Ricorso proposto l'11 febbraio 2011 - Antrax It v OHMI - Heating Company (Radiatori per riscaldamento)
(Causa T-83/11)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano
Parti
Ricorrente: Antrax It Srl (Resana, Italia) (rappresentante: L. Gazzola, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Heating Company BVBA (The) (Dilsen, Belgio)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
Annullare la decisione della Terza Commissione di ricorso dell'UAMI datata 2 novembre 2010, nella parte in cui ha dichiarato nullo il modello comunitario n. 000593959-0001.
Annullare la decisione della Terza Commissione di ricorso dell'UAMI datata 2 novembre 2010 nella parte in cui ha condannato Antrax It s.r.l. al pagamento delle spese sostenute da The Heating Company BVBA nel procedimento avanti all'UAMI.
Condannare l'UAMI a The Heating Company BVBA al pagamento in favore di Antrax It s.r.l. delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, oltre accessori di legge, del presente giudizio.
Condannare The Heating Company BVBA al pagamento in favore di Antrax It s.r.l. delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, oltre accessori di legge, dalla stessa sostenute nel procedimento avanti all'UAMI.
Motivi e principali argomenti
Modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: modello comunitario n. 000593959/0001 (radiatori per riscaldamento).
Titolare del modello comunitario: La ricorrente.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: The Heating Company BVBA
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il disegno o modello comunitario impugnato non rispetta i requisiti di cui agli art. 4-9- del regolamento su disegni e modelli comunitari (RDC), risultando privo de peculiarità rispetto al modello tedesco n. 5 contenuto nella registrazione multipla n. 401 10481.8, pubblicato su domanda di The Heating Company BVBA ed stesso in Francia, Italia e Benelux, quale modelo internazionale n. DM/060899.
Decisione della divisione di annullamento: Dichiarare nullo il modello comunitario.
Decisione della commissione di ricorso: Annullare la decisione impugnata e dichiarare nullo il modello comunitario.
Motivi dedotti: La sussistenza del carattere individuale del modello comunitario n. 000593959 - 0001.
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