’avvocato del Cedefop rientranti nelle spese ripetibili (v., in tal senso, ordinanze del 1° ottobre 2013, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P‑DEP, Racc., EU:C:2013:644, punto 26, e OCVV/Schräder, EU:C:2013:679, punto 41).

 Sulle spese di viaggio dell’agente del Cedefop

48      Il Cedefop sostiene che le spese di viaggio e di soggiorno del suo agente a Lussemburgo ai fini dell’udienza del 13 dicembre 2010 sono spese ripetibili. Infatti, un solo agente e un solo avvocato costituirebbero la rappresentanza minima.

49      Il sig. Longinidis replica che la presenza in detta udienza del sig. Anestis sarebbe stata sufficiente. Pertanto, le spese di viaggio e di soggiorno a Lussemburgo dell’agente di tale organo non rientrerebbero nelle spese ripetibili.

50      A tale riguardo, si deve ricordare che, in linea di principio, le spese di un solo avvocato o agente per ciascuna parte possono essere considerate come indispensabili ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura. Le spese legate all’intervento di un secondo avvocato o agente sono quindi ripetibili solo a motivo di circostanze specifiche relative, in particolare, alla natura del contenzioso in oggetto (v. ordinanza del 20 gennaio 2014, Schönberger/Parlamento, T‑186/11 DEP, EU:T:2014:40, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

51      Orbene, si deve rilevare che nel caso di specie non ricorrono siffatte circostanze. Lo stesso Cedefop ha, infatti, messo in evidenza il fatto di essersi avvalso di un avvocato esterno anche nell’ambito dell’impugnazione proposta dal sig. Longinidis, con la motivazione che tale avvocato aveva una conoscenza approfondita degli atti di causa, in quanto aveva già rappresentato il Cedefop in primo grado (v., in tal senso e per analogia, ordinanza OCVV/Schräder, EU:C:2013:679, punto 40), che era specializzato nell’ambito della funzione pubblica e che il suo agente non aveva sufficiente padronanza della lingua processuale.

52      Di conseguenza, si deve concludere che l’importo di EUR 923,49, corrispondente alle spese di viaggio e di soggiorno a Lussemburgo dell’agente del Cedefop ai fini dell’udienza non rientra nelle spese ripetibili.

 Sulle spese di traduzione

53      Il Cedefop fa valere che, essendo la lingua processuale scelta dal sig. Longinidis il greco, di cui non hanno padronanza sufficiente né il suo agente né il suo direttore, le spese ripetibili nel caso di specie includono, da un lato, le spese di traduzione verso l’inglese di vari documenti processuali della causa di impugnazione e, dall’altro, le spese di traduzione verso il greco della presente domanda di liquidazione delle spese, redatta in inglese da tale agente. Esso precisa che le traduzioni di cui trattasi sono state effettuate dal centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea, le cui fatture sono state allegate alla domanda.

54      Il sig. Longinidis sostiene che le spese di traduzione non possono essere considerate come spese ripetibili, in considerazione, in particolare, del fatto che il Cedefop ha scelto di affidarsi a un avvocato esterno di lingua ellenica e che gli sarebbe stato possibile far tradurre i documenti di cui trattasi internamente.

55      A tale riguardo, si deve ricordare, in primo luogo, che secondo l’articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, applicabile al Tribunale della funzione pubblica in forza del rinvio previsto all’articolo 29 del suo regolamento di procedura, la lingua processuale di una causa è scelta dal ricorrente tra le lingue ufficiali dell’Unione, fatte salve disposizioni derogatorie che non rilevano nel caso di specie.

56      Ne consegue che il sig. Longinidis aveva tutto il diritto di scegliere il greco come lingua processuale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

57      In secondo luogo, in forza dell’articolo 136 bis del regolamento di procedura, la lingua processuale della causa di impugnazione proposta dal sig. Longinidis doveva essere il greco, lingua processuale della decisione del Tribunale della funzione pubblica da esso impugnata.

58      In terzo luogo, conformemente all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Cedefop era obbligato a usare la lingua processuale scelta dal sig. Longinidis.

59      In quarto luogo, l’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158, pag. 1), designa la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese non soltanto come lingue ufficiali, ma anche come lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 16 ottobre 2013, Italia/Commissione, T‑248/10, EU:T:2013:534, punto 29). Inoltre, anche se l’articolo 6 del regolamento n. 1 prevede che le istituzioni possano determinare le modalità di applicazione del regime linguistico predisposto da tale regolamento nei loro regolamenti interni, il Cedefop non sostiene che siffatte modalità sarebbero state ad esso applicabili e che le stesse giustifichino, nel caso di specie, il rimborso delle spese di traduzione (v., in tal senso e per analogia, sentenza Italia/Commissione, EU:T:2013:534, punto 38).

60      In quinto luogo, l’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea stabilisce che, nell’applicazione dello Statuto stesso, è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sulla lingua. A norma del paragrafo 6, prima frase, di tale articolo, ogni limitazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale (sentenza Italia/Commissione, EU:T:2013:534, punto 30).

61      Nel caso di specie, se si ammettesse che le spese di traduzione di cui il Cedefop ha chiesto il rimborso fossero ripetibili, il sig. Longinidis sarebbe oggetto di una discriminazione fondata sulla lingua, poiché siffatte spese non sarebbero state sostenute da detto organo se il sig. Longinidis avesse scelto un’altra lingua processuale, come ad esempio l’inglese, lingua verso la quale e a partire dalla quale il Cedefop ha fatto eseguire le traduzioni in oggetto.

62      Per quanto riguarda le traduzioni dei documenti relativi al procedimento di impugnazione, si deve rilevare che, nelle circostanze del caso di specie, una siffatta discriminazione non può in alcun caso essere giustificata, dal momento che il Cedefop si è avvalso di un avvocato esterno con padronanza della lingua processuale, facoltà che poteva legittimamente esercitare in forza della giurisprudenza ricordata ai precedenti punti da 24 a 26. Il ricorso a tale avvocato deve essere considerato come sufficiente al fine di consentire al Cedefop di lavorare, nell’ambito del procedimento giurisdizionale promosso dal sig. Longinidis dinanzi al Tribunale, in greco, conformemente agli obblighi previsti dalle disposizioni ricordate ai precedenti punti 58 e 59.

63      Per quanto riguarda la traduzione della presente domanda di liquidazione delle spese, si deve sottolineare che un siffatto procedimento richiede competenze più contabili che giuridiche (ordinanza del 26 settembre 2013, Schräder/OCVV, T‑187/06 DEP, EU:T:2013:522, punto 68), cosicché l’agente rappresentante del Cedefop avrebbe potuto redigerla nella lingua processuale, con l’aiuto, se del caso, di altri agenti di tale organo senza competenze giuridiche specifiche, ma con padronanza del greco.

64      Peraltro, si deve anche applicare, per analogia, la giurisprudenza secondo la quale i costi riguardanti le traduzioni che le istituzioni dell’Unione sono tenute a produrre dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento di procedura non possono essere considerati come spese ripetibili [v., in tal senso e per analogia, ordinanza del 26 novembre 2004, BEI/De Nicola, C‑198/02 P(R)‑DEP, EU:C:2004:754, punti 21 e 22]. Del resto, è solo riguardo alle parti intervenienti che il Tribunale ha ammesso, a determinate condizioni, l’indispensabilità delle spese di traduzione (v., in tal senso, ordinanza del 18 aprile 2006, Euroalliages e a./Commissione, T‑132/01 DEP, EU:T:2006:112, punto 46).

65      In tali circostanze, si devono escludere dalle spese ripetibili le spese di traduzione sostenute dal Cedefop.

 Sulla situazione economica del sig. Longinidis

66      Il sig. Longinidis fa valere che, in ogni caso, la sua situazione economica è tale da non rendergli possibile rimborsare al Cedefop una somma superiore a EUR [riservato] senza mettere in pericolo i mezzi di sussistenza della sua famiglia. A tale riguardo, esso precisa che dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2012, allegata alle sue osservazioni sulla presente domanda di liquidazione delle spese, risulta che i suoi redditi, derivanti esclusivamente dalla sua attività di avvocato, ammontavano appena a EUR [riservato].

67      Su tal punto, si deve constatare che la situazione economica della parte che è stata condannata alle spese non rientra nei criteri in base ai quali il giudice dell’Unione fissa l’importo delle spese ripetibili nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese. Pertanto, il presente argomento del sig. Longinidis è totalmente privo di rilevanza.

68      Del resto, si deve rilevare che la dichiarazione dei redditi dedotta dal sig. Longinidis menziona solo i redditi per l’anno 2012 e non consente quindi, in ogni caso, di sapere quale sia lo stato complessivo dalla sua situazione finanziaria.

69      Alla luce di tutto quanto precede, si deve fissare in EUR 6 300 l’importo delle spese ripetibili nel caso di specie, comprese quelle riguardanti il presente procedimento di liquidazione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

L’importo totale delle spese che il sig. Pavlos Longinidis deve rimborsare al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) è fissato in EUR 6 300.

Lussemburgo, 11 dicembre 2014

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Lingua processuale: il greco.


1 Dati riservati occultati.