Language of document :

Ricorso proposto il 6 ottobre 2009 - Arques Industries / Commissione delle Comunità europee

(Causa T-395/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Arques Industries AG (Starnberg, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Grave, B. Meyring e A. Scheidtmann)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare, inter alia, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 22 luglio 2009 K(2009) 5791 def. del caso COMP/39.396 - Carburo di calcio, nella parte in cui la decisione riguarda la ricorrente;

in subordine, ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente di cui all'art. 2, lett. f), della decisione medesima;

in subordine, annullare gli artt. 1 e 3 della decisione, nella parte in cui riguardano la ricorrente; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 22 luglio 2009, K(2009) 5791 def. nel caso COMP/39.396 - carburo di calcio e reagenti su basi di magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas, con cui la ricorrente è stata condannata, unitamente ad altre imprese, al pagamento di un'ammenda per violazione degli artt. 81 CE e 53 dell'accordo SEE. A parere della Commissione, la ricorrente ha partecipato ad una violazione, unica e continuata, nel settore del carburo di calcio e del magnesio nel SEE, ad esclusione della Spagna, del Portogallo, dell'Irlanda e del Regno Unito, violazione consistente nella compartimentazione dei mercati, in intese su contingenti, ripartizione della clientela, determinazione dei prezzi e scambio di informazioni commerciali confidenziali su prezzi, clienti e volumi di vendita.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi, esposti in tre capi.

Con il primo capo la ricorrente chiede la declaratoria di nullità della decisione impugnata, nella parte in cui la ritiene solidalmente responsabile per il comportamento della SKW Stahl-Metallurgie GmbH, deducendo, al riguardo, i seguenti motivi:

erronea applicazione dell'art. 81, n. 1, CE, e dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 1/2003 1, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto la ricorrente responsabile in solido con la SKW Stahl-Metallurgie GmbH;

violazione dell'art. 253 CE, atteso che la Commissione non avrebbe motivato l'esercizio del proprio potere discrezionale con riguardo alla responsabilità della ricorrente quale ex società madre;

erronea applicazione dell'art. 81, nella parte in cui l'istituzione convenuta ha assunto la sussistenza di una violazione unica e continuata.

Con il secondo capo la ricorrente chiede, in subordine, la riduzione dell'ammenda ad essa inflitta deducendo, al riguardo, i seguenti motivi:

violazione dell'art. 253 CE, in considerazione della contraddittorietà della decisione impugnata con riguardo all'entità dell'ammenda;

violazione dell'art. 23 del regolamento n. 1/2003, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente valutato la gravità e la durata della violazione;

violazione del principio generale di parità di trattamento con riguardo alla gravità ed alla durata della violazione assunta dalla Commissione;

violazione dell'art. 23 del regolamento n. 1/2003, in quanto l'istituzione convenuta non avrebbe considerato, quale circostanza attenuante, il fatto che la ricorrente avrebbe espressamente rinunciato a contestare, nel corso del procedimento amministrativo, quanto accertato dalla Commissione stessa.

Con il terzo capo la ricorrente chiede, in subordine, la declaratoria della nullità degli articoli 1 e 3 della decisione impugnata, nella parte riguardante la medesima, per erronea applicazione degli artt. 81 CE e 7 del regolamento n. 1/2003 e violazione dell'art. 253 CE.

____________

1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1).