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Ricorso presentato il 5 gennaio 2006 - André / Commissione

(Causa F-10/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente:Daniel André (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: avv. M. Jourdan]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della Commissione 6 ottobre 2005, che ha negato al ricorrente, per una prestazione effettuata per conto e su richiesta della Corte di giustizia in data 12 e 13 gennaio 2005, l'indennità forfettaria prevista dall'art. 7 della Convenzione relativa alle condizioni di lavoro ed al regime pecuniario degli agenti interpreti di conferenza reclutati dalle istituzioni dell'Unione europea;

condannare la convenuta a risarcire il danno subito dal ricorrente a causa dell'atto lesivo, ovverosia al pagamento della somma di EUR 241,99, pari all'indennità che avrebbe dovuto essere versata, maggiorata di interessi a partire dalla data della sua esigibilità;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, agente interprete di conferenza, svolge prestazioni occasionali per conto dei vari servizi di interpretazione delle istituzioni comunitarie. Le sue prestazioni sono svolte nell'ambito di contratti di incarico che prevedono le giornate e il luogo in cui l'interpretazione è richiesta. Tali incarichi sono disciplinati, per gli aspetti pecuniari, dalla Convenzione relativa alle condizioni di lavoro ed al regime pecuniario degli agenti interpreti di conferenza reclutati dalle istituzioni dell'Unione europea.

Nella presente causa, il ricorrente impugna la decisione della Commissione che gli ha negato il pagamento dell'indennità forfettaria di viaggio prevista dall'art. 7 della citata Convenzione, e disciplinata nei dettagli dalle "modalità applicative" allegate a quest'ultima.

Nel ricorso, il ricorrente contesta l'interpretazione di tali disposizioni adottata dalla convenuta, secondo la quale l'esistenza di un lucro cessante derivante dallo spostamento sarebbe una condizione sine qua non per il pagamento dell'indennità in questione. Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto considerare il 12 gennaio 2005 come primo giorno di incarico del ricorrente, sebbene quest'ultimo avesse già lavorato per un'istituzione comunitaria il 10 e l'11 gennaio 2005.

Secondo il ricorrente, il testo della Convenzione non contiene, neppure implicitamente, le condizioni supplementari richieste dalla convenuta, la quale che modificherebbe quindi indebitamente il contenuto della Convenzione.

Infine, il ricorrente sostiene che l'esistenza di una successione di contratti di incarico con una o più istituzioni comunitarie non consente di negargli il beneficio dell'indennità contestata.

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