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Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2012 - Eurofer / Commissione

(Causa T-381/11)

("Ricorso di annullamento - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Assegnazione gratuita delle quote delle emissioni di gas a effetto serra a decorrere dal 2013 - Decisione della Commissione che stabilisce i parametri di riferimento da applicare per il calcolo dell'assegnazione delle quote di emissioni - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Insussistenza di incidenza individuale - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Altenschmidt e C. Dittrich)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms, K. Herrmann e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Non vi è luogo a provvedere sull'istanza di intervento della Euroalliages.

La Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

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1 - GU C 269 del 10.9.2011.