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Impugnazione proposta il 29 dicembre 2023 dalla Nutmark, Lda (Zona Franca da Madeira) avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 ottobre 2023, cause T-714 e T-715/22, Nutmark e Piamark/Commissione (Zona Franca di Madera)

(Causa C-804/23 P)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Nutmark, Lda (Zona Franca da Madeira) (rappresentanti: P. Vidal Matos, F. Lança Martins e C. Marques Aparício, advogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

(i) accogliere in toto la presente impugnazione, annullando integralmente l’ordinanza impugnata e accogliendo, di conseguenza, la domanda formulata in sede di ricorso nelle cause riunite T-714/22 e T-715/22, diretta a ottenere l’annullamento della decisione (UE) 2022/1414 1 della Commissione, del 4 dicembre 2020; e

(ii) condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

i) Primo motivo di impugnazione – Errore di diritto per violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea e degli articoli 107, paragrafo 1, e 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera, avrebbe individuato erroneamente il sistema fiscale di riferimento.

ii) Secondo motivo di impugnazione – Errore di diritto per violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera, non avrebbe determinato se e in quale misura il Regime III della Zona Franca di Madeira costituisca una deroga al sistema fiscale di riferimento che introduce differenziazioni tra operatori che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga.

iii) Terzo motivo di impugnazione – Errore di diritto per violazione degli articoli 107, paragrafo 1, 263 e 296, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto, omettendo di dimostrare che il Regime III della Zona Franca di Madeira sarebbe idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri e a falsare la concorrenza, sarebbe stato violato l’obbligo di motivazione della decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera.

iv) Quarto motivo di impugnazione – Errore di diritto per violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 1 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto non sarebbe stato osservato il principio della certezza del diritto.

v) Quinto motivo di impugnazione – Errore di diritto per violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto sarebbe stato violato il diritto alla proprietà privata.

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1 GU 2022, L 217, pag. 49.

1 GU 2015, L 248, pag. 9.